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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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di disagio per i residenti e, come tali, sottoposti<br />

a vincoli e obblighi che non hanno<br />

riscontro in altre normative di settore.<br />

Il problema è che a volte questi due aspetti<br />

si scontrano nel testo normativo, creando<br />

evidenti incoerenze e difficoltà interpretative.<br />

Ma andiamo con ordine.<br />

Già nell’articolo 2 in cui si definisce l’ambito<br />

di applicazione della legge, si presentano<br />

alcune incongruenze. Infatti, il legislatore,<br />

dopo aver definito centro di telefonia<br />

in sede fissa, qualsiasi struttura ove<br />

è svolta l’attività commerciale in via esclusiva<br />

di cessione al pubblico di servizi telefonici,<br />

limita l’attività di questi centri a<br />

tre distinte offerte commerciali, intese in<br />

senso lato:<br />

- l’attività che comporti “una connessione<br />

telefonica o telematica allo scopo di<br />

fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente<br />

dalle tecnologie di commutazione<br />

utilizzate”;<br />

- l’attività di vendita di schede telefoniche<br />

- l’installazione di distributori automatici<br />

di bevande ed alimenti.<br />

Con questa formulazione, pertanto, anche<br />

le postazioni per navigare in internet, spesso<br />

presenti nei phone center, devono essere<br />

rimosse da parte dei gestori, in quanto<br />

è ammessa solo la possibilità di offrire<br />

servizi telefonici. Vengono inoltre implicitamente<br />

vietati proprio quei numerosi<br />

servizi ed attività commerciali che integrano<br />

l’offerta di servizi telefonici, quali,<br />

come detto , money transfer (ossia il trasferimento<br />

di denaro ai propri congiunti<br />

nei paesi di origine), vendita di telefoni<br />

cellulari e di accessori di telefonia, vendita<br />

di prodotti alimentari e non alimentari,<br />

vendita e noleggio di audiovisivi. Si<br />

tratta di attività per le quali i gestori di phone<br />

center devono conseguire dei titoli autorizzatori.<br />

Infatti, l’attività di money transfer<br />

è disciplinata dal Testo unico bancario<br />

(d. lgs. 385/93) come attività di intermediazione<br />

finanziaria soggetta ad iscrizione<br />

all’Ufficio Italiano Cambi. Il noleggio<br />

e la vendita di audiovisivi sono invece<br />

soggetti, ai sensi dell’art. 75 bis del<br />

TULPS, a comunicazione alla locale<br />

Autorità di P.S. la quale rilascia la c.d presa<br />

d’atto. Le attività commerciali di vendita<br />

di prodotti alimentari e non alimentari<br />

sono poi soggette a comunicazioni di<br />

apertura di esercizio di vicinato (art. 7 d.<br />

lgs 114/98). Ebbene, da un lato sussistono<br />

delle norme che autorizzano queste attività<br />

e dall’altro lato è stata introdotta nel-<br />

l’ordinamento una disposizione (appunto<br />

l’art. 2 comma 3 della l.r. 6/06) che vieta<br />

l’svolgimento di attività imprenditoriali. A<br />

tacere del fatto che la Regione, come nel<br />

caso di money transfer, non potrebbe vietare<br />

un’attività che è soggetta solo alla normativa<br />

nazionale, resta il pesante problema<br />

che un eventuale diffida da parte del<br />

Comune ad esercire queste attività a seguito<br />

di accertamenti e sanzioni da parte<br />

della Polizia locale sarebbe con ogni probabilità<br />

cassata da parte della giustizia<br />

amministrativa, per le accennate incongruenze<br />

legislative, non adeguatamente<br />

motivate da ragioni di pubblico interesse.<br />

La legge regionale stabilisce anche i requisiti<br />

morali per l’esercizio dell’attività di<br />

cessione di servizi di telefonia in sede fissa,<br />

più o meno in linea con quanto previsto<br />

per gli esercenti di bar e ristoranti. Non<br />

possono esercitare tale attività, quali titolari<br />

o gestori preposti all’esercizio, salvo<br />

che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro<br />

che sono stati dichiarati falliti, hanno<br />

riportato una condanna, con sentenza passata<br />

in giudicato, a pena restrittiva della<br />

libertà personale superiore a due anni oppure<br />

una condanna per alcuni reati specifici<br />

(tra questi citiamo: reati contro la<br />

moralità pubblica e il buon costume o<br />

contro l’igiene e la sanità pubblica, gioco<br />

d’azzardo, scommesse clandestine alle<br />

norme sul gioco del lotto, delitti contro la<br />

personalità dello Stato o contro l’ordine<br />

pubblico, ovvero per delitti contro la persona<br />

commessi con violenza, o per furto,<br />

rapina, estorsione, sequestro di persona a<br />

scopo di rapina o di estorsione, usura, ricettazione)<br />

oppure ancora siano sottoposti<br />

ad una delle misure di prevenzione di<br />

cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre<br />

1956, n. 1423 o nei cui confronti è stata<br />

applicata una delle misure previste dalla<br />

legislazione antimafia ovvero sono sottoposti<br />

a misure di sicurezza o sono stati dichiarati<br />

delinquenti abituali, professionali<br />

o per tendenza. Anche qui si avverte un<br />

approccio non positivo verso queste attività.<br />

Infatti, a differenza di quanto previsto<br />

dalla l.r. 30/03 per i pubblici esercizi,<br />

in caso di gestione societaria dell’attività<br />

, i requisiti morali devono essere posseduti<br />

per le società di persone da tutti i soci<br />

(mentre abitualmente i requisiti sono richiesti<br />

solo per i soci amministratori, ad<br />

es, gli accomandatari nelle s.a.s.) mentre<br />

permane tale obbligo per il solo legale<br />

rappresentante per le società di capitali.<br />

Le attività di telefonia, con la l.r. 6/06, so-<br />

56<br />

no soggette ad autorizzazione comunale,<br />

di cui all’art. 4 della legge, autorizzazione<br />

che viene rilasciata sulla base di alcuni<br />

requisiti, oltre a quelli morali già visti.<br />

Essi sono essenzialmente legati ai locali in<br />

cui si andrà ad esercitare l’attività. Infatti,<br />

l’esercente deve dichiarare la disponibilità,<br />

all’atto della presentazione della domanda<br />

o nel corso dell’istruttoria, dei locali<br />

e delle superfici nei quali si intende<br />

esercitare l’attività nonché il possesso del<br />

certificato igienico-sanitario relativo ai locali<br />

evidentemente rilasciato dall’ASL e<br />

deve autocertificare di aver ottemperato<br />

alle norme contenute nel decreto legislativo<br />

19 settembre 1994, n. 626 in materia<br />

di sicurezza e salute dei lavoratori e alla<br />

normativa di prevenzione incendi. Un altro<br />

aspetto che desta perplessità consiste<br />

nel fatto che da un lato si chiede che, prima<br />

della presentazione della domanda per<br />

l’autorizzazione amministrativa, l’esercente<br />

del phone center adegui i locali e si<br />

munisca del relativo certificato igienicosanitario,<br />

dall’altro che, come precisato al<br />

comma 5 dello stesso art. 4, il momento<br />

significativo per stabilire che i locali sono<br />

a norma è solo quello che precede l’inizio<br />

effettivo dell’attività (“il richiedente deve<br />

porsi in regola con le vigenti norme,<br />

prescrizioni e autorizzazioni in materia<br />

edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria,<br />

nonché con le disposizioni sulla destinazione<br />

d’uso dei locali e degli edifici, prevenzione<br />

incendi e sicurezza”). I locali,<br />

sotto questo profilo igienico-sanitario, devono<br />

essere conformi ai regolamenti locali<br />

di igiene integrati dalle prescrizioni<br />

contenute nell’art. 8. Tra esse citiamo l’obbligo<br />

di allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto<br />

pubblico e l’allacciamento<br />

degli scarichi alla pubblica fognatura e la<br />

presenza di sistemi di ventilazione naturale<br />

e sistemi di aerazione artificiale<br />

conformi alle norme UNI nonché l’esistenza<br />

di illuminazione naturale conforme<br />

ai requisiti dei regolamenti locali di<br />

igiene e di illuminazione artificiale conforme<br />

ai requisiti minimi generali delle specifiche<br />

norme UNI. Per quanto attiene ai<br />

servizi igienici ve ne deve essere uno ad<br />

uso esclusivo del personale dipendente ed<br />

uno riservato al pubblico, anche prossimo<br />

al locale nel caso di esercizi già attivi all’entrata<br />

in vigore della presente legge, ma<br />

ad uso esclusivo dello stesso mentre deve<br />

essere all’interno al locale nel caso di esercizi<br />

successivamente autorizzati, per il locale<br />

con superficie fino a 60 metri qua-

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