Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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sconto sul prezzo indicato dal produttore<br />
o dal distributore sulla confezione<br />
del farmaco, purché lo sconto sia<br />
esposto in modo leggibile e chiaro al<br />
consumatore e sia praticato a tutti gli<br />
acquirenti;<br />
- non possono effettuare concorsi, operazioni<br />
a premio e vendite sotto costo<br />
aventi ad oggetto farmaci;<br />
- non possono utilizzare per l’insegna<br />
di esercizio denominazione e simboli<br />
che identificano una farmacia ma possono<br />
fare uso della denominazione<br />
“parafarmacia” e come simbolo di<br />
quello previsto nel bollino dei medicinali<br />
vendibili senza prescrizione medica.<br />
Il Ministero della salute, nella circolare<br />
n.3/2006, evidenzia che l’art.9bis<br />
del D.L. 347/2001, conv. con mod.<br />
in L. 405/2001, stabilisce che è ammesso<br />
nelle farmacie il libero e diretto<br />
accesso da parte dei cittadini ai medicinali<br />
di automedicazione e che, pertanto,<br />
la possibilità del self service deve<br />
essere garantita anche per la vendita<br />
di questi medicinali negli esercizi<br />
commerciali con l’obbligo però di un<br />
farmacista sempre presente nel reparto<br />
e a disposizione dei clienti.<br />
Da ultimo è doveroso segnalare che il<br />
d.l. n.223/2006 nulla prevede per le<br />
sanzioni da applicare in caso di vendita<br />
di medicinali da banco o di automedicazione:<br />
- senza comunicazione preventiva;<br />
- senza la presenza costante di un farmacista;<br />
- senza la predisposizione di un apposito<br />
reparto.<br />
Il Ministero della salute, nella citata circolare,<br />
precisa che “La vendita di medicinali<br />
in esercizi commerciali diversi<br />
dalla farmacia comporta l'obbligo,<br />
per i titolari dei punti vendita e per i<br />
farmacisti che prestano la loro attività<br />
professionale nei medesimi, di rispettare<br />
la normativa vigente in materia di<br />
vendita al pubblico di medicinali”.<br />
Una parte della dottrina, alla luce di<br />
questa affermazione ministeriale, sostiene<br />
che la vendita di medicinali da<br />
banco o di automedicazione senza la<br />
preventiva comunicazione comporta<br />
violazione della legge 8 gennaio 1991,<br />
n.362, recante “Norme di riordino del<br />
settore farmaceutico”.<br />
In particolare l’art.3 della legge<br />
n.362/91 dispone che “1.Chiunque<br />
apre una farmacia o ne assume l’eser-<br />
cizio senza la prescritta autorizzazione<br />
è punito con l'arresto fino a un mese<br />
e con l'ammenda da euro 2.582 a<br />
euro 5.164.<br />
2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorità<br />
sanitaria competente ordina l'immediata<br />
chiusura della farmacia”.<br />
Chi scrive ha difficoltà a condividere<br />
questa interpretazione in virtù dell’art.1<br />
del c.p. che dispone “Nessuno può essere<br />
punito per un fatto che non sia<br />
espressamente preveduto come reato<br />
dalla legge, né con pene che non siano<br />
da essa stabilite”. Nel caso in esame,<br />
infatti, non si tratta dell’apertura<br />
di una farmacia ma della vendita solo<br />
di medicinali da banco o di automedicazione<br />
soggetti a preventiva comunicazione.<br />
Anche condividendo questa<br />
tesi rimane, comunque, privo di sanzione<br />
la vendita senza la presenza costante<br />
del farmacista e la non predisposizione<br />
di un apposto reparto.<br />
Sarebbe importante una chiara precisazione<br />
da parte del Ministero della salute<br />
ovvero dalle regioni in quanto<br />
competenti in materia di commercio.<br />
12. Art. 6 - Servizio Taxi<br />
La legge di conversione n. 248/06 sostituisce<br />
completamente il testo dell’art.<br />
6 del decreto legge n. 223/06 e, al fine<br />
di assicurare il tempestivo adeguamento<br />
dei livelli essenziali di offerta<br />
del servizio taxi necessari all'esercizio<br />
del diritto degli utenti alla mobilità, lascia<br />
via libera ai comuni che, sentite<br />
le commissioni consultive di cui all'articolo<br />
4, comma 4, della legge n.<br />
21/1992, ove funzionanti, o analogo<br />
organo partecipativo, possono:<br />
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta<br />
a quelle ordinarie, per i quali i<br />
titolari di licenza si avvalgono di sostituti<br />
alla guida in possesso dei requisiti<br />
professionali prescritti dalla legge;<br />
b) bandire concorsi straordinari, anche<br />
in deroga alla programmazione<br />
numerica qualora questa manchi o non<br />
sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare<br />
un livello di offerta adeguato,<br />
per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo<br />
oneroso, di nuove licenze da assegnare<br />
ai soggetti in possesso dei requisiti<br />
professionali previsti;<br />
c) prevedere il rilascio ai soggetti in<br />
possesso dei requisiti professionali, e<br />
66<br />
in prevalenza ai soggetti che svolgono<br />
l’attività tramite cooperative o consorzi,<br />
di titoli autorizzatori temporanei o<br />
stagionali, non cedibili, per fronteggiare<br />
particolari eventi straordinari o<br />
periodi di prevedibile incremento della<br />
domanda e in numero proporzionato<br />
alle esigenze dell'utenza;<br />
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione,<br />
prevalentemente a favore<br />
di soggetti che svolgono l’attività tramite<br />
cooperative o consorzi, della possibilità<br />
di utilizzare veicoli sostitutivi<br />
ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi<br />
diretti a specifiche categorie di<br />
utenti;<br />
e) prevedere in via sperimentale forme<br />
innovative di servizio all'utenza, con<br />
obblighi di servizio e tariffe differenziati,<br />
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni<br />
ai titolari di licenza del<br />
servizio di taxi o ai soggetti che svolgono<br />
l’attività tramite cooperative o<br />
consorzi<br />
f) prevedere la possibilità degli utenti<br />
di avvalersi di tariffe predeterminate<br />
dal comune per percorsi prestabiliti;<br />
g) istituire un comitato permanente di<br />
monitoraggio del servizio di taxi al fine<br />
di favorire la regolarità e l'efficienza<br />
dell'espletamento del servizio e di<br />
orientare costantemente le modalità di<br />
svolgimento del servizio stesso alla domanda<br />
effettiva, composto da funzionari<br />
comunali competenti in materia<br />
di mobilità e di trasporto pubblico e da<br />
rappresentanti delle organizzazioni di<br />
categoria maggiormente rappresentative,<br />
degli operatori di radiotaxi e delle<br />
associazioni degli utenti.<br />
13. Art. 11, comma 1 - Commissione<br />
soppresse<br />
L’art. 11, comma 1, del d.l. n.<br />
223/2006 dispone la soppressione delle<br />
commissioni istituite dall’articolo 6<br />
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e<br />
quindi:<br />
- delle commissione comunali nei comuni<br />
con popolazione superiore a diecimila<br />
abitanti (anche se molti comuni<br />
hanno già soppresso questa commissione<br />
dopo l’entrata in vigore dell’art.<br />
41, comma 1, della legge 27 dicembre<br />
1997, n. 449);<br />
- della commissione provinciale nei<br />
comuni con popolazione non superio-