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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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ELENA FIORE<br />

Comandante della Polizia municipale<br />

di Lugo di Romagna (RA)<br />

NUOVE NORME SULLA CONCORRENZA E DIRITTI<br />

SUI CONSUMATORI. ULTIME MODIFICHE E NOVITÀ<br />

1. Il decreto legge n. 223/2006 (decreto<br />

Visco-Bersani), convertito con modificazioni<br />

in legge 4 agosto 2006, n.<br />

248 (GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl.<br />

Ordinario n.183), recante disposizioni<br />

urgenti per il rilancio economico e sociale,<br />

per il contenimento e la razionalizzazione<br />

della spesa pubblica, nonché<br />

interventi in materia di entrate e di<br />

contrasto all’evasione fiscale, persegue<br />

le seguenti finalità:<br />

- rafforzare la libertà di scelta del cittadino-consumatore<br />

di assicurando un livello<br />

minimo ed uniforme di condizioni<br />

di acquisto di prodotti e servizi sul<br />

territorio nazionale;<br />

- promuovere la concorrenza sui mercati;<br />

- rilanciare l’economia e l’occupazione;<br />

- liberalizzare le attività imprenditoriali<br />

e creare nuovi posti di lavoro.<br />

2. Art. 3 - Regole di tutela della concorrenza<br />

nel settore della distribuzione<br />

commerciale<br />

Le rivendicazioni dei taxisti e dei farmacisti<br />

hanno spostato l’attenzione dei<br />

media sugli articoli 5 e 6 del decreto<br />

legge Bersani che intervengono rispettivamente<br />

sulla vendita di farmaci e sulle<br />

licenze per il servizio taxi.<br />

Sono questi due articoli sicuramente<br />

importanti per rilanciare l’economia e<br />

l’occupazione attraverso la liberalizzare<br />

delle attività imprenditoriali e<br />

creare nuovi posti di lavoro ma, per il<br />

raggiungimento delle finalità che il decreto<br />

si pone, assumono grande rilevanza<br />

anche le disposizioni contenute<br />

nell’art. 3.<br />

Questo articolo, nel primo comma, elimina<br />

in sei disposizioni contenute nelle<br />

lettere dalla a) alla f-bis) la maggioranza<br />

dei limiti sopravvissuti al d.lgs n.<br />

114/98, in linea con le disposizioni comunitarie<br />

e in attuazione dell’art. 117,<br />

comma secondo, lettere e) ed m) della<br />

Costituzione che riservano allo Stato<br />

la competenza esclusiva in materia di<br />

tutela della concorrenza e di determinazione<br />

dei livelli essenziali delle prestazioni<br />

concernenti i diritti civili e sociali.<br />

Tralasciando le probabili future controversie<br />

sulla legittimità - alla luce soprattutto<br />

delle modifiche apportate al titolo<br />

V della Costituzione e relative al riparto<br />

delle competenze legislative tra lo<br />

Stato e le regioni - di un intervento statale<br />

su una materia che non solo è attinente<br />

alla “concorrenza” ma anche al<br />

“commercio” (la regione Toscana ha già<br />

presentato ricorso alla Corte Costituzionale),<br />

si vuole porre l’accento sull’ambito<br />

di applicazione delle disposizioni<br />

contenute nell’art. 3.<br />

Il comma 1 di questo articolo precisa<br />

che i limiti e le prescrizioni che si intendono<br />

eliminare solo riferibili alle “attività<br />

commerciali, come individuate<br />

dal decreto legislativo 31 marzo 1998,<br />

n. 114 e di somministrazione di alimenti<br />

e bevande”.<br />

La legge di conversione n. 248/2006 ha<br />

sostituito l’infelice formulazione dell’art.3,<br />

comma 1, del decreto legge nella<br />

parte che intendeva eliminare limiti<br />

e prescrizioni delle “attività economiche<br />

di distribuzione commerciale, ivi<br />

comprese la somministrazione di alimenti<br />

e bevande”.<br />

60<br />

Nel dettare questa disposizione, ora<br />

modificata, non si era tenuto conto che<br />

nella legislazione commerciale vigente<br />

non esiste alcuna definizione di attività<br />

economica di distribuzione commerciale,<br />

ma solo di attività di commercio<br />

(all’ingrosso o al dettaglio) che l’art.4<br />

del d.lgs n.114/98 definisce come quella<br />

attività svolta da chiunque professionalmente<br />

acquista merci in nome e per<br />

conto proprio e le rivende ad altri (commercianti,<br />

utilizzatori professionali o in<br />

grande ovvero consumatori), su aree private<br />

in sede fissa, su aree pubbliche o<br />

mediante altre forme di distribuzione.<br />

Nell’ambito di applicazione dell’art.3<br />

quindi rientrano:<br />

- le attività di commercio previste dal<br />

d.lgs n.114/98 (commercio all’ingrosso,<br />

commercio su aree private, commercio<br />

su aree pubbliche, e commercio mediante<br />

forme speciali di vendita);<br />

- le attività di somministrazione di alimenti<br />

e bevande di cui alla legge<br />

n.287/91.<br />

Dopo la modifica, pertanto, non vi è più<br />

alcun dubbio che le disposizioni dell’art.<br />

3 non si applicano:<br />

- alle attività escluse dall’art.4, comma<br />

2, del d.lgs n.114/98 dall’ambito di applicazione<br />

del decreto e quindi, ad<br />

esempio, alla vendita di carburanti;<br />

- alle attività commerciali disciplinate<br />

da leggi di settore quali la vendita della<br />

stampa quotidiana e periodica, disciplinata<br />

dal d.lgs 24 aprile 2001,<br />

n.170 (1) ;<br />

(1) Vedi anche la circolare del Ministero dello Sviluppo<br />

Econimico n. 3603/C del 28/09/2006

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