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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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e a diecimila abitanti. Per effetto della<br />

soppressione gli atti di programmazione<br />

sono adottati dagli enti locali<br />

competenti per territorio sulla base delle<br />

disposizioni di cui alla citata legge<br />

n. 287. Si rammenta che nelle regioni<br />

ove è ancora vigente la legge n. 287/91<br />

trova ancora applicazione l’art.2, comma<br />

1, della legge n.25/96 che dispone:<br />

“Fino alla data di entrata in vigore<br />

del regolamento di esecuzione della<br />

legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione<br />

di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo<br />

3 della medesima legge è rilasciata<br />

dai sindaci, previa fissazione<br />

da parte degli stessi, [su conforme parere<br />

delle commissioni previste dall'articolo<br />

6 della legge stessa], di un<br />

parametro numerico che assicuri, in relazione<br />

alla tipologia degli esercizi, la<br />

migliore funzionalità e produttività del<br />

servizio da rendere al consumatore ed<br />

il più equilibrato rapporto tra gli esercizi<br />

e la popolazione residente e fluttuante,<br />

tenuto anche conto del reddito<br />

di tale popolazione, dei flussi turistici<br />

e delle abitudini di consumo extradomestico”.<br />

14. Art. 38 - Misure di contrasto del<br />

gioco illegale<br />

L’art. 38 del d.l. 223/2006 introduce<br />

anche alcune novità in materia di apparecchi<br />

da intrattenimento per il gioco<br />

lecito di cui all’art. 110 del TULPS.<br />

In particolare il comma 6 dell’art.38<br />

modifica l'articolo 22, comma 6, della<br />

legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel<br />

modo riportato nello riquadro verde.<br />

La modifica sembra solo interessare la<br />

tipologia dell’atto normativo con il<br />

quale individuare:<br />

- il numero massimo di apparecchi da<br />

intrattenimento di cui all'articolo 110,<br />

commi 6 e 7, del TULPS che possono<br />

essere installati presso pubblici esercizi<br />

o punti di raccolta di altri giochi autorizzati<br />

(nessun riferimento nel testo novellato<br />

alla limitazione di questi apparecchi<br />

anche per l’installazione di questi<br />

apparecchi negli esercizi commerciali<br />

o in altre aree aperte al pubblico);<br />

- nonché le prescrizioni da osservare ai<br />

fini dell’installazione.<br />

In attesa di un nuovo decreto dirigenziale,<br />

rimane vigente il decreto direttoriale<br />

27 ottobre 2003 recante “Deter-<br />

Con decreto dirigenziale del Ministero<br />

dell'economia e delle finanze<br />

- Amministrazione autonoma<br />

dei Monopoli di Stato, di concerto<br />

con il Ministero dell'interno,<br />

tenuto conto del parere della<br />

Conferenza Stato-città ed autonomie<br />

locali, sono individuati il numero<br />

massimo di apparecchi con<br />

riferimento alle loro diverse tipologie<br />

di cui all'articolo 110, commi<br />

6 e 7, del testo unico delle leggi<br />

di pubblica sicurezza, di cui al<br />

regio decreto 18 giugno 1931, n.<br />

773, e successive modificazioni,<br />

che possono essere installati presso<br />

pubblici esercizi o punti di raccolta<br />

di altri giochi autorizzati, fermo<br />

restando quanto stabilito dall’articolo<br />

1, comma 2, del regolamento<br />

di cui al D.M. 31 gennaio<br />

2000, n. 29 del Ministro delle finanze,<br />

nonché le prescrizioni da<br />

osservare ai fini dell'installazione,<br />

sulla base dei seguenti criteri direttivi:<br />

a) dimensione e natura dell'attività<br />

prevalente svolta presso l'esercizio<br />

o il locale;<br />

b) ubicazione dell'esercizio o del<br />

locale;<br />

minazione del numero massimo di apparecchi<br />

e congegni di cui all'art. 110,<br />

commi 6 e 7, lettera b) del testo unico<br />

delle leggi di pubblica sicurezza (TUL-<br />

PS), che possono essere installati presso<br />

esercizi pubblici, circoli privati e<br />

punti di raccolta di altri giochi autorizzati.<br />

Nell’art.38 del d.l.223/2006, inoltre,<br />

viene prevista, come ulteriore sanzione<br />

accessoria da applicarsi nei casi<br />

di reiterazione previsti dall'articolo<br />

110, comma 10, del TULPS, la decadenza<br />

delle autorizzazioni alla raccolta<br />

di giochi, concorsi o scommesse rilasciate<br />

dal Ministero dell’Economia e<br />

delle Finanze Amministrazione autonoma<br />

dei monopoli di Stato, dalla data<br />

di notifica del provvedimento di sospensione<br />

delle licenze od autorizzazioni<br />

stesse.<br />

Negli stessi casi si interrompono gli effetti<br />

dei contratti in ragione dei quali i<br />

soggetti raccolgono gioco su incarico<br />

di concessionari affidatari della raccolta<br />

di giochi, concorsi o scommesse.<br />

67<br />

Il numero massimo di apparecchi<br />

da intrattenimento di cui all'articolo<br />

110, commi 6 e 7, del<br />

testo unico delle leggi di pubblica<br />

sicurezza, di cui al regio<br />

decreto 18 giugno 1931, n. 773,<br />

e successive modificazioni, che<br />

possono essere installati presso<br />

pubblici esercizi o punti di raccolta<br />

di altri giochi autorizzati<br />

nonché le prescrizioni da osservare<br />

ai fini dell'installazione sono<br />

definiti con decreti direttoriali<br />

del Ministero dell'economia<br />

e delle finanze Amministrazione<br />

autonoma dei monopoli di<br />

Stato. Per i punti di vendita<br />

aventi come attività accessoria<br />

la commercializzazione dei prodotti<br />

di gioco pubblici, i decreti<br />

sono predisposti di concerto<br />

con il Ministero dell'interno,<br />

sentita la Conferenza Stato-città<br />

ed autonomie locali.<br />

Costituiscono criteri direttivi per<br />

la determinazione del numero<br />

massimo di apparecchi installabili<br />

la natura dell'attività prevalente<br />

svolta presso l'esercizio o<br />

il locale e la superficie degli<br />

stessi".<br />

Il comma 7 dell’art.38 del d.l<br />

n.223/2006 modifica, poi, l'articolo<br />

110, comma 6, lettera a), del TULPS<br />

sopprimendo le parole “ in monete<br />

metalliche".<br />

Questa locuzione "in monete metalliche"<br />

era riferita alla tipologia delle “…<br />

vincite in denaro, ciascuna comunque<br />

di valore non superiore a 100 euro,<br />

erogate dalla macchina in monete metalliche”…<br />

Con questa modifica, quindi, il legislatore<br />

sembra riservarsi la possibilità di individuare<br />

altre modalità con cui erogare<br />

le vincite in denaro, anche se il<br />

Decreto del Ministero dell’Economia e<br />

delle Finanze del 19.9.2006 (G.U.<br />

25/9/2006), che integra e modifica il decreto<br />

4 dicembre 2003, all’art. 1, comma<br />

5, ribadisce che “… le vincite sono<br />

distribuite esclusivamente in moneta a<br />

richiesta del giocatore ovvero, automaticamente,<br />

al raggiungimento dell’importo<br />

equivalente alla vincita massima.

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