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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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zione di norme, da parte del pubblico<br />

ufficiale, determinata da una lunga<br />

prassi amministrativa, autorizzata dall’amministrazione<br />

di appartenenza e<br />

specificamente da quella preposta al<br />

controllo. (In applicazione di questo<br />

principio la S.C. ha ritenuto sussistente<br />

il reato di cui all’art. 490, contestato<br />

ad un comandante della Polizia municipale,<br />

che aveva, sulla scorta di<br />

prassi risalente al previdente codice<br />

della strada, soppresso esemplari di<br />

verbali di accertamento, relativi ad infrazioni<br />

del codice della strada, i quali,<br />

nel caso di mancata consegna al<br />

trasgressore e di non sopravvenuta<br />

conciliazione entro un dato termine,<br />

venivano eliminati e sostituiti con altro<br />

da notificare, per la prosecuzione<br />

dell’iter, e ciò anche successivamente<br />

alla diramazione di una circolare del<br />

Ministero dell’Interno, che vietava l’eliminazione<br />

dei verbali di accertamento,<br />

intervenuta due anni prima del<br />

fatto contestato all’imputato).<br />

Sentenza, che consente di trarre più di<br />

una “morale”, ma che mi limito a consegnare<br />

alla vostra attenzione così come<br />

è massimata.<br />

A proposito, anche le parentesi - il<br />

contenuto delle quali graficamente vi<br />

propongo in corsivo - che seguono il<br />

testo della massima sono frutto dell’elaborazione<br />

del Centro Elaborazione<br />

Dati della Corte di Cassazione, Centro<br />

al quale sono addetti magistrati che<br />

hanno il compito di sintetizzate in termini<br />

estremi - cioè, appunto, massimare<br />

- le sentenze più interessanti del<br />

Supremo Collegio. Merita di essere<br />

evidenziata anche la sentenza che segue<br />

(della quale non so dirvi perché<br />

ha preso un numero molto più alto rispetto<br />

a quello che sarebbe stato lecito<br />

attendersi, posto che è addirittura<br />

precedente, e comunque quasi coeva,<br />

di quella che commenterò dopo, la<br />

quale ha un numero di gran lunga più<br />

basso: temo che il C.E.D. sia incorso<br />

in un errore materiale), sentenza che<br />

affronta in approfondimento la tematica<br />

del fatto tipico nel delitto di violenza<br />

o minaccia a un pubblico ufficiale.<br />

È una sentenza da tenere ben presente,<br />

perché esprime una giurisprudenza<br />

assolutamente pacifica.<br />

Cass. Pen. 6^ sez.,<br />

sent. 7346 del 22.1.2004;<br />

Pres. Romano, rel. Colla<br />

Nel delitto di cui all’art. 336 cod. pen.<br />

l’atto contrario ai doveri di ufficio non<br />

fa parte dell’elemento oggettivo del<br />

reato, ma di quello soggettivo e più<br />

precisamente del dolo specifico che<br />

attiene alla finalità che l’agente si propone<br />

con il suo comportamento. Ne<br />

consegue che se l’agente agisce con<br />

minaccia e con l’intenzione di attaccare<br />

il pubblico ufficiale per costringerlo<br />

a fare un atto contrario ai propri<br />

doveri od omettere un atto dell’ufficio,<br />

il delitto è consumato sia che l’attività<br />

commissiva o l’omissione cui è finalizzata<br />

l’azione dell’agente siano state<br />

già realizzate sia che ancora debbano<br />

esserlo. (In applicazione di tale<br />

principio, la Corte ha ravvisato il delitto<br />

indicato nella minaccia diretta a<br />

due agenti della Polizia municipale<br />

per costringerli ad ottenere l’inoltro alla<br />

Procura della Repubblica della notitia<br />

criminis concernente taluni abusi<br />

edilizi, poi risultata già inviata dagli<br />

stessi nei giorni precedenti).<br />

La massima dell’ulteriore sentenza<br />

che, andando a ricercare a ritroso nel<br />

tempo, ho rinvenuto, mi è da subito<br />

apparsa interessante di suo per il caso<br />

concreto esaminato dai Giudici di legittimità.<br />

Cass. Pen. 1^ sez.,<br />

sent. 3969 del 28.1.2004;<br />

Pres. Sossi, rel. Piraccini<br />

L’inottemperanza all’ordine dato da un<br />

agente della Polizia municipale di rimuovere<br />

l’autovettura parcheggiata<br />

che intralcia la circolazione stradale,<br />

determinando una situazione di pericolo,<br />

configura la contravvenzione di<br />

cui all’art. 650 cod. pen.<br />

Mica male, vero, come enunciazione<br />

in diritto? Il mio compiacimento, peraltro,<br />

è cresciuto quando, approfondendo<br />

lo studio, ho letto la motivazione<br />

della sentenza. L’ho trovata pregevole,<br />

e ve ne propongo un significativo<br />

stralcio (per la cronaca, il fattoreato<br />

era stato commesso nel circondario<br />

del Tribunale di Tempio<br />

Pausania: tutto il mondo - italico - è<br />

96<br />

paese!), convinto che vi possa tornare<br />

utile (convincente mi sembra lo sia indiscutibilmente)<br />

per evenienze di vita<br />

quotidiana.<br />

.<br />

A questo punto opero una scelta che<br />

non mi è abituale: di sentenza della<br />

quale ho trovato la massima cercando<br />

con la chiave di ricerca testuale “vigile<br />

urbano” (avevo messo in conto un<br />

fatto per me dolorosamente notorio,<br />

cioè che anche molti magistrati non<br />

hanno piena confidenza terminologica<br />

con la Legge Quadro) propongo<br />

non soltanto gli estremi:<br />

Cass. Pen. 6^ sez.,<br />

sent. 31408 del 18.2.2003;<br />

Pres. Sansone, rel. Mannino,<br />

ma addirittura l’intera motivazione.<br />

Non lo faccio così, tanto per…riempire<br />

una mezza pagina. Lo faccio perché,<br />

leggendo il riassunto della vicenda<br />

e della storia processuale, possiate<br />

trarne una duplice morale.<br />

Morale A): anche la Suprema Corte ha<br />

dei suoi momenti di..incompiutezza<br />

nell’approfondimento delle questioni<br />

giuridiche. Me lo fa esclamare l’ostinato<br />

ricorso alla terminologia “vigile<br />

urbano”, ma anche la discreta dose di<br />

approssimazione con la quale viene<br />

affrontata (farei meglio a scrivere non<br />

affrontata) la tematica dell’estensione<br />

della qualifica di ufficiale di Polizia<br />

giudiziaria di comandanti, responsabili<br />

di servizio ed addetti al coordinamento.<br />

Morale B): nelle pronunce dei Giudici

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