Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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giace all’obbligo di pagamento in misura<br />
ridotta di 1.000 euro ( doppio del minimo,<br />
ai sensi della legge n. 689/1981,<br />
art. 16);<br />
- autorità amministrativa competente per<br />
i ricorsi ed il procedimento sanzionatorio<br />
conseguente è la Prefettura;<br />
- i proventi sono devoluti allo Stato;<br />
- è previsto il sequestro amministrativo<br />
della merce acquistata, ai fini della confisca.<br />
Da sottolineare nel contesto che il<br />
venditore soggiace comunque a conseguenze<br />
penali, trattandosi di merce contraffatta,<br />
con conseguente sequestro penale<br />
delle altre merci in vendita e denuncia<br />
per i reati di ricettazione e vendita<br />
di prodotti falsi, ex artt. 648 e 474 c.p.<br />
8) Questioni normative<br />
ed organizzative in materia<br />
di commercio abusivo<br />
e lotta alla contraffazione<br />
In conclusione, ci sembrano utili alcune<br />
considerazioni e proposte, specie<br />
con riguardo alla necessità di potenziare<br />
l’azione di controllo e repressione sul<br />
territorio dei deprecati fenomeni fin qui<br />
trattati.<br />
8.1. Il decreto legislativo 31.3.1998 n.<br />
114 (riforma del commercio) sanziona<br />
all’art. 29 l’esercizio del commercio su<br />
aree pubbliche senza autorizzazione,<br />
fuori dal territorio previsto nell’autorizzazione,<br />
ovvero in violazione di limitazioni<br />
e divieti stabiliti dal Comune. In sostanza<br />
è perseguibile solo l’atto della<br />
vendita. In entrambe le fattispecie citate<br />
di illecito amministrativo occorre rilevare<br />
che spesso di fatto la vendita nelle strade<br />
avviene a seguito e mediante un lungo<br />
e paziente stazionamento dei venditori,<br />
con involucri chiusi e contenenti la<br />
merce da esitare. Ciò impedisce agli organi<br />
di Polizia di verbalizzare il trasgressore<br />
e sequestrare le merci. Occorre<br />
pertanto una modifica dell’art. 29 d. lgs.<br />
n.114/1998, che preveda e sanzioni in<br />
via amministrativa anche la sola detenzione<br />
ai fini della vendita, esercitata abusivamente<br />
in forma itinerante su aree<br />
pubbliche, quale illecito amministrativo,<br />
equiparandola all’esercizio effettivo della<br />
vendita abusiva. Ciò consentirebbe di<br />
potenziare l’azione di contrasto del commercio<br />
abusivo sulle spiagge, nelle strade,<br />
nei luoghi di arrivo e di stazionamento<br />
dei “venditori”.<br />
8.2. In ambito penale occorre rammentare<br />
la citata restrittiva giurisprudenza di<br />
merito, anche in ordine agli atti di assicurazione<br />
della prova da parte della<br />
Polizia giudiziaria, in specie del sequestro<br />
probatorio di merci contraffatte ex art.<br />
473 c.p.. Si sostiene che non integra il<br />
reato di introduzione nello Stato e commercio<br />
di prodotti distintivi con segni falsi,<br />
previsto dall’ art. 474 c. p., la detenzione<br />
di merci ove il marchio sia stato servilmente<br />
imitato, ovvero imitato in modo<br />
grossolano, imitazione quindi priva di<br />
idoneità decettiva della pubblica fede, come<br />
tale rilevante solo in sede civile quale<br />
forma di concorrenza sleale (Tribunale<br />
Genova, sezione riesame, ord. 28 febbraio-2<br />
marzo 2005). Era stato annullato<br />
nel caso di Genova un sequestro probatorio<br />
disposto dal P.M. di 309 cartoni contenenti<br />
7350 borse con marchio contraffatto<br />
Louis Vuitton, detenute da un extracomunitario.<br />
La sezione del riesame del<br />
Tribunale ligure ha ritenuto nella specie<br />
di escludere la “contraffazione” in senso<br />
stretto, accogliendo l’orientamento che<br />
in sostanza distingue la imitazione mera<br />
dalla vera contraffazione del marchio, ritenendo<br />
che la prima sia irrilevante penalmente<br />
in quanto non atta ad ingannare<br />
i compratori. La Cassazione ha mostrato<br />
di non condividere tale tesi (cfr.<br />
Cassazione sez. II penale, sent.<br />
11.5.2005). Pare necessario comunque<br />
un intervento normativo sull’art. 474 c.p.<br />
che chiarisca l’ambito oggettivo di applicazione<br />
della norma incriminatrice. Le<br />
modifiche normative proposte, in definitiva,<br />
consentirebbero di perseguire:<br />
- in sede amministrativa ex art. 29 d.lgs.<br />
n.114/1998 le ipotesi di detenzione o<br />
vendita di merce non contraffatta, se svolte<br />
abusivamente o fuori da limiti e divieti<br />
locali;<br />
- in sede penale ex art.474 c.p. la detenzione<br />
e la vendita di merce recante marchi<br />
o segni distintivi nazionali od esteri,<br />
siano contraffatti che imitati servilmente<br />
o grossolanamente.<br />
8.3. Circa l’organizzazione delle strutture<br />
pubbliche del settore, occorre evidenziare<br />
la necessità di assegnare un ruolo<br />
decisivo alle autonomie locali, da sempre<br />
impegnate sul territorio nella lotta ai<br />
fenomeni citati.<br />
Di rilievo è la recente costituzione dell’alto<br />
commissario governativo per la lotta<br />
alla contraffazione, disposta con la leg-<br />
85<br />
ge n. 80/ 2005 in materia di competitività<br />
economica.<br />
A tal fine si ritiene utile:<br />
- prevedere almeno due esponenti di<br />
enti locali quali membri di diritto<br />
nell’Alto commissariato per la lotta alla<br />
contraffazione, ovvero un rappresentante<br />
ed un Comandante di Polizia municipale<br />
di capoluogo di medie o di<br />
grandi dimensioni;<br />
- stabilire il principio che la Polizia municipale<br />
è organo preposto alla lotta alla<br />
contraffazione ed al commercio abusivo,<br />
quale forza di Polizia locale a competenza<br />
specializzata.<br />
8.4. Strumentale rispetto al punto 8.3, circa<br />
il potenziamento del ruolo delle autonomie<br />
locali nella lotta alla contraffazione,<br />
riteniamo essere una modifica sostanziale<br />
dell’art. 57 c.p.p. (Ufficiali ed<br />
agenti di Polizia giudiziaria) volta a ridurre<br />
i limiti generali delle qualifiche di<br />
Polizia giudiziaria del personale della<br />
Polizia locale, tema su cui pendono disegni<br />
di legge in parlamento.<br />
In particolare occorre:<br />
- eliminare il limite del territorio comunale<br />
alle funzioni di p.g. della Polizia municipale;<br />
- eliminare altresì il limite dell’orario di<br />
servizio.<br />
Ciò consentirebbe di estendere l’azione<br />
di contrasto e repressione penale fino all’ambito<br />
del territorio provinciale e regionale,<br />
consentendo di colpire i luoghi<br />
di temporaneo stoccaggio e deposito delle<br />
merci contraffatte, destinate ai venditori<br />
al dettaglio sulle strade e nei mercati.<br />
Infatti, spesso tali luoghi sono posti fuori<br />
dai <strong>Comuni</strong> ove poi si svolge il fenomeno<br />
della vendita abusiva.<br />
8.5. Sembra infine necessario che in<br />
ambito provinciale operino gruppi interforze<br />
specializzati in materia, composti<br />
in ipotesi da operatori della<br />
Guardia di Finanza e della Polizia municipale.<br />
A tali gruppi operativi specializzati<br />
dovrebbe corrispondere analoga<br />
specializzazione per materia presso le<br />
Procure della Repubblica. La doppia<br />
specializzazione, della Polizia giudiziaria<br />
e delle procure, peraltro si inserirebbe<br />
in un filone legislativo che ha già<br />
portato alla istituzione delle sezioni specializzate<br />
nella proprietà industriale<br />
presso i tribunali ordinari civili.