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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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glimento della domanda di consegna<br />

(art.1, comma terzo, e art.18, comma<br />

primo, lett.T, legge 22/472005<br />

n.69), non può essere strettamente<br />

parametrato alla nozione ricavabile<br />

dalla tradizione giuridica italiana<br />

(esposizione logico-argomentativa<br />

del significato e delle implicazioni<br />

del materiale probatorio), essendo,<br />

invece, sufficiente che l’autorità giudiziaria<br />

emittente abbia dato “ragione”<br />

del provvedimento adottato;<br />

il che può realizzarsi anche attraverso<br />

la puntuale allegazione dell’evidenze<br />

fattuali a carico della<br />

persona di cui si chiede la consegna.”<br />

Principio ribadito di recente con la sentenza<br />

n.19764 del 5/5/2006(Sez.VI),<br />

con la quale ha ritenuto che: “l’ordinanza<br />

applicativa della misura della<br />

custodia cautelare in carcere<br />

emessa in esecuzione di un mandato<br />

di arresto europeo non deve contenere<br />

la descrizione sommaria del<br />

fatto e l’indicazione delle norme violate,<br />

che si rinvengono nel mandato<br />

di arresto, e non deve farsi carico<br />

delle valutazioni in tema di adeguatezza<br />

e proporzionalità della misura<br />

e di concedibilità della sospensione<br />

condizionale della pena, potendo<br />

la Corte di appello valutare, in<br />

sede di sommaria delibazione al limitato<br />

fine cautelare, l’esistenza di<br />

elementi sufficientemente certi che<br />

offrano ragioni idonee a ritenere che<br />

ricorrano, in concreto e allo stato,<br />

elementi ostativi alla consegna secondo<br />

il disposto dell’art. 9, comma<br />

sesto, legge n. 69 del 2005.<br />

Con la sentenza della Sez. VI, 26-30<br />

gennaio 2006, n.3640, la S. C. ha ritenuto<br />

che: “il titolo limitativo della<br />

libertà personale non è il mandato<br />

d’arresto europeo emanato dal<br />

giudice straniero.<br />

Pertanto nel termine previsto dalla<br />

legge (quarantotto ore dalla ricezione<br />

del verbale di arresto a opera<br />

della Polizia giudiziaria) deve procedersi<br />

alla convalida dell’arresto<br />

stesso.<br />

Lo stato privativo della libertà personale<br />

può essere mantenuto soltanto<br />

attraverso l’emissione di mi-<br />

sura coercitiva (quand’anche si volesse<br />

ritenere che l’atto di convalida<br />

contenga anche quest’ultima misura,<br />

deve però essere enunciata la<br />

motivazione quanto alle esigenze<br />

cautelari, specificamente il pericolo<br />

di fuga).”<br />

Sulla necessità dell’allegazione della<br />

relazione sui fatti addebitati alla<br />

persona, si registra un’evoluzione<br />

della giurisprudenza della S.C. in<br />

senso più restrittivo. Infatti, la stessa<br />

sezione VI, dopo aver affermato con<br />

sentenza n.46357 del 12/12/2005<br />

Cc., che:<br />

“il mancato arrivo della relazione<br />

sui fatti addebitati alla persona non<br />

determina la perdita di efficacia del<br />

provvedimento emesso dal Presidente<br />

della Corte di appello all’esito<br />

del procedimento di convalida<br />

dell’arresto, in quanto è sufficiente<br />

che pervenga, entro il termine di cui<br />

all’art.13, 3° c. della L. 22/4/2005,<br />

n. 69, la segnalazione della persona<br />

nel Sistema Informativo Schengen<br />

(SIS) contenente le sole indicazioni<br />

previste dal primo comma dell’art.<br />

6 legge citata.”<br />

Nella recente sentenza del<br />

29/9/2006, n. 32516, ha affermato il<br />

principio che: “l’omessa allegazione<br />

al mandato di arresto della relazione<br />

sui fatti addebitati alla persona di cui<br />

è richiesta la consegna, con l’indicazione<br />

delle fonti di prova, del tempo<br />

e del luogo di commissione dei fatti<br />

stessi e della loro qualificazione giuridica,<br />

di cui all’art. 6, quarto comma,<br />

lett. a) legge n. 69 del 2005, costituisce<br />

causa ostativa alla decisione<br />

di consegna, rendendo impossibili<br />

le valutazioni del giudice italiano<br />

sulla legittimità della consegna<br />

previste dalla normativa nazionale.<br />

(Nel caso di specie, la Corte ha rilevato<br />

che le “fonti di prova” non risultavano<br />

tra l’altro desumibili da alcun<br />

atto equipollente).<br />

L’EUROPOL, ufficio europeo di Polizia,<br />

è stato istituito con atto del<br />

Consiglio d’Europa del 26/7/1995,<br />

in attuazione delle disposizioni contenute<br />

nell’art. k 3 del Trattato<br />

dell’Unione Europea.<br />

Obbiettivo dell’Europol, secondo la<br />

10<br />

citata Convenzione, è migliorare l’efficienza<br />

dei servizi competenti degli<br />

Stati membri e la loro cooperazione<br />

in settori sempre più numerosi:<br />

- la prevenzione e la lotta contro il<br />

terrorismo;<br />

- il traffico illecito di stupefacenti;<br />

- la tratta di esseri umani;<br />

- le reti d’immigrazione clandestina;<br />

- il traffico illecito di autoveicoli;<br />

- la lotta contro la falsificazione<br />

dell’Euro;<br />

- il riciclaggio dei proventi di attività<br />

criminali internazionali.<br />

FUNZIONI PRIORITARIE<br />

- agevolare lo scambio di informazioni<br />

fra gli Stati membri;<br />

- raccogliere le informazioni e le segnalazioni;<br />

- comunicare ai servizi competenti<br />

degli Stati membri le informazioni<br />

che li riguardano e informarli immediatamente<br />

dei collegamenti constatati<br />

fra fatti delittuosi;<br />

- facilitare le indagini negli Stati<br />

membri;<br />

- gestire raccolte informatizzate di<br />

informazioni.<br />

UNITÀ NAZIONALI<br />

E UFFICIALI<br />

DI COLLEGAMENTO<br />

Sono costituiti presso ogni Stato<br />

membro con il compito di fornire e<br />

ricevere dati dall’Organo Centrale<br />

con sede all’Aia. In Italia è costituito<br />

presso il Ministero dell’Interno e<br />

opera, per quanto attiene al mandato<br />

di arresto europeo, nell’ambito<br />

della divisione SIRENE.<br />

Non risulta, allo stato, che esso svolga<br />

compiti operativi.

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