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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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giace all’obbligo di pagamento in misura<br />

ridotta di 1.000 euro ( doppio del minimo,<br />

ai sensi della legge n. 689/1981,<br />

art. 16);<br />

- autorità amministrativa competente per<br />

i ricorsi ed il procedimento sanzionatorio<br />

conseguente è la Prefettura;<br />

- i proventi sono devoluti allo Stato;<br />

- è previsto il sequestro amministrativo<br />

della merce acquistata, ai fini della confisca.<br />

Da sottolineare nel contesto che il<br />

venditore soggiace comunque a conseguenze<br />

penali, trattandosi di merce contraffatta,<br />

con conseguente sequestro penale<br />

delle altre merci in vendita e denuncia<br />

per i reati di ricettazione e vendita<br />

di prodotti falsi, ex artt. 648 e 474 c.p.<br />

8) Questioni normative<br />

ed organizzative in materia<br />

di commercio abusivo<br />

e lotta alla contraffazione<br />

In conclusione, ci sembrano utili alcune<br />

considerazioni e proposte, specie<br />

con riguardo alla necessità di potenziare<br />

l’azione di controllo e repressione sul<br />

territorio dei deprecati fenomeni fin qui<br />

trattati.<br />

8.1. Il decreto legislativo 31.3.1998 n.<br />

114 (riforma del commercio) sanziona<br />

all’art. 29 l’esercizio del commercio su<br />

aree pubbliche senza autorizzazione,<br />

fuori dal territorio previsto nell’autorizzazione,<br />

ovvero in violazione di limitazioni<br />

e divieti stabiliti dal Comune. In sostanza<br />

è perseguibile solo l’atto della<br />

vendita. In entrambe le fattispecie citate<br />

di illecito amministrativo occorre rilevare<br />

che spesso di fatto la vendita nelle strade<br />

avviene a seguito e mediante un lungo<br />

e paziente stazionamento dei venditori,<br />

con involucri chiusi e contenenti la<br />

merce da esitare. Ciò impedisce agli organi<br />

di Polizia di verbalizzare il trasgressore<br />

e sequestrare le merci. Occorre<br />

pertanto una modifica dell’art. 29 d. lgs.<br />

n.114/1998, che preveda e sanzioni in<br />

via amministrativa anche la sola detenzione<br />

ai fini della vendita, esercitata abusivamente<br />

in forma itinerante su aree<br />

pubbliche, quale illecito amministrativo,<br />

equiparandola all’esercizio effettivo della<br />

vendita abusiva. Ciò consentirebbe di<br />

potenziare l’azione di contrasto del commercio<br />

abusivo sulle spiagge, nelle strade,<br />

nei luoghi di arrivo e di stazionamento<br />

dei “venditori”.<br />

8.2. In ambito penale occorre rammentare<br />

la citata restrittiva giurisprudenza di<br />

merito, anche in ordine agli atti di assicurazione<br />

della prova da parte della<br />

Polizia giudiziaria, in specie del sequestro<br />

probatorio di merci contraffatte ex art.<br />

473 c.p.. Si sostiene che non integra il<br />

reato di introduzione nello Stato e commercio<br />

di prodotti distintivi con segni falsi,<br />

previsto dall’ art. 474 c. p., la detenzione<br />

di merci ove il marchio sia stato servilmente<br />

imitato, ovvero imitato in modo<br />

grossolano, imitazione quindi priva di<br />

idoneità decettiva della pubblica fede, come<br />

tale rilevante solo in sede civile quale<br />

forma di concorrenza sleale (Tribunale<br />

Genova, sezione riesame, ord. 28 febbraio-2<br />

marzo 2005). Era stato annullato<br />

nel caso di Genova un sequestro probatorio<br />

disposto dal P.M. di 309 cartoni contenenti<br />

7350 borse con marchio contraffatto<br />

Louis Vuitton, detenute da un extracomunitario.<br />

La sezione del riesame del<br />

Tribunale ligure ha ritenuto nella specie<br />

di escludere la “contraffazione” in senso<br />

stretto, accogliendo l’orientamento che<br />

in sostanza distingue la imitazione mera<br />

dalla vera contraffazione del marchio, ritenendo<br />

che la prima sia irrilevante penalmente<br />

in quanto non atta ad ingannare<br />

i compratori. La Cassazione ha mostrato<br />

di non condividere tale tesi (cfr.<br />

Cassazione sez. II penale, sent.<br />

11.5.2005). Pare necessario comunque<br />

un intervento normativo sull’art. 474 c.p.<br />

che chiarisca l’ambito oggettivo di applicazione<br />

della norma incriminatrice. Le<br />

modifiche normative proposte, in definitiva,<br />

consentirebbero di perseguire:<br />

- in sede amministrativa ex art. 29 d.lgs.<br />

n.114/1998 le ipotesi di detenzione o<br />

vendita di merce non contraffatta, se svolte<br />

abusivamente o fuori da limiti e divieti<br />

locali;<br />

- in sede penale ex art.474 c.p. la detenzione<br />

e la vendita di merce recante marchi<br />

o segni distintivi nazionali od esteri,<br />

siano contraffatti che imitati servilmente<br />

o grossolanamente.<br />

8.3. Circa l’organizzazione delle strutture<br />

pubbliche del settore, occorre evidenziare<br />

la necessità di assegnare un ruolo<br />

decisivo alle autonomie locali, da sempre<br />

impegnate sul territorio nella lotta ai<br />

fenomeni citati.<br />

Di rilievo è la recente costituzione dell’alto<br />

commissario governativo per la lotta<br />

alla contraffazione, disposta con la leg-<br />

85<br />

ge n. 80/ 2005 in materia di competitività<br />

economica.<br />

A tal fine si ritiene utile:<br />

- prevedere almeno due esponenti di<br />

enti locali quali membri di diritto<br />

nell’Alto commissariato per la lotta alla<br />

contraffazione, ovvero un rappresentante<br />

ed un Comandante di Polizia municipale<br />

di capoluogo di medie o di<br />

grandi dimensioni;<br />

- stabilire il principio che la Polizia municipale<br />

è organo preposto alla lotta alla<br />

contraffazione ed al commercio abusivo,<br />

quale forza di Polizia locale a competenza<br />

specializzata.<br />

8.4. Strumentale rispetto al punto 8.3, circa<br />

il potenziamento del ruolo delle autonomie<br />

locali nella lotta alla contraffazione,<br />

riteniamo essere una modifica sostanziale<br />

dell’art. 57 c.p.p. (Ufficiali ed<br />

agenti di Polizia giudiziaria) volta a ridurre<br />

i limiti generali delle qualifiche di<br />

Polizia giudiziaria del personale della<br />

Polizia locale, tema su cui pendono disegni<br />

di legge in parlamento.<br />

In particolare occorre:<br />

- eliminare il limite del territorio comunale<br />

alle funzioni di p.g. della Polizia municipale;<br />

- eliminare altresì il limite dell’orario di<br />

servizio.<br />

Ciò consentirebbe di estendere l’azione<br />

di contrasto e repressione penale fino all’ambito<br />

del territorio provinciale e regionale,<br />

consentendo di colpire i luoghi<br />

di temporaneo stoccaggio e deposito delle<br />

merci contraffatte, destinate ai venditori<br />

al dettaglio sulle strade e nei mercati.<br />

Infatti, spesso tali luoghi sono posti fuori<br />

dai <strong>Comuni</strong> ove poi si svolge il fenomeno<br />

della vendita abusiva.<br />

8.5. Sembra infine necessario che in<br />

ambito provinciale operino gruppi interforze<br />

specializzati in materia, composti<br />

in ipotesi da operatori della<br />

Guardia di Finanza e della Polizia municipale.<br />

A tali gruppi operativi specializzati<br />

dovrebbe corrispondere analoga<br />

specializzazione per materia presso le<br />

Procure della Repubblica. La doppia<br />

specializzazione, della Polizia giudiziaria<br />

e delle procure, peraltro si inserirebbe<br />

in un filone legislativo che ha già<br />

portato alla istituzione delle sezioni specializzate<br />

nella proprietà industriale<br />

presso i tribunali ordinari civili.

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