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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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espressione faccia pensare che i phone<br />

center con sole postazioni telefoniche siano<br />

esclusi dall’obbligo di munirsi della licenza<br />

di Polizia, in realtà qui ci riferisce<br />

alle cabine telefoniche e ad altre postazioni<br />

in cui si accede direttamente al servizio<br />

di telefonia fornito dal gestore di rete,<br />

senza la mediazione imprenditoriale.<br />

Perciò anche i phone center “puri” devono<br />

chiedere la licenza di p.s.<br />

Al rilascio della licenza si applica la disciplina<br />

del silenzio-assenso dopo 60 giorni.<br />

In quanto nuova fattispecie di pubblico<br />

esercizio, si applicano le disposizioni<br />

del t.u.l.p.s. tra cui quelle in materia di sorvegliabilità,<br />

di rappresentanza, di condizioni<br />

soggettive per il rilascio e in materia<br />

di sospensione o revoca della licenza e di<br />

sanzioni. Secondo il d.m. 16 agosto 2005,<br />

poi, i titolari o gestori di un esercizio nel<br />

quale sono poste a disposizione del pubblico,<br />

dei clienti o dei soci, apparecchi terminali<br />

utilizzabili per le comunicazioni,<br />

anche telematiche, sono tenuti a adottare<br />

le misure fisiche o tecnologiche occorrenti<br />

per impedire l'accesso agli apparecchi terminali<br />

a persone che non siano preventivamente<br />

identificate e adottare le misure<br />

occorrenti per il monitoraggio dei traffici<br />

telefonici e internet. Essi devono inoltre<br />

informare, anche in lingue straniere, il<br />

pubblico delle condizioni d’uso dei terminali<br />

messi a disposizione e devono assicurare<br />

il corretto trattamento dei dati acquisiti<br />

e la loro conservazione fino al 31<br />

dicembre 2007.<br />

L’inosservanza delle disposizioni di Polizia<br />

qui evidenziate secondo il Ministero<br />

dell’Interno sono punite penalmente, ai<br />

sensi dell’art. 17 t.u.l.p.s.<br />

Così si è pronunciata la circolare<br />

557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005.<br />

Secondo questa circolare alla licenza di<br />

P.S. in questione si applicano, per espressa<br />

indicazione dell’art. 7 del D.L. n. 144<br />

in argomento, le disposizioni del testo unico<br />

delle leggi di pubblica sicurezza. concernenti:<br />

a) le autorizzazioni di Polizia (Titolo I -<br />

Capo III), fra cui, particolarmente, quelle<br />

degli artt. 9 (prescrizioni), 10 e 11 (condizioni<br />

per il rilascio, la sospensione e la revoca);<br />

b) i controlli e le sanzioni (Titolo I - Capo<br />

IV), e, particolarmente, l’art. 16 (controlli)<br />

e l’art. 17 (sanzioni penali);<br />

c) la disciplina generale dei pubblici esercizi<br />

(Titolo III - Capo II), fra cui, particolarmente,<br />

quelle degli artt. 92 (ulteriori<br />

condizioni di rilascio), 93 (conduzione tramite<br />

rappresentanza) e 100 (sospensione<br />

della licenza per motivi di pubblica sicurezza)<br />

e quelle corrispondenti del regolamento<br />

di esecuzione (fra cui gli artt. 152<br />

e 153).<br />

In particolare, sotto il profilo dei controlli,<br />

il Ministero ritiene che l’esercizio delle<br />

attività qui in argomento in assenza di licenza,<br />

o in violazione degli obblighi ad<br />

esse inerenti, rientra fra le fattispecie previste<br />

e punite dall’art. 17 del testo unico<br />

delle leggi di pubblica sicurezza, appositamente<br />

richiamato, fra le disposizioni del<br />

Capo IV del Titolo I dello stesso T.U., dal<br />

comma 3 dell’art. 7.<br />

Conseguentemente, secondo il Ministero,<br />

la Polizia giudiziaria deve adottare le misure<br />

previste dal codice di procedura penale<br />

per l’interruzione delle attività costituenti<br />

reato. Peraltro, alcune Questure<br />

quale quella di Piacenza seguono l’orientamento<br />

che prevede l’applicazione delle<br />

sanzioni amministrative di cui all’art.<br />

17 bis e seguenti.<br />

Anche chi scrive ritiene più condivisibile<br />

quest’ultimo orientamento.<br />

L’interpretazione ministeriale, che sostiene<br />

l’applicazione dell’art.17 per la violazione<br />

di una norma non appartenente al<br />

TULPS, ma al D.L. 144/05, sembra non tenere<br />

conto del principio di legalità sancito<br />

dall’art.1 del Codice penale. D’altra parte<br />

proprio il riferimento contenuto nella<br />

Circolare al capo III del titolo II, del TUL-<br />

PS, può consentire di far rientrare questa<br />

attività tra gli esercizi pubblici di cui all’art.86<br />

e pertanto di assoggettare alla sanzione<br />

amministrativa di cui all’art. 17 bis<br />

dello stesso TULPS.<br />

In ragione di quanto sopra, riteniamo che<br />

si debba applicare il riferimento sanzionatorio<br />

dell’art. 17 bis 1° comma TULPS,<br />

in caso di carenza di licenza del Questore,<br />

e del secondo comma dello stesso articolo<br />

in caso di inottemperanza alla prescrizioni<br />

del DM 16/8/05, con le conseguenti<br />

determinazioni di cui agli artt. 17 ter e<br />

quater.<br />

La Questura di Milano, sollecitata dallo<br />

scrivente, ha trasmesso una nota che conferma<br />

la bontà di quest’ultima interpretazione.<br />

Dalla lettura combinata della predetta nota<br />

e del quadro normativo emerge pertanto<br />

che:<br />

- in caso di accertata assenza della licenza<br />

di PS di cui al DL 144/05 o di non pre-<br />

55<br />

sentata richiesta di licenza di PS, per gli<br />

esercizi già attivi al 28 luglio 2005, si deve<br />

procedere all’applicazione della sanzione<br />

amministrativa di cui all’art. 17 bis 1° comma<br />

del r.d. 773/31 (VdC di 1.032 € - competenza<br />

Prefettura);<br />

- in caso di inosservanza delle prescrizioni<br />

di cui al DM 16/8/05, contestare l’art.<br />

17 bis 2° comma del r.d. 773/31 (VdC di<br />

1.032 € - competenza Prefettura);<br />

- in caso siano accertate ambo le violazioni,<br />

si deve verbalizzarle entrambe.<br />

Sarà peraltro rilevante trasmettere segnalazione<br />

alla Questura competente per territorio,<br />

Divisione Polizia amministrativa e<br />

sociale, per l’adozione dei provvedimenti<br />

sanzionatori accessori di cui all’art. 17<br />

ter e quater del TULPS.<br />

I PROFILI<br />

AMMINISTRATIVI<br />

In questo contesto e con riferimento alla<br />

Lombardia si inserisce la legge regionale<br />

6 del 2006. La Regione Lombardia ha<br />

emanato il primo provvedimento normativo,<br />

a livello regionale, che disciplina le<br />

attività di telefonia in sede fissa, meglio<br />

noti come phone center (circa 1800 in<br />

Lombardia, secondo gli ultimi dati). Infatti,<br />

con la Legge Regionale del 3 marzo 2006<br />

n. 6 pubblicata sul BURL del 7 marzo<br />

2006 n. 10, in vigore dal 22 marzo scorso,<br />

la Lombardia è la prima Regione a stabilire<br />

delle norme per l’insediamento e la<br />

gestione di centri di telefonia in sede fissa.<br />

La disciplina contenuta nella legge regionale<br />

6/06 è essenzialmente di natura<br />

amministrativa e igienico-sanitaria e integra<br />

le disposizioni statuali che fissano i requisiti<br />

tecnici per l’attivazione dei servizi<br />

di telefonia (decreto legislativo 259/03) e<br />

che stabiliscono l’obbligo di munirsi di<br />

una licenza di Polizia e altri obblighi legati<br />

all’identificazione degli utenti dei phone<br />

center (d.l.144/05 convertito con modificazioni<br />

dalla legge 155/05 e decreto<br />

ministero dell’interno 16 agosto 2005), per<br />

finalità anti-terrorismo. Diciamo subito che<br />

la legge regionale 6 del 2006 è una legge<br />

alquanto pasticciata. In essa vengono chiaramente<br />

ripresi alcuni contenuti della legge<br />

regionale 30 del 2003 sui pubblici<br />

esercizi (procedure di rilascio dell’autorizzazione,<br />

requisiti morali per gli esercenti,<br />

profili sanzionatori) ma con una impostazione<br />

negativa verso i centri di telefonia<br />

in sede fissa, visti come un fattore

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