Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ELENA FIORE<br />
Comandante della Polizia municipale<br />
di Lugo di Romagna (RA)<br />
NUOVE NORME SULLA CONCORRENZA E DIRITTI<br />
SUI CONSUMATORI. ULTIME MODIFICHE E NOVITÀ<br />
1. Il decreto legge n. 223/2006 (decreto<br />
Visco-Bersani), convertito con modificazioni<br />
in legge 4 agosto 2006, n.<br />
248 (GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl.<br />
Ordinario n.183), recante disposizioni<br />
urgenti per il rilancio economico e sociale,<br />
per il contenimento e la razionalizzazione<br />
della spesa pubblica, nonché<br />
interventi in materia di entrate e di<br />
contrasto all’evasione fiscale, persegue<br />
le seguenti finalità:<br />
- rafforzare la libertà di scelta del cittadino-consumatore<br />
di assicurando un livello<br />
minimo ed uniforme di condizioni<br />
di acquisto di prodotti e servizi sul<br />
territorio nazionale;<br />
- promuovere la concorrenza sui mercati;<br />
- rilanciare l’economia e l’occupazione;<br />
- liberalizzare le attività imprenditoriali<br />
e creare nuovi posti di lavoro.<br />
2. Art. 3 - Regole di tutela della concorrenza<br />
nel settore della distribuzione<br />
commerciale<br />
Le rivendicazioni dei taxisti e dei farmacisti<br />
hanno spostato l’attenzione dei<br />
media sugli articoli 5 e 6 del decreto<br />
legge Bersani che intervengono rispettivamente<br />
sulla vendita di farmaci e sulle<br />
licenze per il servizio taxi.<br />
Sono questi due articoli sicuramente<br />
importanti per rilanciare l’economia e<br />
l’occupazione attraverso la liberalizzare<br />
delle attività imprenditoriali e<br />
creare nuovi posti di lavoro ma, per il<br />
raggiungimento delle finalità che il decreto<br />
si pone, assumono grande rilevanza<br />
anche le disposizioni contenute<br />
nell’art. 3.<br />
Questo articolo, nel primo comma, elimina<br />
in sei disposizioni contenute nelle<br />
lettere dalla a) alla f-bis) la maggioranza<br />
dei limiti sopravvissuti al d.lgs n.<br />
114/98, in linea con le disposizioni comunitarie<br />
e in attuazione dell’art. 117,<br />
comma secondo, lettere e) ed m) della<br />
Costituzione che riservano allo Stato<br />
la competenza esclusiva in materia di<br />
tutela della concorrenza e di determinazione<br />
dei livelli essenziali delle prestazioni<br />
concernenti i diritti civili e sociali.<br />
Tralasciando le probabili future controversie<br />
sulla legittimità - alla luce soprattutto<br />
delle modifiche apportate al titolo<br />
V della Costituzione e relative al riparto<br />
delle competenze legislative tra lo<br />
Stato e le regioni - di un intervento statale<br />
su una materia che non solo è attinente<br />
alla “concorrenza” ma anche al<br />
“commercio” (la regione Toscana ha già<br />
presentato ricorso alla Corte Costituzionale),<br />
si vuole porre l’accento sull’ambito<br />
di applicazione delle disposizioni<br />
contenute nell’art. 3.<br />
Il comma 1 di questo articolo precisa<br />
che i limiti e le prescrizioni che si intendono<br />
eliminare solo riferibili alle “attività<br />
commerciali, come individuate<br />
dal decreto legislativo 31 marzo 1998,<br />
n. 114 e di somministrazione di alimenti<br />
e bevande”.<br />
La legge di conversione n. 248/2006 ha<br />
sostituito l’infelice formulazione dell’art.3,<br />
comma 1, del decreto legge nella<br />
parte che intendeva eliminare limiti<br />
e prescrizioni delle “attività economiche<br />
di distribuzione commerciale, ivi<br />
comprese la somministrazione di alimenti<br />
e bevande”.<br />
60<br />
Nel dettare questa disposizione, ora<br />
modificata, non si era tenuto conto che<br />
nella legislazione commerciale vigente<br />
non esiste alcuna definizione di attività<br />
economica di distribuzione commerciale,<br />
ma solo di attività di commercio<br />
(all’ingrosso o al dettaglio) che l’art.4<br />
del d.lgs n.114/98 definisce come quella<br />
attività svolta da chiunque professionalmente<br />
acquista merci in nome e per<br />
conto proprio e le rivende ad altri (commercianti,<br />
utilizzatori professionali o in<br />
grande ovvero consumatori), su aree private<br />
in sede fissa, su aree pubbliche o<br />
mediante altre forme di distribuzione.<br />
Nell’ambito di applicazione dell’art.3<br />
quindi rientrano:<br />
- le attività di commercio previste dal<br />
d.lgs n.114/98 (commercio all’ingrosso,<br />
commercio su aree private, commercio<br />
su aree pubbliche, e commercio mediante<br />
forme speciali di vendita);<br />
- le attività di somministrazione di alimenti<br />
e bevande di cui alla legge<br />
n.287/91.<br />
Dopo la modifica, pertanto, non vi è più<br />
alcun dubbio che le disposizioni dell’art.<br />
3 non si applicano:<br />
- alle attività escluse dall’art.4, comma<br />
2, del d.lgs n.114/98 dall’ambito di applicazione<br />
del decreto e quindi, ad<br />
esempio, alla vendita di carburanti;<br />
- alle attività commerciali disciplinate<br />
da leggi di settore quali la vendita della<br />
stampa quotidiana e periodica, disciplinata<br />
dal d.lgs 24 aprile 2001,<br />
n.170 (1) ;<br />
(1) Vedi anche la circolare del Ministero dello Sviluppo<br />
Econimico n. 3603/C del 28/09/2006