20.06.2013 Views

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

l’autorità che ha emesso il provvedimenti<br />

impugnato”.<br />

Con il parere n. 5232/95-109 del<br />

17/02/1996 l’avvocatura dello stato<br />

ha ritenuto che in materia di ricorsi<br />

al codice della strada, l’amministrazione<br />

alla quale occorre fare<br />

riferimento è quella titolare del<br />

rapporto sostanziale, quel rapporto<br />

cioè che lega il soggetto “agente”<br />

che ha elevato il verbale e l’amministrazione<br />

stessa, alla quale va inviato<br />

il ricorso. Aggiunge ancora<br />

l’avvocatura dello stato che qualora<br />

il verbale sia stato emesso da<br />

soggetti non incardinati nel Ministero<br />

dell’Interno, la legittimazione<br />

passiva spetta agli uffici delle<br />

singole amministrazioni.<br />

Stabilito dunque che l’amministrazione<br />

da cui dipende il verbalizzante<br />

deve stare in giudizio davanti<br />

al giudice di pace occorre ora verificare<br />

se chi debba stare davanti<br />

al giudice, se possa essere un “funzionario”<br />

oppure se in ogni caso<br />

debba essere un avvocato.<br />

A quanto sopra si può rispondere<br />

intanto con quanto contenuto nella<br />

circolare n. 42 del 2000 emessa<br />

dalla Direzione Generale per<br />

l’Amministrazione Generale e per<br />

gli Affari del personale del Ministero<br />

dell’Interno, in essa infatti, al<br />

punto “C” si rinviene che l’amministrazione<br />

convenuta può stare in<br />

giudizio attraverso propri dipendenti,<br />

in quanto l’art. 205 del codice<br />

della strada richiama l’art. 23<br />

della legge 689/81 in cui il quarto<br />

comma dispone: “L’opponente e<br />

l’autorità che ha emesso l’ordinanza<br />

possono stare in giudizio personalmente;<br />

l’autorità che ha emesso<br />

l’ordinanza può avvalersi anche<br />

di funzionari appositamente delegati”.<br />

Aggiunge ancora la circolare che<br />

non occorre alcuna delega da parte<br />

dell’avvocatura dello stato.<br />

Al successivo punto “E” di detta<br />

circolare è indicata altresì l’indicazione<br />

per la legittimazione pas-<br />

siva nei giudizi di opposizione a<br />

cartelle esattoriali.<br />

Da un primo esame dei documenti<br />

che ho potuto reperire non sembrerebbero<br />

dunque esserci indicazioni<br />

contrarie al fatto che i funzionari<br />

delle amministrazioni convenute<br />

stiano in giudizio davanti al<br />

giudice di pace, tuttavia, esiste una<br />

sentenza della Corte di Cassazione<br />

la n. 4711 del 12/05/1999 che nega<br />

tale possibilità, sostenendo che<br />

legittimato passivo in tema di ricorsi<br />

al c.d.s. sia sempre il Prefetto,<br />

non fosse altro perché all’art. 203<br />

del codice della strada, viene richiamato<br />

quale Autorità alla quale<br />

presentare il ricorso - anche se si<br />

parla di ricorso amministrativo e<br />

non giurisdizionale come è quello<br />

davanti al giudice di pace -.<br />

Per quanto attiene alle formalità<br />

sulla delega occorre innanzitutto<br />

fare riferimento al Testo Unico enti<br />

locali D. Lgs 267/2000 nel quale<br />

è contenuta la norma , art. 50,<br />

la quale prevede che il Sindaco abbia<br />

la rappresentanza dell’ente.<br />

La rappresentanza legale dell’ente<br />

è altresì attribuita al sindaco dallo<br />

statuto, nello stesso può anche essere<br />

prevista una norma che attribuisce<br />

nelle materie di competenza<br />

la rappresentanza legale dei<br />

funzionari. Su tale attribuzione è<br />

però necessario rimandare oltre, a<br />

questo punto è sufficiente essere sicuri<br />

che la delega deve provenire<br />

dal Sindaco.<br />

In tal senso il Consiglio di Stato<br />

con sentenza n. 3452 del 9 giugno<br />

2006 ha ribadito che è il Sindaco<br />

quale rappresentante del Comune<br />

a conferire la delega.<br />

La stessa sentenza richiama due<br />

pronunce delle Sezioni Unite della<br />

Corte di Cassazione, la 186/01<br />

e la 17750/02, nelle quali ancor<br />

più efficacemente è ribadito il concetto<br />

della rappresentanza da parte<br />

del sindaco, ma ancor di più le<br />

due pronunce delle SS.UU. affer-<br />

21<br />

mano che essendo lo statuto una<br />

fonte di diritto comunale, nello<br />

stesso oltre che la rappresentanza<br />

legale del sindaco, può essere prevista<br />

la rappresentanza legale dei<br />

funzionari per le materie di loro<br />

competenza, semprechè gli stessi<br />

siano comunque delegati dal<br />

Sindaco.<br />

In conclusione si può dunque riassumere<br />

il problema attraverso una<br />

scansione a punti:<br />

a) l’amministrazione comunale può<br />

essere “parte” nei giudizi davanti<br />

al giudice di pace;<br />

b) non è necessaria la presenza<br />

dell’avvocatura dello stato, ne tanto<br />

meno quella del Prefetto;<br />

c) la rappresentanza legale dell’ente<br />

spetta al sindaco, e secondo<br />

gli statuti può spettare anche ai<br />

funzionari per alcune materie;<br />

d) comunque, il Sindaco, se vuole,<br />

deve delegare il funzionario per<br />

ogni singola lite al fine di farsi rappresentare<br />

in giudizio;<br />

e) il funzionario sta in giudizio in nome<br />

e per conto dell’ente anche se<br />

non riveste la qualifica di avvocato;<br />

A questo punto occorre svelare la<br />

fine del racconto: ebbene, il giudice<br />

di pace, dopo aver sentito le<br />

parti si è riservata sulla decisione,<br />

e a distanza di circa un mese e<br />

mezzo ha fissato la nuova udienza,<br />

dandone comunicazione via<br />

fax al comando tramite la cancelleria.<br />

In pratica, ha ammesso la<br />

presenza di un funzionario, non<br />

avvocato, delegato dal Sindaco per<br />

la trattazione di un ricorso su materia<br />

di codice della strada.<br />

Per quanto riguarda l’esito del ricorso,<br />

al momento non posso dare<br />

alcuna notizia poiché siamo soltanto<br />

alla seconda udienza.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!