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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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sconto sul prezzo indicato dal produttore<br />

o dal distributore sulla confezione<br />

del farmaco, purché lo sconto sia<br />

esposto in modo leggibile e chiaro al<br />

consumatore e sia praticato a tutti gli<br />

acquirenti;<br />

- non possono effettuare concorsi, operazioni<br />

a premio e vendite sotto costo<br />

aventi ad oggetto farmaci;<br />

- non possono utilizzare per l’insegna<br />

di esercizio denominazione e simboli<br />

che identificano una farmacia ma possono<br />

fare uso della denominazione<br />

“parafarmacia” e come simbolo di<br />

quello previsto nel bollino dei medicinali<br />

vendibili senza prescrizione medica.<br />

Il Ministero della salute, nella circolare<br />

n.3/2006, evidenzia che l’art.9bis<br />

del D.L. 347/2001, conv. con mod.<br />

in L. 405/2001, stabilisce che è ammesso<br />

nelle farmacie il libero e diretto<br />

accesso da parte dei cittadini ai medicinali<br />

di automedicazione e che, pertanto,<br />

la possibilità del self service deve<br />

essere garantita anche per la vendita<br />

di questi medicinali negli esercizi<br />

commerciali con l’obbligo però di un<br />

farmacista sempre presente nel reparto<br />

e a disposizione dei clienti.<br />

Da ultimo è doveroso segnalare che il<br />

d.l. n.223/2006 nulla prevede per le<br />

sanzioni da applicare in caso di vendita<br />

di medicinali da banco o di automedicazione:<br />

- senza comunicazione preventiva;<br />

- senza la presenza costante di un farmacista;<br />

- senza la predisposizione di un apposito<br />

reparto.<br />

Il Ministero della salute, nella citata circolare,<br />

precisa che “La vendita di medicinali<br />

in esercizi commerciali diversi<br />

dalla farmacia comporta l'obbligo,<br />

per i titolari dei punti vendita e per i<br />

farmacisti che prestano la loro attività<br />

professionale nei medesimi, di rispettare<br />

la normativa vigente in materia di<br />

vendita al pubblico di medicinali”.<br />

Una parte della dottrina, alla luce di<br />

questa affermazione ministeriale, sostiene<br />

che la vendita di medicinali da<br />

banco o di automedicazione senza la<br />

preventiva comunicazione comporta<br />

violazione della legge 8 gennaio 1991,<br />

n.362, recante “Norme di riordino del<br />

settore farmaceutico”.<br />

In particolare l’art.3 della legge<br />

n.362/91 dispone che “1.Chiunque<br />

apre una farmacia o ne assume l’eser-<br />

cizio senza la prescritta autorizzazione<br />

è punito con l'arresto fino a un mese<br />

e con l'ammenda da euro 2.582 a<br />

euro 5.164.<br />

2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorità<br />

sanitaria competente ordina l'immediata<br />

chiusura della farmacia”.<br />

Chi scrive ha difficoltà a condividere<br />

questa interpretazione in virtù dell’art.1<br />

del c.p. che dispone “Nessuno può essere<br />

punito per un fatto che non sia<br />

espressamente preveduto come reato<br />

dalla legge, né con pene che non siano<br />

da essa stabilite”. Nel caso in esame,<br />

infatti, non si tratta dell’apertura<br />

di una farmacia ma della vendita solo<br />

di medicinali da banco o di automedicazione<br />

soggetti a preventiva comunicazione.<br />

Anche condividendo questa<br />

tesi rimane, comunque, privo di sanzione<br />

la vendita senza la presenza costante<br />

del farmacista e la non predisposizione<br />

di un apposto reparto.<br />

Sarebbe importante una chiara precisazione<br />

da parte del Ministero della salute<br />

ovvero dalle regioni in quanto<br />

competenti in materia di commercio.<br />

12. Art. 6 - Servizio Taxi<br />

La legge di conversione n. 248/06 sostituisce<br />

completamente il testo dell’art.<br />

6 del decreto legge n. 223/06 e, al fine<br />

di assicurare il tempestivo adeguamento<br />

dei livelli essenziali di offerta<br />

del servizio taxi necessari all'esercizio<br />

del diritto degli utenti alla mobilità, lascia<br />

via libera ai comuni che, sentite<br />

le commissioni consultive di cui all'articolo<br />

4, comma 4, della legge n.<br />

21/1992, ove funzionanti, o analogo<br />

organo partecipativo, possono:<br />

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta<br />

a quelle ordinarie, per i quali i<br />

titolari di licenza si avvalgono di sostituti<br />

alla guida in possesso dei requisiti<br />

professionali prescritti dalla legge;<br />

b) bandire concorsi straordinari, anche<br />

in deroga alla programmazione<br />

numerica qualora questa manchi o non<br />

sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare<br />

un livello di offerta adeguato,<br />

per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo<br />

oneroso, di nuove licenze da assegnare<br />

ai soggetti in possesso dei requisiti<br />

professionali previsti;<br />

c) prevedere il rilascio ai soggetti in<br />

possesso dei requisiti professionali, e<br />

66<br />

in prevalenza ai soggetti che svolgono<br />

l’attività tramite cooperative o consorzi,<br />

di titoli autorizzatori temporanei o<br />

stagionali, non cedibili, per fronteggiare<br />

particolari eventi straordinari o<br />

periodi di prevedibile incremento della<br />

domanda e in numero proporzionato<br />

alle esigenze dell'utenza;<br />

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione,<br />

prevalentemente a favore<br />

di soggetti che svolgono l’attività tramite<br />

cooperative o consorzi, della possibilità<br />

di utilizzare veicoli sostitutivi<br />

ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi<br />

diretti a specifiche categorie di<br />

utenti;<br />

e) prevedere in via sperimentale forme<br />

innovative di servizio all'utenza, con<br />

obblighi di servizio e tariffe differenziati,<br />

rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni<br />

ai titolari di licenza del<br />

servizio di taxi o ai soggetti che svolgono<br />

l’attività tramite cooperative o<br />

consorzi<br />

f) prevedere la possibilità degli utenti<br />

di avvalersi di tariffe predeterminate<br />

dal comune per percorsi prestabiliti;<br />

g) istituire un comitato permanente di<br />

monitoraggio del servizio di taxi al fine<br />

di favorire la regolarità e l'efficienza<br />

dell'espletamento del servizio e di<br />

orientare costantemente le modalità di<br />

svolgimento del servizio stesso alla domanda<br />

effettiva, composto da funzionari<br />

comunali competenti in materia<br />

di mobilità e di trasporto pubblico e da<br />

rappresentanti delle organizzazioni di<br />

categoria maggiormente rappresentative,<br />

degli operatori di radiotaxi e delle<br />

associazioni degli utenti.<br />

13. Art. 11, comma 1 - Commissione<br />

soppresse<br />

L’art. 11, comma 1, del d.l. n.<br />

223/2006 dispone la soppressione delle<br />

commissioni istituite dall’articolo 6<br />

della legge 25 agosto 1991, n. 287, e<br />

quindi:<br />

- delle commissione comunali nei comuni<br />

con popolazione superiore a diecimila<br />

abitanti (anche se molti comuni<br />

hanno già soppresso questa commissione<br />

dopo l’entrata in vigore dell’art.<br />

41, comma 1, della legge 27 dicembre<br />

1997, n. 449);<br />

- della commissione provinciale nei<br />

comuni con popolazione non superio-

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