Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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di disagio per i residenti e, come tali, sottoposti<br />
a vincoli e obblighi che non hanno<br />
riscontro in altre normative di settore.<br />
Il problema è che a volte questi due aspetti<br />
si scontrano nel testo normativo, creando<br />
evidenti incoerenze e difficoltà interpretative.<br />
Ma andiamo con ordine.<br />
Già nell’articolo 2 in cui si definisce l’ambito<br />
di applicazione della legge, si presentano<br />
alcune incongruenze. Infatti, il legislatore,<br />
dopo aver definito centro di telefonia<br />
in sede fissa, qualsiasi struttura ove<br />
è svolta l’attività commerciale in via esclusiva<br />
di cessione al pubblico di servizi telefonici,<br />
limita l’attività di questi centri a<br />
tre distinte offerte commerciali, intese in<br />
senso lato:<br />
- l’attività che comporti “una connessione<br />
telefonica o telematica allo scopo di<br />
fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente<br />
dalle tecnologie di commutazione<br />
utilizzate”;<br />
- l’attività di vendita di schede telefoniche<br />
- l’installazione di distributori automatici<br />
di bevande ed alimenti.<br />
Con questa formulazione, pertanto, anche<br />
le postazioni per navigare in internet, spesso<br />
presenti nei phone center, devono essere<br />
rimosse da parte dei gestori, in quanto<br />
è ammessa solo la possibilità di offrire<br />
servizi telefonici. Vengono inoltre implicitamente<br />
vietati proprio quei numerosi<br />
servizi ed attività commerciali che integrano<br />
l’offerta di servizi telefonici, quali,<br />
come detto , money transfer (ossia il trasferimento<br />
di denaro ai propri congiunti<br />
nei paesi di origine), vendita di telefoni<br />
cellulari e di accessori di telefonia, vendita<br />
di prodotti alimentari e non alimentari,<br />
vendita e noleggio di audiovisivi. Si<br />
tratta di attività per le quali i gestori di phone<br />
center devono conseguire dei titoli autorizzatori.<br />
Infatti, l’attività di money transfer<br />
è disciplinata dal Testo unico bancario<br />
(d. lgs. 385/93) come attività di intermediazione<br />
finanziaria soggetta ad iscrizione<br />
all’Ufficio Italiano Cambi. Il noleggio<br />
e la vendita di audiovisivi sono invece<br />
soggetti, ai sensi dell’art. 75 bis del<br />
TULPS, a comunicazione alla locale<br />
Autorità di P.S. la quale rilascia la c.d presa<br />
d’atto. Le attività commerciali di vendita<br />
di prodotti alimentari e non alimentari<br />
sono poi soggette a comunicazioni di<br />
apertura di esercizio di vicinato (art. 7 d.<br />
lgs 114/98). Ebbene, da un lato sussistono<br />
delle norme che autorizzano queste attività<br />
e dall’altro lato è stata introdotta nel-<br />
l’ordinamento una disposizione (appunto<br />
l’art. 2 comma 3 della l.r. 6/06) che vieta<br />
l’svolgimento di attività imprenditoriali. A<br />
tacere del fatto che la Regione, come nel<br />
caso di money transfer, non potrebbe vietare<br />
un’attività che è soggetta solo alla normativa<br />
nazionale, resta il pesante problema<br />
che un eventuale diffida da parte del<br />
Comune ad esercire queste attività a seguito<br />
di accertamenti e sanzioni da parte<br />
della Polizia locale sarebbe con ogni probabilità<br />
cassata da parte della giustizia<br />
amministrativa, per le accennate incongruenze<br />
legislative, non adeguatamente<br />
motivate da ragioni di pubblico interesse.<br />
La legge regionale stabilisce anche i requisiti<br />
morali per l’esercizio dell’attività di<br />
cessione di servizi di telefonia in sede fissa,<br />
più o meno in linea con quanto previsto<br />
per gli esercenti di bar e ristoranti. Non<br />
possono esercitare tale attività, quali titolari<br />
o gestori preposti all’esercizio, salvo<br />
che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro<br />
che sono stati dichiarati falliti, hanno<br />
riportato una condanna, con sentenza passata<br />
in giudicato, a pena restrittiva della<br />
libertà personale superiore a due anni oppure<br />
una condanna per alcuni reati specifici<br />
(tra questi citiamo: reati contro la<br />
moralità pubblica e il buon costume o<br />
contro l’igiene e la sanità pubblica, gioco<br />
d’azzardo, scommesse clandestine alle<br />
norme sul gioco del lotto, delitti contro la<br />
personalità dello Stato o contro l’ordine<br />
pubblico, ovvero per delitti contro la persona<br />
commessi con violenza, o per furto,<br />
rapina, estorsione, sequestro di persona a<br />
scopo di rapina o di estorsione, usura, ricettazione)<br />
oppure ancora siano sottoposti<br />
ad una delle misure di prevenzione di<br />
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre<br />
1956, n. 1423 o nei cui confronti è stata<br />
applicata una delle misure previste dalla<br />
legislazione antimafia ovvero sono sottoposti<br />
a misure di sicurezza o sono stati dichiarati<br />
delinquenti abituali, professionali<br />
o per tendenza. Anche qui si avverte un<br />
approccio non positivo verso queste attività.<br />
Infatti, a differenza di quanto previsto<br />
dalla l.r. 30/03 per i pubblici esercizi,<br />
in caso di gestione societaria dell’attività<br />
, i requisiti morali devono essere posseduti<br />
per le società di persone da tutti i soci<br />
(mentre abitualmente i requisiti sono richiesti<br />
solo per i soci amministratori, ad<br />
es, gli accomandatari nelle s.a.s.) mentre<br />
permane tale obbligo per il solo legale<br />
rappresentante per le società di capitali.<br />
Le attività di telefonia, con la l.r. 6/06, so-<br />
56<br />
no soggette ad autorizzazione comunale,<br />
di cui all’art. 4 della legge, autorizzazione<br />
che viene rilasciata sulla base di alcuni<br />
requisiti, oltre a quelli morali già visti.<br />
Essi sono essenzialmente legati ai locali in<br />
cui si andrà ad esercitare l’attività. Infatti,<br />
l’esercente deve dichiarare la disponibilità,<br />
all’atto della presentazione della domanda<br />
o nel corso dell’istruttoria, dei locali<br />
e delle superfici nei quali si intende<br />
esercitare l’attività nonché il possesso del<br />
certificato igienico-sanitario relativo ai locali<br />
evidentemente rilasciato dall’ASL e<br />
deve autocertificare di aver ottemperato<br />
alle norme contenute nel decreto legislativo<br />
19 settembre 1994, n. 626 in materia<br />
di sicurezza e salute dei lavoratori e alla<br />
normativa di prevenzione incendi. Un altro<br />
aspetto che desta perplessità consiste<br />
nel fatto che da un lato si chiede che, prima<br />
della presentazione della domanda per<br />
l’autorizzazione amministrativa, l’esercente<br />
del phone center adegui i locali e si<br />
munisca del relativo certificato igienicosanitario,<br />
dall’altro che, come precisato al<br />
comma 5 dello stesso art. 4, il momento<br />
significativo per stabilire che i locali sono<br />
a norma è solo quello che precede l’inizio<br />
effettivo dell’attività (“il richiedente deve<br />
porsi in regola con le vigenti norme,<br />
prescrizioni e autorizzazioni in materia<br />
edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria,<br />
nonché con le disposizioni sulla destinazione<br />
d’uso dei locali e degli edifici, prevenzione<br />
incendi e sicurezza”). I locali,<br />
sotto questo profilo igienico-sanitario, devono<br />
essere conformi ai regolamenti locali<br />
di igiene integrati dalle prescrizioni<br />
contenute nell’art. 8. Tra esse citiamo l’obbligo<br />
di allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto<br />
pubblico e l’allacciamento<br />
degli scarichi alla pubblica fognatura e la<br />
presenza di sistemi di ventilazione naturale<br />
e sistemi di aerazione artificiale<br />
conformi alle norme UNI nonché l’esistenza<br />
di illuminazione naturale conforme<br />
ai requisiti dei regolamenti locali di<br />
igiene e di illuminazione artificiale conforme<br />
ai requisiti minimi generali delle specifiche<br />
norme UNI. Per quanto attiene ai<br />
servizi igienici ve ne deve essere uno ad<br />
uso esclusivo del personale dipendente ed<br />
uno riservato al pubblico, anche prossimo<br />
al locale nel caso di esercizi già attivi all’entrata<br />
in vigore della presente legge, ma<br />
ad uso esclusivo dello stesso mentre deve<br />
essere all’interno al locale nel caso di esercizi<br />
successivamente autorizzati, per il locale<br />
con superficie fino a 60 metri qua-