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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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chiedere l’archiviazione del procedimento<br />

ovvero promuovere l’esercizio<br />

dell’azione penale, emettendo<br />

il Decreto di rinvio a giudizio.<br />

Affinché possa darsi inizio al procedimento<br />

penale, mediante avvio<br />

delle indagini preliminari, è necessaria<br />

l’acquisizione della notizia di<br />

reato. Secondo quanto stabilito dall’art.<br />

330 del c.p.p., tanto la Polizia<br />

giudiziaria quanto il Pubblico Ministero<br />

possono acquisire la notizia<br />

di reato di propria iniziativa ovvero<br />

riceverla quando viene presentata o<br />

trasmessa con le modalità indicate<br />

negli artt. 331 e seguenti del c.p.p.<br />

LE ANALISI DI CAMPIONI<br />

Talune violazioni presuppongono,<br />

per il loro accertamento, una analisi<br />

tecnica di laboratorio, come ad<br />

esempio l’accertamento di eventuali<br />

scarichi in acque pubbliche o private.<br />

È intervenuta, in materia amministrativa,<br />

la Legge 24 novembre<br />

1981, n. 689, la quale, ad ulteriore<br />

precisazione, oltre alle disposizioni<br />

in materia di redazione del verbale<br />

di violazione amministrativa, l’art.<br />

15 pone il cittadino nella condizione<br />

di chiedere la revisione delle<br />

analisi dei campioni prelevati dagli<br />

organi accertatori prima dell’irrogazione<br />

della sanzione o del compimento<br />

degli effettivi atti del procedimento.<br />

In materia penale, ovverosia<br />

nel caso in cui a seguito l’analisi<br />

del campione emerge una violazione<br />

avente carattere penale, è<br />

intervenuto l’art. 223 delle disposizioni<br />

di attuazione del c.p.p. (2)<br />

IL DIRITTO DI DIFESA<br />

CONSENTITO<br />

AL CITTADINO<br />

È stato fatto obbligo alle autorità<br />

procedenti di dare immediato avvi-<br />

so, anche oralmente, del giorno,<br />

dell’ora e del luogo ove le analisi<br />

verranno effettuate così che il potenziale<br />

trasgressore possa essere<br />

presente alle operazioni di analisi e<br />

poter richiedere tempestivamente,<br />

se lo vuole, personalmente o tramite<br />

persona di sua fiducia appositamente<br />

designata, una verifica sull’accertamento<br />

compiuto.<br />

Tale meccanismo incontra, però, dei<br />

limiti di applicazione nei casi in cui<br />

le analisi vengano ad avere ad oggetto<br />

un campione di sostanze la<br />

cui deperibilità è alta, e quindi impedisce<br />

una utile revisione delle<br />

analisi compiute. Si è così affermata<br />

l’esigenza di anticipare la tutela<br />

del soggetto sottoposto all’indagine,<br />

spostando l’esercizio della sua difesa<br />

al momento delle prime analisi,<br />

se queste non sono più ripetibili in<br />

un momento successivo.<br />

La Cassazione, con sentenza<br />

06.04.2004, n. 6769, intervenendo<br />

in merito, ha stabilito che nella procedura<br />

di irrogazione delle sanzioni<br />

amministrative, nel caso in cui il<br />

campione prelevato non consenta,<br />

per sua natura, la ripetizione delle<br />

analisi, l’unico sistema che consente<br />

il rispetto delle garanzie è quello<br />

stabilito dall’art. 223 delle disposizioni<br />

di attuazione del c.p.p., e cioè<br />

il laboratorio incaricato degli accertamenti<br />

analitici dovrà dare avviso<br />

dell’inizio delle operazioni alle persone<br />

interessate, affinché possano<br />

presenziare, eventualmente con l’assistenza<br />

di un consulente tecnico, all’esecuzione<br />

delle operazioni stesse.<br />

LA REVISIONE<br />

DELLE ANALISI<br />

L’istanza di revisione deve essere<br />

presentata dall’interessato per iscritto<br />

allo stesso organo che ha prelevato<br />

i campioni da analizzare.<br />

(2) Art. 223 disp. Att.ne C.P.P. “Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti<br />

si debbano esguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a curo dell’organo procedente<br />

è dato, anche oralmente, avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo ove le analisi verranno<br />

effettuate. L‘interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle<br />

analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti<br />

dall’art. 230 del codice.”<br />

47<br />

Egli è tenuto a versare una somma<br />

determinata dall’istituto procedente,<br />

ed allegare la relativa ricevuta alla<br />

domanda di revisione.<br />

Alle operazioni di revisione ha diritto<br />

di assistere, tramite la partecipazione<br />

di un consulente di parte,<br />

lo stesso richiedente. In questa materia<br />

è da ritenersi non esista spazio<br />

per una attività di difesa in senso<br />

tecnico: l’avvocato potrà presenziare<br />

soltanto in veste di procuratore,<br />

munito di mandato sostanziale.<br />

I risultati delle analisi sono comunicati<br />

al contravventore, a cura del<br />

dirigente del laboratorio, presso il<br />

quale furono eseguite. L’istanza di<br />

revisione, in altre parole, ha l’effetto<br />

di sospendere sino al controllo<br />

del risultato della prima analisi la<br />

procedibilità del meccanismo di irrogazione<br />

della sanzione.<br />

LA CORTE DI CASSAZIONE HA<br />

CHIARITO I POTERI CONCES-<br />

SI ALLA POLIZIA GIUDIZIA-<br />

RIA, NELLO SPECIFICO DEL<br />

CAMPO AMBIENTALE, IN MA-<br />

TERIA DI ACCERTAMENTI UR-<br />

GENTI SUI LUOGHI, SULLE<br />

COSE E SULLE PERSONE, AI<br />

SENSI DELL’ART. 354 C.P.P.<br />

Sentenza Cassazione Penale,<br />

Sez. III, 11 gennaio 2005,<br />

n. 5468<br />

Con tale sentenza la Suprema Corte<br />

ha stabilito che la Polizia giudiziaria,<br />

a norma dell’art. 354 c.p.p. -<br />

“Accertamenti urgenti sui luoghi,<br />

sulle cose, sulle persone”, è legittimata<br />

a compiere una serie di attività<br />

tipiche ed atipiche: può effettuare<br />

gli accertamenti urgenti sui luoghi,<br />

sulle cose e sulle persone, provvedere<br />

al sequestro di urgenza onde<br />

assicurare che le tracce e le res concernenti<br />

il reato siano conservate e<br />

che la situazione non sia mutata prima<br />

che il Pubblico Ministero intervenga<br />

o assuma la direzione delle<br />

indagini.<br />

L’articolo in esame permette alla<br />

Polizia di prendere le opportune<br />

iniziative perché gli elementi pro-

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