Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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espressione faccia pensare che i phone<br />
center con sole postazioni telefoniche siano<br />
esclusi dall’obbligo di munirsi della licenza<br />
di Polizia, in realtà qui ci riferisce<br />
alle cabine telefoniche e ad altre postazioni<br />
in cui si accede direttamente al servizio<br />
di telefonia fornito dal gestore di rete,<br />
senza la mediazione imprenditoriale.<br />
Perciò anche i phone center “puri” devono<br />
chiedere la licenza di p.s.<br />
Al rilascio della licenza si applica la disciplina<br />
del silenzio-assenso dopo 60 giorni.<br />
In quanto nuova fattispecie di pubblico<br />
esercizio, si applicano le disposizioni<br />
del t.u.l.p.s. tra cui quelle in materia di sorvegliabilità,<br />
di rappresentanza, di condizioni<br />
soggettive per il rilascio e in materia<br />
di sospensione o revoca della licenza e di<br />
sanzioni. Secondo il d.m. 16 agosto 2005,<br />
poi, i titolari o gestori di un esercizio nel<br />
quale sono poste a disposizione del pubblico,<br />
dei clienti o dei soci, apparecchi terminali<br />
utilizzabili per le comunicazioni,<br />
anche telematiche, sono tenuti a adottare<br />
le misure fisiche o tecnologiche occorrenti<br />
per impedire l'accesso agli apparecchi terminali<br />
a persone che non siano preventivamente<br />
identificate e adottare le misure<br />
occorrenti per il monitoraggio dei traffici<br />
telefonici e internet. Essi devono inoltre<br />
informare, anche in lingue straniere, il<br />
pubblico delle condizioni d’uso dei terminali<br />
messi a disposizione e devono assicurare<br />
il corretto trattamento dei dati acquisiti<br />
e la loro conservazione fino al 31<br />
dicembre 2007.<br />
L’inosservanza delle disposizioni di Polizia<br />
qui evidenziate secondo il Ministero<br />
dell’Interno sono punite penalmente, ai<br />
sensi dell’art. 17 t.u.l.p.s.<br />
Così si è pronunciata la circolare<br />
557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005.<br />
Secondo questa circolare alla licenza di<br />
P.S. in questione si applicano, per espressa<br />
indicazione dell’art. 7 del D.L. n. 144<br />
in argomento, le disposizioni del testo unico<br />
delle leggi di pubblica sicurezza. concernenti:<br />
a) le autorizzazioni di Polizia (Titolo I -<br />
Capo III), fra cui, particolarmente, quelle<br />
degli artt. 9 (prescrizioni), 10 e 11 (condizioni<br />
per il rilascio, la sospensione e la revoca);<br />
b) i controlli e le sanzioni (Titolo I - Capo<br />
IV), e, particolarmente, l’art. 16 (controlli)<br />
e l’art. 17 (sanzioni penali);<br />
c) la disciplina generale dei pubblici esercizi<br />
(Titolo III - Capo II), fra cui, particolarmente,<br />
quelle degli artt. 92 (ulteriori<br />
condizioni di rilascio), 93 (conduzione tramite<br />
rappresentanza) e 100 (sospensione<br />
della licenza per motivi di pubblica sicurezza)<br />
e quelle corrispondenti del regolamento<br />
di esecuzione (fra cui gli artt. 152<br />
e 153).<br />
In particolare, sotto il profilo dei controlli,<br />
il Ministero ritiene che l’esercizio delle<br />
attività qui in argomento in assenza di licenza,<br />
o in violazione degli obblighi ad<br />
esse inerenti, rientra fra le fattispecie previste<br />
e punite dall’art. 17 del testo unico<br />
delle leggi di pubblica sicurezza, appositamente<br />
richiamato, fra le disposizioni del<br />
Capo IV del Titolo I dello stesso T.U., dal<br />
comma 3 dell’art. 7.<br />
Conseguentemente, secondo il Ministero,<br />
la Polizia giudiziaria deve adottare le misure<br />
previste dal codice di procedura penale<br />
per l’interruzione delle attività costituenti<br />
reato. Peraltro, alcune Questure<br />
quale quella di Piacenza seguono l’orientamento<br />
che prevede l’applicazione delle<br />
sanzioni amministrative di cui all’art.<br />
17 bis e seguenti.<br />
Anche chi scrive ritiene più condivisibile<br />
quest’ultimo orientamento.<br />
L’interpretazione ministeriale, che sostiene<br />
l’applicazione dell’art.17 per la violazione<br />
di una norma non appartenente al<br />
TULPS, ma al D.L. 144/05, sembra non tenere<br />
conto del principio di legalità sancito<br />
dall’art.1 del Codice penale. D’altra parte<br />
proprio il riferimento contenuto nella<br />
Circolare al capo III del titolo II, del TUL-<br />
PS, può consentire di far rientrare questa<br />
attività tra gli esercizi pubblici di cui all’art.86<br />
e pertanto di assoggettare alla sanzione<br />
amministrativa di cui all’art. 17 bis<br />
dello stesso TULPS.<br />
In ragione di quanto sopra, riteniamo che<br />
si debba applicare il riferimento sanzionatorio<br />
dell’art. 17 bis 1° comma TULPS,<br />
in caso di carenza di licenza del Questore,<br />
e del secondo comma dello stesso articolo<br />
in caso di inottemperanza alla prescrizioni<br />
del DM 16/8/05, con le conseguenti<br />
determinazioni di cui agli artt. 17 ter e<br />
quater.<br />
La Questura di Milano, sollecitata dallo<br />
scrivente, ha trasmesso una nota che conferma<br />
la bontà di quest’ultima interpretazione.<br />
Dalla lettura combinata della predetta nota<br />
e del quadro normativo emerge pertanto<br />
che:<br />
- in caso di accertata assenza della licenza<br />
di PS di cui al DL 144/05 o di non pre-<br />
55<br />
sentata richiesta di licenza di PS, per gli<br />
esercizi già attivi al 28 luglio 2005, si deve<br />
procedere all’applicazione della sanzione<br />
amministrativa di cui all’art. 17 bis 1° comma<br />
del r.d. 773/31 (VdC di 1.032 € - competenza<br />
Prefettura);<br />
- in caso di inosservanza delle prescrizioni<br />
di cui al DM 16/8/05, contestare l’art.<br />
17 bis 2° comma del r.d. 773/31 (VdC di<br />
1.032 € - competenza Prefettura);<br />
- in caso siano accertate ambo le violazioni,<br />
si deve verbalizzarle entrambe.<br />
Sarà peraltro rilevante trasmettere segnalazione<br />
alla Questura competente per territorio,<br />
Divisione Polizia amministrativa e<br />
sociale, per l’adozione dei provvedimenti<br />
sanzionatori accessori di cui all’art. 17<br />
ter e quater del TULPS.<br />
I PROFILI<br />
AMMINISTRATIVI<br />
In questo contesto e con riferimento alla<br />
Lombardia si inserisce la legge regionale<br />
6 del 2006. La Regione Lombardia ha<br />
emanato il primo provvedimento normativo,<br />
a livello regionale, che disciplina le<br />
attività di telefonia in sede fissa, meglio<br />
noti come phone center (circa 1800 in<br />
Lombardia, secondo gli ultimi dati). Infatti,<br />
con la Legge Regionale del 3 marzo 2006<br />
n. 6 pubblicata sul BURL del 7 marzo<br />
2006 n. 10, in vigore dal 22 marzo scorso,<br />
la Lombardia è la prima Regione a stabilire<br />
delle norme per l’insediamento e la<br />
gestione di centri di telefonia in sede fissa.<br />
La disciplina contenuta nella legge regionale<br />
6/06 è essenzialmente di natura<br />
amministrativa e igienico-sanitaria e integra<br />
le disposizioni statuali che fissano i requisiti<br />
tecnici per l’attivazione dei servizi<br />
di telefonia (decreto legislativo 259/03) e<br />
che stabiliscono l’obbligo di munirsi di<br />
una licenza di Polizia e altri obblighi legati<br />
all’identificazione degli utenti dei phone<br />
center (d.l.144/05 convertito con modificazioni<br />
dalla legge 155/05 e decreto<br />
ministero dell’interno 16 agosto 2005), per<br />
finalità anti-terrorismo. Diciamo subito che<br />
la legge regionale 6 del 2006 è una legge<br />
alquanto pasticciata. In essa vengono chiaramente<br />
ripresi alcuni contenuti della legge<br />
regionale 30 del 2003 sui pubblici<br />
esercizi (procedure di rilascio dell’autorizzazione,<br />
requisiti morali per gli esercenti,<br />
profili sanzionatori) ma con una impostazione<br />
negativa verso i centri di telefonia<br />
in sede fissa, visti come un fattore