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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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tra valutazione finiscono per coincidere<br />

- occorre individuare l’esatta accezione<br />

di tale richiesta imprenditorialità.<br />

Ora, se si pensa che ad agire è un soggetto<br />

già di per sé imprenditore, in quanto<br />

titolare di autorizzazione per pubblico<br />

esercizio, e dunque ex art. 86 del<br />

T.U.L.P.S., suddetta imprenditorialità parrebbe<br />

sussistere sempre. Si è cioè di fronte<br />

per definizione ad un soggetto che<br />

“…esercita professionalmente una attività<br />

economica organizzata al fine della<br />

produzione o dello scambio di beni o di<br />

servizi” (art.2082 c.c.).<br />

In poche parole, l’albergatore che realizza<br />

la festa di fine anno sicuramente lo<br />

fa nell’ambito della sua attività, appunto,<br />

di albergatore; stesso discorso per il<br />

gestore di un bar che movimenti le serate<br />

dei propri clienti con spettacoli di arte<br />

varia o musica o per il titolare di uno<br />

stabilimento balneare che realizzi attività<br />

varie di intrattenimento all’interno dello<br />

stesso, quali feste in spiaggia e simili. Gli<br />

esempi fatti già evidenziano, ci pare, la<br />

delicatezza della problematica in esame,<br />

vuoi sotto il profilo della sicurezza e incolumità<br />

delle persone in ragione dell’idoneità<br />

di strutture concepite ad altro<br />

scopo ad ospitare attività che rischiano<br />

di tramutarsi in vere e proprie discoteche,<br />

sia per le inevitabili doglianze delle<br />

categorie economiche specifiche a<br />

fronte del diffondersi di nuove modalità<br />

di divertimento sicuramente temibili in<br />

termini concorrenziali.<br />

Si tratta dunque di comprendere se ciò<br />

che conta è il semplice status di imprenditore<br />

del soggetto agente, scaturendone<br />

una sorta di responsabilità per posizione,<br />

o se, come appare più logico e più<br />

conforme ai principi generali dell’ordinamento,<br />

non occorra stabilire via via<br />

quale attività imprenditoriale in più egli<br />

abbia posto in essere, anche allo scopo<br />

di incentivare quella principale di cui è<br />

già titolare. Con tutte le difficoltà che<br />

un’indagine siffatta finisce per comportare,<br />

tant’è che molte pronunce giurisprudenziali<br />

sono la prova di un punto<br />

di partenza argomentativo di senso diametralmente<br />

opposto.<br />

E per restare all’esempio della televisione,<br />

che anche nei passaggi evolutivi successivi<br />

della sua disciplina ci fa comprendere<br />

la lettura necessariamente diacronica<br />

che occorre dare alle norme de<br />

quibus, vediamo ora come il Ministero<br />

dell’Interno, con propria circolare n.3469<br />

del 17 novembre 1998 ha fornito dei “distinguo”,<br />

peraltro ormai ben noti agli<br />

operatori di Polizia locale, per chiarire a<br />

quali condizioni l’apparecchio torni ad<br />

essere uno “spettacolo”, come tale necessitante<br />

di autorizzazione, e il luogo<br />

ove viene collocato subisca una tale trasformazione<br />

da necessitare di collaudo:<br />

• non è richiesta alcuna licenza per l’installazione<br />

di un apparecchio radiotelevisivo<br />

in un pubblico esercizio dove il<br />

cliente accede per le normali consumazioni,<br />

anche laddove vengano trasmesse<br />

su reti decodificate partite di calcio o<br />

altro;<br />

• occorre autorizzazione ex art. 69<br />

T.U.L.P.S. ove l’esercente pubblico faccia<br />

pagare un biglietto di ingresso per assistere<br />

allo spettacolo, anche sotto forma<br />

di aumento del prezzo della consumazione;<br />

• occorre altresì il previo collaudo del<br />

locale ove lo spettacolo venga offerto in<br />

sale o parti di sala appositamente allestite,<br />

con eventuale autorizzazione ex art.<br />

68 qualora l’esercente faccia anche pagare<br />

un prezzo di ingresso, come già detto<br />

con qualsivoglia modalità. (5)<br />

Ora, a ben vedere, sono proprio le indicazioni<br />

fornite dalla Cassazione nella<br />

pronuncia da ultimo citata ad evidenziare<br />

in che termini deve svilupparsi e di<br />

fatto si è sviluppato il dibattito sulla tematica<br />

ora in esame. Ciò che è mutato,<br />

si legge in motivazione, non è il precetto<br />

dell’art.666 c.p., che sanziona la mancanza<br />

di autorizzazione per spettacoli e<br />

trattenimenti, bensì il concetto stesso di<br />

spettacolo e trattenimento: occorre cioè<br />

una verifica concreta della sussistenza di<br />

fatti che non devono semplicemente<br />

rientrare in un’astratta logica definitoria,<br />

ma essere ancorati alla realtà sociale di<br />

riferimento. Solo tale legame con la<br />

realtà economico-sociale è ritenuto rispondente<br />

alla già evidenziata ratio delle<br />

norme, ovvero la tutela dell’ordine<br />

pubblico e della sicurezza di cittadini<br />

69<br />

che affluiscono in ambienti dove possono<br />

verificarsi affollamenti.<br />

Ed ecco che ciò consente di leggere nello<br />

stesso modo l’orientamento di chi ha<br />

via via ritenuto non necessaria l’autorizzazione<br />

per l’installazione di apparecchi<br />

radio e proiettori di immagini e suoni di<br />

vario genere, anch’essi beni di consumo<br />

per lo più oggi disponibili nelle singole<br />

abitazioni e come tali incapaci di costituire<br />

autonoma attrattiva del locale.<br />

A questo punto ci pare chiaro perché i<br />

cosiddetti disco-bar, terminologia ampia<br />

alla quale non corrisponde necessariamente<br />

una tipologia ben individuata di<br />

locali, ma che costituiscono, nei loro vari<br />

atteggiarsi, l’evoluzione ormai tipica<br />

del pubblico esercizio di somministrazione<br />

che voglia stare al passo con i tempi,<br />

costituiscano il nodo gordiano della<br />

tematica degli spettacoli e trattenimenti<br />

per l’odierno operatore di Polizia locale.<br />

In primo luogo, infatti, occorre verificare<br />

in concreto che l’attività posta in essere<br />

non rientri nel cosiddetto irrilevante<br />

giuridico,e quindi che non si tratti di<br />

un mero arricchimento dell’attività di ristorazione<br />

per il quale non sarà necessaria<br />

i alcun tipo di autorizzazione; quindi,<br />

occorrerà chiedersi se la relativa installazione<br />

risponda a criteri di imprenditorialità,<br />

ancora una volta richiamando<br />

i pochi punti fermi che poc’anzi si sono<br />

evidenziati. Ed è proprio il “relativismo<br />

storico” che deve ispirare la nostra<br />

indagine che rischia di portarci verso risultati<br />

non necessariamente univoci.<br />

Un altro esempio di assai frequente incidenza<br />

casistica per comprendere il senso<br />

delle presenti affermazioni: l’attivazione<br />

di un semplice piano-bar può ritenersi<br />

, come in un parere ANCI per altro<br />

piuttosto datato, attività libera, ovvero assoggettata<br />

ad autorizzazione ex art. 69<br />

T.U.L.P.S.<br />

La Prefettura di Modena, con propria circolare<br />

n.151/2° sett. del 1 febbraio 1995,<br />

intervenendo espressamente sull’argomento<br />

a seguito di sollecito da parte degli<br />

uffici comunali interessati, testualmente<br />

prevedeva “..al fine dell’attribuzione<br />

del carattere di trattenimento pub-<br />

(5) Il richiamo all’art.68, anziché al 69, contenuto testualmente nella circolare citata nel testo, peraltro in dispregio della norma regolamentare<br />

già esaminata in forza della quale se lo spettacolo o il trattenimento si svolge in un pubblico esercizio l’autorizzazione<br />

dovrebbe essere rilasciata sempre ai sensi dell’art.69, è frutto di altra prassi non supportata da dati di diritto positivo, ovvero quella di<br />

ancorare necessariamente la licenza ex art.80 del T.U.L.P.S., appunto, alla sola autorizzazione ex art.68, presumibilmente per la maggior<br />

“corposità” della manifestazione cui finisce con il riferirsi.

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