Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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glimento della domanda di consegna<br />
(art.1, comma terzo, e art.18, comma<br />
primo, lett.T, legge 22/472005<br />
n.69), non può essere strettamente<br />
parametrato alla nozione ricavabile<br />
dalla tradizione giuridica italiana<br />
(esposizione logico-argomentativa<br />
del significato e delle implicazioni<br />
del materiale probatorio), essendo,<br />
invece, sufficiente che l’autorità giudiziaria<br />
emittente abbia dato “ragione”<br />
del provvedimento adottato;<br />
il che può realizzarsi anche attraverso<br />
la puntuale allegazione dell’evidenze<br />
fattuali a carico della<br />
persona di cui si chiede la consegna.”<br />
Principio ribadito di recente con la sentenza<br />
n.19764 del 5/5/2006(Sez.VI),<br />
con la quale ha ritenuto che: “l’ordinanza<br />
applicativa della misura della<br />
custodia cautelare in carcere<br />
emessa in esecuzione di un mandato<br />
di arresto europeo non deve contenere<br />
la descrizione sommaria del<br />
fatto e l’indicazione delle norme violate,<br />
che si rinvengono nel mandato<br />
di arresto, e non deve farsi carico<br />
delle valutazioni in tema di adeguatezza<br />
e proporzionalità della misura<br />
e di concedibilità della sospensione<br />
condizionale della pena, potendo<br />
la Corte di appello valutare, in<br />
sede di sommaria delibazione al limitato<br />
fine cautelare, l’esistenza di<br />
elementi sufficientemente certi che<br />
offrano ragioni idonee a ritenere che<br />
ricorrano, in concreto e allo stato,<br />
elementi ostativi alla consegna secondo<br />
il disposto dell’art. 9, comma<br />
sesto, legge n. 69 del 2005.<br />
Con la sentenza della Sez. VI, 26-30<br />
gennaio 2006, n.3640, la S. C. ha ritenuto<br />
che: “il titolo limitativo della<br />
libertà personale non è il mandato<br />
d’arresto europeo emanato dal<br />
giudice straniero.<br />
Pertanto nel termine previsto dalla<br />
legge (quarantotto ore dalla ricezione<br />
del verbale di arresto a opera<br />
della Polizia giudiziaria) deve procedersi<br />
alla convalida dell’arresto<br />
stesso.<br />
Lo stato privativo della libertà personale<br />
può essere mantenuto soltanto<br />
attraverso l’emissione di mi-<br />
sura coercitiva (quand’anche si volesse<br />
ritenere che l’atto di convalida<br />
contenga anche quest’ultima misura,<br />
deve però essere enunciata la<br />
motivazione quanto alle esigenze<br />
cautelari, specificamente il pericolo<br />
di fuga).”<br />
Sulla necessità dell’allegazione della<br />
relazione sui fatti addebitati alla<br />
persona, si registra un’evoluzione<br />
della giurisprudenza della S.C. in<br />
senso più restrittivo. Infatti, la stessa<br />
sezione VI, dopo aver affermato con<br />
sentenza n.46357 del 12/12/2005<br />
Cc., che:<br />
“il mancato arrivo della relazione<br />
sui fatti addebitati alla persona non<br />
determina la perdita di efficacia del<br />
provvedimento emesso dal Presidente<br />
della Corte di appello all’esito<br />
del procedimento di convalida<br />
dell’arresto, in quanto è sufficiente<br />
che pervenga, entro il termine di cui<br />
all’art.13, 3° c. della L. 22/4/2005,<br />
n. 69, la segnalazione della persona<br />
nel Sistema Informativo Schengen<br />
(SIS) contenente le sole indicazioni<br />
previste dal primo comma dell’art.<br />
6 legge citata.”<br />
Nella recente sentenza del<br />
29/9/2006, n. 32516, ha affermato il<br />
principio che: “l’omessa allegazione<br />
al mandato di arresto della relazione<br />
sui fatti addebitati alla persona di cui<br />
è richiesta la consegna, con l’indicazione<br />
delle fonti di prova, del tempo<br />
e del luogo di commissione dei fatti<br />
stessi e della loro qualificazione giuridica,<br />
di cui all’art. 6, quarto comma,<br />
lett. a) legge n. 69 del 2005, costituisce<br />
causa ostativa alla decisione<br />
di consegna, rendendo impossibili<br />
le valutazioni del giudice italiano<br />
sulla legittimità della consegna<br />
previste dalla normativa nazionale.<br />
(Nel caso di specie, la Corte ha rilevato<br />
che le “fonti di prova” non risultavano<br />
tra l’altro desumibili da alcun<br />
atto equipollente).<br />
L’EUROPOL, ufficio europeo di Polizia,<br />
è stato istituito con atto del<br />
Consiglio d’Europa del 26/7/1995,<br />
in attuazione delle disposizioni contenute<br />
nell’art. k 3 del Trattato<br />
dell’Unione Europea.<br />
Obbiettivo dell’Europol, secondo la<br />
10<br />
citata Convenzione, è migliorare l’efficienza<br />
dei servizi competenti degli<br />
Stati membri e la loro cooperazione<br />
in settori sempre più numerosi:<br />
- la prevenzione e la lotta contro il<br />
terrorismo;<br />
- il traffico illecito di stupefacenti;<br />
- la tratta di esseri umani;<br />
- le reti d’immigrazione clandestina;<br />
- il traffico illecito di autoveicoli;<br />
- la lotta contro la falsificazione<br />
dell’Euro;<br />
- il riciclaggio dei proventi di attività<br />
criminali internazionali.<br />
FUNZIONI PRIORITARIE<br />
- agevolare lo scambio di informazioni<br />
fra gli Stati membri;<br />
- raccogliere le informazioni e le segnalazioni;<br />
- comunicare ai servizi competenti<br />
degli Stati membri le informazioni<br />
che li riguardano e informarli immediatamente<br />
dei collegamenti constatati<br />
fra fatti delittuosi;<br />
- facilitare le indagini negli Stati<br />
membri;<br />
- gestire raccolte informatizzate di<br />
informazioni.<br />
UNITÀ NAZIONALI<br />
E UFFICIALI<br />
DI COLLEGAMENTO<br />
Sono costituiti presso ogni Stato<br />
membro con il compito di fornire e<br />
ricevere dati dall’Organo Centrale<br />
con sede all’Aia. In Italia è costituito<br />
presso il Ministero dell’Interno e<br />
opera, per quanto attiene al mandato<br />
di arresto europeo, nell’ambito<br />
della divisione SIRENE.<br />
Non risulta, allo stato, che esso svolga<br />
compiti operativi.