Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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chiedere l’archiviazione del procedimento<br />
ovvero promuovere l’esercizio<br />
dell’azione penale, emettendo<br />
il Decreto di rinvio a giudizio.<br />
Affinché possa darsi inizio al procedimento<br />
penale, mediante avvio<br />
delle indagini preliminari, è necessaria<br />
l’acquisizione della notizia di<br />
reato. Secondo quanto stabilito dall’art.<br />
330 del c.p.p., tanto la Polizia<br />
giudiziaria quanto il Pubblico Ministero<br />
possono acquisire la notizia<br />
di reato di propria iniziativa ovvero<br />
riceverla quando viene presentata o<br />
trasmessa con le modalità indicate<br />
negli artt. 331 e seguenti del c.p.p.<br />
LE ANALISI DI CAMPIONI<br />
Talune violazioni presuppongono,<br />
per il loro accertamento, una analisi<br />
tecnica di laboratorio, come ad<br />
esempio l’accertamento di eventuali<br />
scarichi in acque pubbliche o private.<br />
È intervenuta, in materia amministrativa,<br />
la Legge 24 novembre<br />
1981, n. 689, la quale, ad ulteriore<br />
precisazione, oltre alle disposizioni<br />
in materia di redazione del verbale<br />
di violazione amministrativa, l’art.<br />
15 pone il cittadino nella condizione<br />
di chiedere la revisione delle<br />
analisi dei campioni prelevati dagli<br />
organi accertatori prima dell’irrogazione<br />
della sanzione o del compimento<br />
degli effettivi atti del procedimento.<br />
In materia penale, ovverosia<br />
nel caso in cui a seguito l’analisi<br />
del campione emerge una violazione<br />
avente carattere penale, è<br />
intervenuto l’art. 223 delle disposizioni<br />
di attuazione del c.p.p. (2)<br />
IL DIRITTO DI DIFESA<br />
CONSENTITO<br />
AL CITTADINO<br />
È stato fatto obbligo alle autorità<br />
procedenti di dare immediato avvi-<br />
so, anche oralmente, del giorno,<br />
dell’ora e del luogo ove le analisi<br />
verranno effettuate così che il potenziale<br />
trasgressore possa essere<br />
presente alle operazioni di analisi e<br />
poter richiedere tempestivamente,<br />
se lo vuole, personalmente o tramite<br />
persona di sua fiducia appositamente<br />
designata, una verifica sull’accertamento<br />
compiuto.<br />
Tale meccanismo incontra, però, dei<br />
limiti di applicazione nei casi in cui<br />
le analisi vengano ad avere ad oggetto<br />
un campione di sostanze la<br />
cui deperibilità è alta, e quindi impedisce<br />
una utile revisione delle<br />
analisi compiute. Si è così affermata<br />
l’esigenza di anticipare la tutela<br />
del soggetto sottoposto all’indagine,<br />
spostando l’esercizio della sua difesa<br />
al momento delle prime analisi,<br />
se queste non sono più ripetibili in<br />
un momento successivo.<br />
La Cassazione, con sentenza<br />
06.04.2004, n. 6769, intervenendo<br />
in merito, ha stabilito che nella procedura<br />
di irrogazione delle sanzioni<br />
amministrative, nel caso in cui il<br />
campione prelevato non consenta,<br />
per sua natura, la ripetizione delle<br />
analisi, l’unico sistema che consente<br />
il rispetto delle garanzie è quello<br />
stabilito dall’art. 223 delle disposizioni<br />
di attuazione del c.p.p., e cioè<br />
il laboratorio incaricato degli accertamenti<br />
analitici dovrà dare avviso<br />
dell’inizio delle operazioni alle persone<br />
interessate, affinché possano<br />
presenziare, eventualmente con l’assistenza<br />
di un consulente tecnico, all’esecuzione<br />
delle operazioni stesse.<br />
LA REVISIONE<br />
DELLE ANALISI<br />
L’istanza di revisione deve essere<br />
presentata dall’interessato per iscritto<br />
allo stesso organo che ha prelevato<br />
i campioni da analizzare.<br />
(2) Art. 223 disp. Att.ne C.P.P. “Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti<br />
si debbano esguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a curo dell’organo procedente<br />
è dato, anche oralmente, avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo ove le analisi verranno<br />
effettuate. L‘interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle<br />
analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti<br />
dall’art. 230 del codice.”<br />
47<br />
Egli è tenuto a versare una somma<br />
determinata dall’istituto procedente,<br />
ed allegare la relativa ricevuta alla<br />
domanda di revisione.<br />
Alle operazioni di revisione ha diritto<br />
di assistere, tramite la partecipazione<br />
di un consulente di parte,<br />
lo stesso richiedente. In questa materia<br />
è da ritenersi non esista spazio<br />
per una attività di difesa in senso<br />
tecnico: l’avvocato potrà presenziare<br />
soltanto in veste di procuratore,<br />
munito di mandato sostanziale.<br />
I risultati delle analisi sono comunicati<br />
al contravventore, a cura del<br />
dirigente del laboratorio, presso il<br />
quale furono eseguite. L’istanza di<br />
revisione, in altre parole, ha l’effetto<br />
di sospendere sino al controllo<br />
del risultato della prima analisi la<br />
procedibilità del meccanismo di irrogazione<br />
della sanzione.<br />
LA CORTE DI CASSAZIONE HA<br />
CHIARITO I POTERI CONCES-<br />
SI ALLA POLIZIA GIUDIZIA-<br />
RIA, NELLO SPECIFICO DEL<br />
CAMPO AMBIENTALE, IN MA-<br />
TERIA DI ACCERTAMENTI UR-<br />
GENTI SUI LUOGHI, SULLE<br />
COSE E SULLE PERSONE, AI<br />
SENSI DELL’ART. 354 C.P.P.<br />
Sentenza Cassazione Penale,<br />
Sez. III, 11 gennaio 2005,<br />
n. 5468<br />
Con tale sentenza la Suprema Corte<br />
ha stabilito che la Polizia giudiziaria,<br />
a norma dell’art. 354 c.p.p. -<br />
“Accertamenti urgenti sui luoghi,<br />
sulle cose, sulle persone”, è legittimata<br />
a compiere una serie di attività<br />
tipiche ed atipiche: può effettuare<br />
gli accertamenti urgenti sui luoghi,<br />
sulle cose e sulle persone, provvedere<br />
al sequestro di urgenza onde<br />
assicurare che le tracce e le res concernenti<br />
il reato siano conservate e<br />
che la situazione non sia mutata prima<br />
che il Pubblico Ministero intervenga<br />
o assuma la direzione delle<br />
indagini.<br />
L’articolo in esame permette alla<br />
Polizia di prendere le opportune<br />
iniziative perché gli elementi pro-