Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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tore eventualmente “deceptus” e se la falsificazione<br />
del bene sia “grossolana” o<br />
meno (cfr. Guida al diritto - Sole 24 Ore<br />
n. 27 del 10.7.2004, p. 58 ss. “ Punita la<br />
vendita di prodotti contraffatti anche se il<br />
falso non inganna l’acquirente”, con nota<br />
di Marco Galdieri “La normativa ha la<br />
funzione di tutelare l’affidamento della<br />
collettività dei marchi”).<br />
La Cassazione penale aggiunge inoltre<br />
l’affermazione che si tratta di reato di pericolo,<br />
che non esige l’inganno ai danni<br />
dell’acquirente, né al contrario che la<br />
contraffazione sia “grossolana” e le condizioni<br />
di vendita tali da rendere edotto<br />
l’acquirente della reale natura e provenienza<br />
della merce. In particolare, secondo<br />
il giudice di legittimità l’ipotesi di<br />
reato dell’art. 474 c.p. è volta a tutelare<br />
in via principale e diretta non la libera determinazione<br />
dell’acquirente, ma la pubblica<br />
fede, intesa come affidamento della<br />
collettività nei marchi e segni distintivi<br />
che individuano le opere dell’ingegno<br />
od i prodotti industriali e ne garantiscono<br />
la circolazione.<br />
Si tratta in effetti di una tutela penale anticipata<br />
della pubblica fede, “anticipata”<br />
rispetto alla soglia di lesione dell’affidamento<br />
collettivo, a nostro avviso, tale da<br />
prescindere dall’accertamento della volontà<br />
dell’acquirente e della sua rappresentazione<br />
della realtà dei fatti.<br />
Infatti, rappresentazione e volontà del singolo<br />
acquirente attengono alla formazione<br />
e manifestazione del consenso negoziale,<br />
ciò che nell’art. 474 codice penale<br />
esula dalla struttura del reato e dal bene<br />
giuridico che si vuole tutelare (la pubblica<br />
fede).<br />
La ricostruzione proposta dalla Cassazione<br />
induce quindi a considerare irrilevante<br />
l’errore negoziale del contraente,<br />
da un lato, così come l’eventuale dolo del<br />
venditore, dall’altro, in ordine alla veridicità<br />
del marchio, almeno ai fini dell’art.<br />
474 c. p..<br />
Deve peraltro essere segnalato che tali<br />
elementi di vizio della volontà negoziale<br />
hanno invece rilievo in ordine alla<br />
eventuale truffa perpetrata ai danni del<br />
consumatore- acquirente, nel caso in cui<br />
concorrano artifizi o raggiri posti in essere<br />
dal venditore (art. 640 codice penale),<br />
ovvero ai sensi dell’art. 517 codice penale<br />
in ordine al marchio non registrato.<br />
In definitiva, nella sentenza in commento<br />
si evidenzia che l’art. 474 codice penale<br />
tutela l’affidamento collettivo in or-<br />
dine ai marchi registrati, onde evitare confusione<br />
nelle transazioni commerciali,<br />
non l’affidamento del singolo che si determina<br />
all’acquisto.<br />
Ciò in quanto è rilevante penalmente anche<br />
la sola detenzione della merce contraffatta,<br />
quando ad esempio la merce è<br />
addosso al venditore, in cassaforte, nelle<br />
borse, e non vi sono in atto trattative o<br />
apparenti contatti con potenziali clienti,<br />
finalizzati alla vendita.<br />
4.2. L’orientamento precedente ( paragr.<br />
3) quindi viene rovesciato e confutato dalla<br />
Cassazione penale che respinge, con<br />
una inversione di tendenza, detta impostazione<br />
con la citata sentenza n.<br />
2926/2004.<br />
Si ricostruisce l’art. 474 c.p. in modo innovativo<br />
per una serie di ragioni:<br />
- anzitutto per la lettera della norma, che<br />
non esige l’avvenuta compravendita;<br />
- la collocazione sistematica dell’art. 474<br />
codice penale nel libro II, titolo dei reati<br />
contro la fede pubblica;<br />
- la evidente rilevanza collettiva ( e non<br />
individuale) del bene tutelato dalla<br />
norma incriminatrice, la pubblica fede,<br />
che è, come noto, un bene di rango collettivo;<br />
- la fattispecie in esame non tutela quindi<br />
un bene giuridico individuale, cioè la<br />
libera determinazione del compratore);<br />
- il reato è di pericolo; quindi non occorre<br />
che si verifichi un inganno ai danni del<br />
singolo acquirente;<br />
- è quindi irrilevante che la contraffazione<br />
sia o meno “grossolana”, ovvero agevolmente<br />
riconoscibile da persone di ordinaria<br />
diligenza ed esperienza;<br />
- sono altresì irrilevanti le concrete modalità<br />
di vendita, poiché il successivo uso<br />
e la diffusione dei beni contraffatti possono<br />
comunque generare confusione nel<br />
pubblico (Cassazione penale sezione II,<br />
sentenza 8.11.2001/39863).<br />
5) La tesi del c.d.<br />
falso grossolano inoffensivo<br />
Sono discutibili pertanto le argomentazioni<br />
talora poste a sostegno della tesi del<br />
c.d. falso “inoffensivo”, sub specie di contraffazione<br />
grossolana, nel commercio<br />
abusivo, fondate sulla regola che non è<br />
punibile ciò che non reca offesa ad alcuno,<br />
né al bene giuridico tutelato (“falsitas<br />
quae nemimi nocet non punitur”).<br />
Come noto, il falso in genere è classifi-<br />
83<br />
cabile come grossolano quando sia così<br />
immediatamente riconoscibile da non poter<br />
fare cadere in errore alcuno (cfr.<br />
Fiandaca- Musco , Diritto penale p. speciale,<br />
vol. I, ed. 3°, 2002, 534 ss.).<br />
La stessa giurisprudenza tuttavia esclude<br />
rigorosamente la punibilità del falso solo<br />
quando sia di evidente grossolanità, tale<br />
da risultare “assolutamente” inidoneo a<br />
trarre in inganno la generalità dei cittadini.<br />
Il reato di falso invece permane quando<br />
il falso presenti imperfezioni che pure<br />
riconoscibili da persone esperte, non<br />
rendono impossibile l’inganno rispetto alla<br />
media delle persone (Cass. 27.5.1992<br />
, in Riv. Pen. 1992 , 733).<br />
Nei casi all’attenzione di alcuni tribunali<br />
penali è stata sostenuta dai difensori anche<br />
la tesi del reato impossibile per inidoneità<br />
dell’azione (art. 49 codice penale).<br />
Il ragionamento partiva dal carattere<br />
inoffensivo della falsificazione delle merci<br />
in vendita, posta la chiara riconoscibilità<br />
nella circostanza di merce “diversa”<br />
da quella originale “griffata”, sia per il<br />
prezzo, sia per la condizione del venditore,<br />
sia per le altre modalità della vendita.<br />
In tema di falso si rinviene in effetti<br />
giurisprudenza che afferma la inidoneità<br />
dell’azione ad ingannare la fede pubblica,<br />
quando la falsificazione risulti evidente<br />
all’uomo medio (Cassazione penale,<br />
sezione V, 9.10.1981 n. 8659, idem,<br />
9.7.1981 n. 6780; in dottrina per la tesi<br />
del falso innocuo proprio in ordine all’art.<br />
474 c.p. FASCE , Brevi note in ordine all’innocuità<br />
del falso in relazione all’art.<br />
474 c.p. in Riv. Pen. 2001, 275).<br />
In effetti tali pronunce attengono al settore<br />
del falso documentale, più che del<br />
falso commerciale.<br />
6) Il delitto di vendita<br />
di prodotti industriali<br />
con segni mendaci (art. 517 c.p.).<br />
Differenze rispetto all’art. 474 c.p.<br />
La disamina dell’art. 474 codice penale<br />
non può risultare completa senza un confronto<br />
con altre disposizioni penali ed in<br />
particolare con l’art.517 codice penale,<br />
che punisce la vendita di prodotti industriali<br />
con segni mendaci.<br />
Si tratta di un reato di pericolo, al pari dell’art.<br />
474 c.p., che punisce chi mette in<br />
circolazione prodotti industriali con nomi,<br />
marchi e segni distintivi, nazionali o<br />
esteri, atti ad indurre il compratore in inganno<br />
circa origine, provenienza o qua-