Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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e a diecimila abitanti. Per effetto della<br />
soppressione gli atti di programmazione<br />
sono adottati dagli enti locali<br />
competenti per territorio sulla base delle<br />
disposizioni di cui alla citata legge<br />
n. 287. Si rammenta che nelle regioni<br />
ove è ancora vigente la legge n. 287/91<br />
trova ancora applicazione l’art.2, comma<br />
1, della legge n.25/96 che dispone:<br />
“Fino alla data di entrata in vigore<br />
del regolamento di esecuzione della<br />
legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione<br />
di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo<br />
3 della medesima legge è rilasciata<br />
dai sindaci, previa fissazione<br />
da parte degli stessi, [su conforme parere<br />
delle commissioni previste dall'articolo<br />
6 della legge stessa], di un<br />
parametro numerico che assicuri, in relazione<br />
alla tipologia degli esercizi, la<br />
migliore funzionalità e produttività del<br />
servizio da rendere al consumatore ed<br />
il più equilibrato rapporto tra gli esercizi<br />
e la popolazione residente e fluttuante,<br />
tenuto anche conto del reddito<br />
di tale popolazione, dei flussi turistici<br />
e delle abitudini di consumo extradomestico”.<br />
14. Art. 38 - Misure di contrasto del<br />
gioco illegale<br />
L’art. 38 del d.l. 223/2006 introduce<br />
anche alcune novità in materia di apparecchi<br />
da intrattenimento per il gioco<br />
lecito di cui all’art. 110 del TULPS.<br />
In particolare il comma 6 dell’art.38<br />
modifica l'articolo 22, comma 6, della<br />
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel<br />
modo riportato nello riquadro verde.<br />
La modifica sembra solo interessare la<br />
tipologia dell’atto normativo con il<br />
quale individuare:<br />
- il numero massimo di apparecchi da<br />
intrattenimento di cui all'articolo 110,<br />
commi 6 e 7, del TULPS che possono<br />
essere installati presso pubblici esercizi<br />
o punti di raccolta di altri giochi autorizzati<br />
(nessun riferimento nel testo novellato<br />
alla limitazione di questi apparecchi<br />
anche per l’installazione di questi<br />
apparecchi negli esercizi commerciali<br />
o in altre aree aperte al pubblico);<br />
- nonché le prescrizioni da osservare ai<br />
fini dell’installazione.<br />
In attesa di un nuovo decreto dirigenziale,<br />
rimane vigente il decreto direttoriale<br />
27 ottobre 2003 recante “Deter-<br />
Con decreto dirigenziale del Ministero<br />
dell'economia e delle finanze<br />
- Amministrazione autonoma<br />
dei Monopoli di Stato, di concerto<br />
con il Ministero dell'interno,<br />
tenuto conto del parere della<br />
Conferenza Stato-città ed autonomie<br />
locali, sono individuati il numero<br />
massimo di apparecchi con<br />
riferimento alle loro diverse tipologie<br />
di cui all'articolo 110, commi<br />
6 e 7, del testo unico delle leggi<br />
di pubblica sicurezza, di cui al<br />
regio decreto 18 giugno 1931, n.<br />
773, e successive modificazioni,<br />
che possono essere installati presso<br />
pubblici esercizi o punti di raccolta<br />
di altri giochi autorizzati, fermo<br />
restando quanto stabilito dall’articolo<br />
1, comma 2, del regolamento<br />
di cui al D.M. 31 gennaio<br />
2000, n. 29 del Ministro delle finanze,<br />
nonché le prescrizioni da<br />
osservare ai fini dell'installazione,<br />
sulla base dei seguenti criteri direttivi:<br />
a) dimensione e natura dell'attività<br />
prevalente svolta presso l'esercizio<br />
o il locale;<br />
b) ubicazione dell'esercizio o del<br />
locale;<br />
minazione del numero massimo di apparecchi<br />
e congegni di cui all'art. 110,<br />
commi 6 e 7, lettera b) del testo unico<br />
delle leggi di pubblica sicurezza (TUL-<br />
PS), che possono essere installati presso<br />
esercizi pubblici, circoli privati e<br />
punti di raccolta di altri giochi autorizzati.<br />
Nell’art.38 del d.l.223/2006, inoltre,<br />
viene prevista, come ulteriore sanzione<br />
accessoria da applicarsi nei casi<br />
di reiterazione previsti dall'articolo<br />
110, comma 10, del TULPS, la decadenza<br />
delle autorizzazioni alla raccolta<br />
di giochi, concorsi o scommesse rilasciate<br />
dal Ministero dell’Economia e<br />
delle Finanze Amministrazione autonoma<br />
dei monopoli di Stato, dalla data<br />
di notifica del provvedimento di sospensione<br />
delle licenze od autorizzazioni<br />
stesse.<br />
Negli stessi casi si interrompono gli effetti<br />
dei contratti in ragione dei quali i<br />
soggetti raccolgono gioco su incarico<br />
di concessionari affidatari della raccolta<br />
di giochi, concorsi o scommesse.<br />
67<br />
Il numero massimo di apparecchi<br />
da intrattenimento di cui all'articolo<br />
110, commi 6 e 7, del<br />
testo unico delle leggi di pubblica<br />
sicurezza, di cui al regio<br />
decreto 18 giugno 1931, n. 773,<br />
e successive modificazioni, che<br />
possono essere installati presso<br />
pubblici esercizi o punti di raccolta<br />
di altri giochi autorizzati<br />
nonché le prescrizioni da osservare<br />
ai fini dell'installazione sono<br />
definiti con decreti direttoriali<br />
del Ministero dell'economia<br />
e delle finanze Amministrazione<br />
autonoma dei monopoli di<br />
Stato. Per i punti di vendita<br />
aventi come attività accessoria<br />
la commercializzazione dei prodotti<br />
di gioco pubblici, i decreti<br />
sono predisposti di concerto<br />
con il Ministero dell'interno,<br />
sentita la Conferenza Stato-città<br />
ed autonomie locali.<br />
Costituiscono criteri direttivi per<br />
la determinazione del numero<br />
massimo di apparecchi installabili<br />
la natura dell'attività prevalente<br />
svolta presso l'esercizio o<br />
il locale e la superficie degli<br />
stessi".<br />
Il comma 7 dell’art.38 del d.l<br />
n.223/2006 modifica, poi, l'articolo<br />
110, comma 6, lettera a), del TULPS<br />
sopprimendo le parole “ in monete<br />
metalliche".<br />
Questa locuzione "in monete metalliche"<br />
era riferita alla tipologia delle “…<br />
vincite in denaro, ciascuna comunque<br />
di valore non superiore a 100 euro,<br />
erogate dalla macchina in monete metalliche”…<br />
Con questa modifica, quindi, il legislatore<br />
sembra riservarsi la possibilità di individuare<br />
altre modalità con cui erogare<br />
le vincite in denaro, anche se il<br />
Decreto del Ministero dell’Economia e<br />
delle Finanze del 19.9.2006 (G.U.<br />
25/9/2006), che integra e modifica il decreto<br />
4 dicembre 2003, all’art. 1, comma<br />
5, ribadisce che “… le vincite sono<br />
distribuite esclusivamente in moneta a<br />
richiesta del giocatore ovvero, automaticamente,<br />
al raggiungimento dell’importo<br />
equivalente alla vincita massima.