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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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tivamente ai soli accertamenti effettuati<br />

dalla Polizia giudiziaria, diretti<br />

alla acquisizione di fonti di prova<br />

da rinvenire nei luoghi, sulle cose o<br />

sulle persone, consiste nelle operazioni<br />

concrete effettuate, ovverosia<br />

nelle ipotesi in cui l’accertamento<br />

venga eseguito dalla stessa P.g. in<br />

modo tautologico, sempre uguale,<br />

magari tramite l’utilizzo di strumentazione<br />

in dotazione.<br />

Tale attività rientra sempre nelle<br />

procedure di cui all’art. 354 e mai<br />

nelle procedure di cui all’art. 360,<br />

e quindi tale attività può essere effettuata<br />

senza la presenza del difensore,<br />

senza nemmeno l’obbligo<br />

di avvisarlo di tali operazioni, e senza<br />

la delega e/o la convalida del<br />

Pubblico Ministero.<br />

Tale teoria è stata riconosciuta dalla<br />

Corte di Cassazione, Sez. V, 5 ottobre<br />

2004, n. 46176, la quale in merito a<br />

quanto già riferito, recita: “L’esame<br />

dattiloscopico, non postulando alcuna<br />

valutazione da parte di chi vi procede,<br />

si esaurisce in semplice operazione<br />

di ordine materiale soggetta alla<br />

disciplina dell’art. 354 comma 2<br />

c.p.p. e non a quella dell’art. 360<br />

c.p.p., riservata agli accertamenti veri<br />

e propri, se ed in quanto qualificabili<br />

come irripetibili”.<br />

Sempre sulla stessa linea, la Corte<br />

di Cassazione si è espressa in merito<br />

ad accertamenti sempre eseguiti<br />

ad iniziativa della P.g. con apposite<br />

strumentazioni, stabilendo che i rilievi<br />

di inquinamento ambientale,<br />

nel caso di specie inquinamento acustico,<br />

anche se non presentano la<br />

caratteristica della urgenza, rientrano<br />

sempre e comunque nella disciplina<br />

di cui all’art. 354 c.p.p.<br />

La Corte Suprema, con sentenza n.<br />

25103 del 16 aprile 2004, ha stabilito:<br />

”I rilievi fonometrici sono tipici<br />

accertamenti “a sorpesa” che non<br />

possono farsi rientrare tra quelli riguardanti<br />

cose o luoghi il cui stato<br />

è soggetto a modificazione, per i<br />

quali l’art. 360 c.p.p. richiede, in<br />

quanto non ripetibili, il previo avviso<br />

all’indagato, ma vanno inquadrati<br />

tra le attività svolte dalla Po-<br />

lizia giudiziaria ai sensi degli artt.<br />

348 e 354 comma 2 stesso codice”.<br />

Non costituisce, invece, atto urgente,<br />

quella operazione di P.g., anche<br />

se effettuata tramite strumentazione<br />

in suo possesso, in tutti i casi in cui<br />

la notizia di reato era già stata effettuata<br />

- art. 347 c.p.p. - ma era necessario,<br />

per consentire la prosecuzione<br />

delle indagini preliminari dinanzi<br />

al Pubblico Ministero, tale ulteriore<br />

operazione.<br />

Infatti, la Cassazione si è espressa<br />

stabilendo che non costituisce accertamento<br />

tecnico irripetibile e<br />

neppure atto urgente ai sensi dell’art.<br />

354 c.p.p. quello consistente<br />

nell’effettuazione, da parte di un<br />

operatore di Polizia giudiziaria, di<br />

una prova chimica atta a far rilevare<br />

l’avvenuta alterazione del numero<br />

di telaio di un autoveicolo, trattandosi<br />

in realtà della semplice constatazione,<br />

di un dato fattuale, con<br />

possibilità, quindi, che in ordine ad<br />

esso venga acquisita la deposizione<br />

del medesimo operatore (Cass. Pen.,<br />

Sez. III, 6 aprile 2004, n. 18889).<br />

Tanto premesso, nel caso di specie -<br />

sentenza contenuta nel titolo - il<br />

Collegio ha rilevato che, nella ipotesi<br />

concreta, non si può seriamente<br />

dubitare del requisito della urgenza<br />

per la stessa situazione operativa<br />

che aveva richiesto l’intervento<br />

della Polizia; occorreva, infatti,<br />

verificare la consistenza, lo stato<br />

e le modalità di gestione dei rifiuti<br />

in putrefazione che causavano<br />

emanazioni maleodoranti, per le<br />

quali vari cittadini si erano lamentati,<br />

con possibili danni o ricadute<br />

negative per la salute e l’ambiente.<br />

Gli accertamenti effettuati ai sensi<br />

dell’art. 354 c.p.p. si sono limitati<br />

ad una osservazione immediata e<br />

diretta dello stato dei luoghi ed alla<br />

descrizione oggettiva e statica<br />

della situazione dei rifiuti e, pertanto,<br />

non richiedevano l’intervento<br />

della difesa.<br />

L’attività della Polizia è stata circoscritta<br />

a dei “meri rilievi” come segnala<br />

lo stesso imputato nei motivi<br />

di impugnazione.<br />

49<br />

Di conseguenza, gli accertamenti in<br />

oggetto - rimasti nell’ambito di operatività<br />

dell’art. 354 c.p.p. - sono<br />

stati correttamente inseriti nel fascicolo<br />

del dibattimento ed utilizzati<br />

ai fini decisori.<br />

È stato, quindi, rigettato il ricorso<br />

presentato dal soggetto trasgressore<br />

dell’illecito penale ambientale.<br />

LA CORTE DI CASSAZIONE HA<br />

CHIARITO IL RICONOSCIMEN-<br />

TO DELLE RELAZIONI DI SERVI-<br />

ZIO COME ATTI NON RIPETIBILI<br />

Sentenza Cassazione Penale<br />

Sez. I, 23 maggio 2006,<br />

n. 10278<br />

Premesso che la comunicazione di<br />

notizia di reato è un atto importantissimo,<br />

in materia ambientale è altrettanto<br />

importante la redazione di<br />

tutti quegli atti che divengono irripetibili,<br />

ovverosia vengono inseriti,<br />

a cura del pubblico ministero, direttamente<br />

nel fascicolo del giudice,<br />

il quale ha la possibilità di venire<br />

a conoscenza di parte dell’opera<br />

svolta dalla Polizia giudiziaria<br />

prima ancora dell’apertura del dibattimento.<br />

La singola relazione di servizio della<br />

Polizia giudiziaria, in certi casi,<br />

costituisce un momento processuale<br />

altamente importante, previa conferma,<br />

ovviamente, del rispettivo<br />

contenuto, tramite la testimonianza,<br />

quale mezzo di prova, ad opera della<br />

stessa P.G.<br />

In questo senso la Cassazione Penale,<br />

con sentenza 26 gennaio 2005,<br />

aveva riconosciuto la Relazione di<br />

servizio ad opera della P.g. quale atti<br />

irripetibile, mentre, nell’anno successivo,<br />

2006, la stessa Cassazione,<br />

ha stabilito che le “relazioni di servizio”<br />

e le “informative” ad opera<br />

della Polizia giudiziaria non possono<br />

qualificarsi come atti irripetibili<br />

(Cass. Pen. 23 maggio 2006).

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