20.06.2013 Views

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Problematiche definitorie specifiche<br />

dei trattenimenti e spettacoli<br />

all’interno dei pubblici esercizi<br />

Un corretto approccio alla tematica delle<br />

attività di trattenimento e spettacolo<br />

all’interno dei pubblici esercizi, oltre, o<br />

forse prima ancora delle problematiche<br />

definitorie di cui agli artt. 68 e 69 del<br />

T.U.L.P.S., comporta la ricerca dell’esatto<br />

confine tra attività rilevanti e attività<br />

che, magari proprio per il loro insistere<br />

in locali caratterizzati dall’essere utilizzati<br />

per attività prioritarie di tipo diverso,<br />

quale ad esempio la somministrazione<br />

di alimenti e bevande, finiscono per<br />

rientrare nella sfera dell’irrilevante giuridico.<br />

(1)<br />

Un esempio, tratto peraltro dall’evoluzione<br />

della realtà storico- sociale italiana,<br />

per meglio comprendere quanto sopra<br />

detto: l’installazione di una televisione<br />

in un bar, che in passato ne costituiva<br />

una sicura attrattiva per la popolazione,<br />

oggi è considerata mero elemento<br />

di arredo e come tale, almeno di regola,<br />

non necessita di alcun tipo di autorizzazione.<br />

L’esempio è infatti paradigmatico<br />

- se ci è consentita l’apparente<br />

tautologia - dell’importanza di una lettura<br />

delle norma non statica, ma dinamica,<br />

“fluttuante”,per così dire, e come<br />

tale di certo più difficile da ancorare ad<br />

elementi oggettivi, ma non per questo arbitraria:<br />

semplicemente, ancorata alla società<br />

in quel particolare momento storico<br />

di riferimento. (2)<br />

Può accadere, dunque, che ciò che in un<br />

certo momento storico e in un certo contesto<br />

sociale era qualificato trattenimento<br />

o spettacolo, oggi non lo sia più perché<br />

divenuto d’uso comune; così come,<br />

all’inverso, può accadere che determi-<br />

ANTONELLA MANZIONE<br />

Comandante della Polizia municipale<br />

di Livorno<br />

SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTO<br />

ALL’INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI<br />

nate attività divengano di trattenimento,<br />

in quanto destinate a costituire punto di<br />

aggregazione, di attrattiva, di richiamo<br />

di pubblico, in base a canoni di divertimento<br />

un tempo incomprensibili. Ora,<br />

perché sia comunque necessaria l’autorizzazione<br />

di Polizia ex art. 68 o 69 del<br />

T.U.L.P.S., oltre che uno spettacolo o trattenimento,<br />

sia nell’accezione generale<br />

esaminata in premessa, sia in quella più<br />

particolare che ne caratterizza lo svolgimento<br />

in un diverso locale, occorre che<br />

suddetta attività si svolga, come è noto,<br />

in “luogo pubblico” o “aperto al pubblico”.<br />

Allo scopo, restano di fondamentale<br />

importanza le due sentenze della<br />

Corte Costituzionale n.142 del 15 dicembre<br />

1967 e 56 del 15 aprile 1970 (3)<br />

,con le quali si dichiarava rispettivamente<br />

la parziale illegittimità dell’art. 68 nella<br />

parte in cui vietava di dare feste da ballo<br />

in un luogo esposto al pubblico senza<br />

licenza del Questore, nonché nella<br />

parte in cui imponeva la licenza anche<br />

per i trattenimenti (la fattispecie da cui<br />

traeva origine la questione era il gioco<br />

delle bocce) da tenersi in luoghi aperti al<br />

pubblico, e non indetti nell’esercizio di<br />

attività imprenditoriali. Ora, per luogo<br />

aperto al pubblico si intende quel luogo<br />

chiuso o comunque delimitato in cui<br />

68<br />

l’accesso è consentito solo in un certo<br />

periodo o con l’osservanza di determinate<br />

condizioni poste da colui che esercita<br />

un diritto sul luogo stesso, quale un<br />

invito, il pagamento di un biglietto, l’orario<br />

di entrata, ecc., un esempio del<br />

quale è considerato tipicamente il pubblico<br />

esercizio. Proprio per questi ultimi,<br />

dunque, ed in particolare per quella species<br />

degli stessi rappresentata dai pubblici<br />

esercizi di somministrazione di alimenti<br />

e bevande, il requisito del carattere<br />

imprenditoriale dell’attività posta in<br />

essere, pure fissato dalla Corte nella già<br />

citata sentenza n. 56, diventa determinante<br />

per stabilire se un’attività di trattenimento<br />

o svago necessiti o meno di autorizzazione.<br />

Abbiamo in tal modo già fissato due importanti<br />

passaggi definitori comuni eppure<br />

particolari dei trattenimenti che si<br />

svolgono all’interno dei pubblici esercizi<br />

in genere, rispetto alle già evidenziate<br />

problematiche generali: innanzitutto<br />

occorre valutare la “potenzialità” attrattiva<br />

dell’attività posta in essere per stabilire<br />

se, proprio per il suo svolgersi in un<br />

luogo chiuso, in tal senso parificabile ad<br />

un’abitazione privata, l’attività possa ritenersi<br />

giuridicamente rilevante (4); poi -<br />

e spesso gli elementi dell’una e dell’al-<br />

(1) Per una disamina più ampia della tematica ora in esame, ci sia consentito rinviare a Manzione, Spettacoli e trattenimenti nei pubblici<br />

esercizi: disciplina e controllo, in Atti del Convegno di Riccione, Maggioli, 2004.<br />

(2) Interessante al riguardo la tematica della disciplina degli internet point, recentemente oggetto del D.L. 144/2005: dall’originaria<br />

asserita irrilevanza giuridica degli stessi (deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.467/2000), si passa alla loro<br />

assimilazione a locali di intrattenimento e svago cui annettere pubblici esercizi di somministrazione di tipologia “C”, fino all’attuale<br />

regime autorizzatorio. Anche a questo proposito, ci sia consentito rinviare a Manzione,<br />

Nuova disciplina degli internet point, in Disciplina del commercio e dei servizi, Maggioli, 4,2005,p.809 ss.<br />

(3) Per il testo integrale delle sentenze citate si veda Giur.cost., 1967, 1677 e ivi, 1970, 607.<br />

(4) Ancora una volta, ben si comprende il concetto attraverso l’esempio della televisione così come stralciato dal concetto di spettacolo<br />

dalla giurisprudenza della Cassazione. Sono i giudici di legittimità (Cass., sez.I, 17 gennaio 1994, in Foro it.,1994,II, 591 )ad avere<br />

affermato per primi che la televisione, ovviamente ove non concorrano particolari condizioni che la circolare ministeriale citata<br />

nel prosieguo nel testo,proprio perché ormai bene di consumo diffuso, non costituisce più attrattiva del solo pubblico esercizio.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!