Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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l’autorità che ha emesso il provvedimenti<br />
impugnato”.<br />
Con il parere n. 5232/95-109 del<br />
17/02/1996 l’avvocatura dello stato<br />
ha ritenuto che in materia di ricorsi<br />
al codice della strada, l’amministrazione<br />
alla quale occorre fare<br />
riferimento è quella titolare del<br />
rapporto sostanziale, quel rapporto<br />
cioè che lega il soggetto “agente”<br />
che ha elevato il verbale e l’amministrazione<br />
stessa, alla quale va inviato<br />
il ricorso. Aggiunge ancora<br />
l’avvocatura dello stato che qualora<br />
il verbale sia stato emesso da<br />
soggetti non incardinati nel Ministero<br />
dell’Interno, la legittimazione<br />
passiva spetta agli uffici delle<br />
singole amministrazioni.<br />
Stabilito dunque che l’amministrazione<br />
da cui dipende il verbalizzante<br />
deve stare in giudizio davanti<br />
al giudice di pace occorre ora verificare<br />
se chi debba stare davanti<br />
al giudice, se possa essere un “funzionario”<br />
oppure se in ogni caso<br />
debba essere un avvocato.<br />
A quanto sopra si può rispondere<br />
intanto con quanto contenuto nella<br />
circolare n. 42 del 2000 emessa<br />
dalla Direzione Generale per<br />
l’Amministrazione Generale e per<br />
gli Affari del personale del Ministero<br />
dell’Interno, in essa infatti, al<br />
punto “C” si rinviene che l’amministrazione<br />
convenuta può stare in<br />
giudizio attraverso propri dipendenti,<br />
in quanto l’art. 205 del codice<br />
della strada richiama l’art. 23<br />
della legge 689/81 in cui il quarto<br />
comma dispone: “L’opponente e<br />
l’autorità che ha emesso l’ordinanza<br />
possono stare in giudizio personalmente;<br />
l’autorità che ha emesso<br />
l’ordinanza può avvalersi anche<br />
di funzionari appositamente delegati”.<br />
Aggiunge ancora la circolare che<br />
non occorre alcuna delega da parte<br />
dell’avvocatura dello stato.<br />
Al successivo punto “E” di detta<br />
circolare è indicata altresì l’indicazione<br />
per la legittimazione pas-<br />
siva nei giudizi di opposizione a<br />
cartelle esattoriali.<br />
Da un primo esame dei documenti<br />
che ho potuto reperire non sembrerebbero<br />
dunque esserci indicazioni<br />
contrarie al fatto che i funzionari<br />
delle amministrazioni convenute<br />
stiano in giudizio davanti al<br />
giudice di pace, tuttavia, esiste una<br />
sentenza della Corte di Cassazione<br />
la n. 4711 del 12/05/1999 che nega<br />
tale possibilità, sostenendo che<br />
legittimato passivo in tema di ricorsi<br />
al c.d.s. sia sempre il Prefetto,<br />
non fosse altro perché all’art. 203<br />
del codice della strada, viene richiamato<br />
quale Autorità alla quale<br />
presentare il ricorso - anche se si<br />
parla di ricorso amministrativo e<br />
non giurisdizionale come è quello<br />
davanti al giudice di pace -.<br />
Per quanto attiene alle formalità<br />
sulla delega occorre innanzitutto<br />
fare riferimento al Testo Unico enti<br />
locali D. Lgs 267/2000 nel quale<br />
è contenuta la norma , art. 50,<br />
la quale prevede che il Sindaco abbia<br />
la rappresentanza dell’ente.<br />
La rappresentanza legale dell’ente<br />
è altresì attribuita al sindaco dallo<br />
statuto, nello stesso può anche essere<br />
prevista una norma che attribuisce<br />
nelle materie di competenza<br />
la rappresentanza legale dei<br />
funzionari. Su tale attribuzione è<br />
però necessario rimandare oltre, a<br />
questo punto è sufficiente essere sicuri<br />
che la delega deve provenire<br />
dal Sindaco.<br />
In tal senso il Consiglio di Stato<br />
con sentenza n. 3452 del 9 giugno<br />
2006 ha ribadito che è il Sindaco<br />
quale rappresentante del Comune<br />
a conferire la delega.<br />
La stessa sentenza richiama due<br />
pronunce delle Sezioni Unite della<br />
Corte di Cassazione, la 186/01<br />
e la 17750/02, nelle quali ancor<br />
più efficacemente è ribadito il concetto<br />
della rappresentanza da parte<br />
del sindaco, ma ancor di più le<br />
due pronunce delle SS.UU. affer-<br />
21<br />
mano che essendo lo statuto una<br />
fonte di diritto comunale, nello<br />
stesso oltre che la rappresentanza<br />
legale del sindaco, può essere prevista<br />
la rappresentanza legale dei<br />
funzionari per le materie di loro<br />
competenza, semprechè gli stessi<br />
siano comunque delegati dal<br />
Sindaco.<br />
In conclusione si può dunque riassumere<br />
il problema attraverso una<br />
scansione a punti:<br />
a) l’amministrazione comunale può<br />
essere “parte” nei giudizi davanti<br />
al giudice di pace;<br />
b) non è necessaria la presenza<br />
dell’avvocatura dello stato, ne tanto<br />
meno quella del Prefetto;<br />
c) la rappresentanza legale dell’ente<br />
spetta al sindaco, e secondo<br />
gli statuti può spettare anche ai<br />
funzionari per alcune materie;<br />
d) comunque, il Sindaco, se vuole,<br />
deve delegare il funzionario per<br />
ogni singola lite al fine di farsi rappresentare<br />
in giudizio;<br />
e) il funzionario sta in giudizio in nome<br />
e per conto dell’ente anche se<br />
non riveste la qualifica di avvocato;<br />
A questo punto occorre svelare la<br />
fine del racconto: ebbene, il giudice<br />
di pace, dopo aver sentito le<br />
parti si è riservata sulla decisione,<br />
e a distanza di circa un mese e<br />
mezzo ha fissato la nuova udienza,<br />
dandone comunicazione via<br />
fax al comando tramite la cancelleria.<br />
In pratica, ha ammesso la<br />
presenza di un funzionario, non<br />
avvocato, delegato dal Sindaco per<br />
la trattazione di un ricorso su materia<br />
di codice della strada.<br />
Per quanto riguarda l’esito del ricorso,<br />
al momento non posso dare<br />
alcuna notizia poiché siamo soltanto<br />
alla seconda udienza.