Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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tivamente ai soli accertamenti effettuati<br />
dalla Polizia giudiziaria, diretti<br />
alla acquisizione di fonti di prova<br />
da rinvenire nei luoghi, sulle cose o<br />
sulle persone, consiste nelle operazioni<br />
concrete effettuate, ovverosia<br />
nelle ipotesi in cui l’accertamento<br />
venga eseguito dalla stessa P.g. in<br />
modo tautologico, sempre uguale,<br />
magari tramite l’utilizzo di strumentazione<br />
in dotazione.<br />
Tale attività rientra sempre nelle<br />
procedure di cui all’art. 354 e mai<br />
nelle procedure di cui all’art. 360,<br />
e quindi tale attività può essere effettuata<br />
senza la presenza del difensore,<br />
senza nemmeno l’obbligo<br />
di avvisarlo di tali operazioni, e senza<br />
la delega e/o la convalida del<br />
Pubblico Ministero.<br />
Tale teoria è stata riconosciuta dalla<br />
Corte di Cassazione, Sez. V, 5 ottobre<br />
2004, n. 46176, la quale in merito a<br />
quanto già riferito, recita: “L’esame<br />
dattiloscopico, non postulando alcuna<br />
valutazione da parte di chi vi procede,<br />
si esaurisce in semplice operazione<br />
di ordine materiale soggetta alla<br />
disciplina dell’art. 354 comma 2<br />
c.p.p. e non a quella dell’art. 360<br />
c.p.p., riservata agli accertamenti veri<br />
e propri, se ed in quanto qualificabili<br />
come irripetibili”.<br />
Sempre sulla stessa linea, la Corte<br />
di Cassazione si è espressa in merito<br />
ad accertamenti sempre eseguiti<br />
ad iniziativa della P.g. con apposite<br />
strumentazioni, stabilendo che i rilievi<br />
di inquinamento ambientale,<br />
nel caso di specie inquinamento acustico,<br />
anche se non presentano la<br />
caratteristica della urgenza, rientrano<br />
sempre e comunque nella disciplina<br />
di cui all’art. 354 c.p.p.<br />
La Corte Suprema, con sentenza n.<br />
25103 del 16 aprile 2004, ha stabilito:<br />
”I rilievi fonometrici sono tipici<br />
accertamenti “a sorpesa” che non<br />
possono farsi rientrare tra quelli riguardanti<br />
cose o luoghi il cui stato<br />
è soggetto a modificazione, per i<br />
quali l’art. 360 c.p.p. richiede, in<br />
quanto non ripetibili, il previo avviso<br />
all’indagato, ma vanno inquadrati<br />
tra le attività svolte dalla Po-<br />
lizia giudiziaria ai sensi degli artt.<br />
348 e 354 comma 2 stesso codice”.<br />
Non costituisce, invece, atto urgente,<br />
quella operazione di P.g., anche<br />
se effettuata tramite strumentazione<br />
in suo possesso, in tutti i casi in cui<br />
la notizia di reato era già stata effettuata<br />
- art. 347 c.p.p. - ma era necessario,<br />
per consentire la prosecuzione<br />
delle indagini preliminari dinanzi<br />
al Pubblico Ministero, tale ulteriore<br />
operazione.<br />
Infatti, la Cassazione si è espressa<br />
stabilendo che non costituisce accertamento<br />
tecnico irripetibile e<br />
neppure atto urgente ai sensi dell’art.<br />
354 c.p.p. quello consistente<br />
nell’effettuazione, da parte di un<br />
operatore di Polizia giudiziaria, di<br />
una prova chimica atta a far rilevare<br />
l’avvenuta alterazione del numero<br />
di telaio di un autoveicolo, trattandosi<br />
in realtà della semplice constatazione,<br />
di un dato fattuale, con<br />
possibilità, quindi, che in ordine ad<br />
esso venga acquisita la deposizione<br />
del medesimo operatore (Cass. Pen.,<br />
Sez. III, 6 aprile 2004, n. 18889).<br />
Tanto premesso, nel caso di specie -<br />
sentenza contenuta nel titolo - il<br />
Collegio ha rilevato che, nella ipotesi<br />
concreta, non si può seriamente<br />
dubitare del requisito della urgenza<br />
per la stessa situazione operativa<br />
che aveva richiesto l’intervento<br />
della Polizia; occorreva, infatti,<br />
verificare la consistenza, lo stato<br />
e le modalità di gestione dei rifiuti<br />
in putrefazione che causavano<br />
emanazioni maleodoranti, per le<br />
quali vari cittadini si erano lamentati,<br />
con possibili danni o ricadute<br />
negative per la salute e l’ambiente.<br />
Gli accertamenti effettuati ai sensi<br />
dell’art. 354 c.p.p. si sono limitati<br />
ad una osservazione immediata e<br />
diretta dello stato dei luoghi ed alla<br />
descrizione oggettiva e statica<br />
della situazione dei rifiuti e, pertanto,<br />
non richiedevano l’intervento<br />
della difesa.<br />
L’attività della Polizia è stata circoscritta<br />
a dei “meri rilievi” come segnala<br />
lo stesso imputato nei motivi<br />
di impugnazione.<br />
49<br />
Di conseguenza, gli accertamenti in<br />
oggetto - rimasti nell’ambito di operatività<br />
dell’art. 354 c.p.p. - sono<br />
stati correttamente inseriti nel fascicolo<br />
del dibattimento ed utilizzati<br />
ai fini decisori.<br />
È stato, quindi, rigettato il ricorso<br />
presentato dal soggetto trasgressore<br />
dell’illecito penale ambientale.<br />
LA CORTE DI CASSAZIONE HA<br />
CHIARITO IL RICONOSCIMEN-<br />
TO DELLE RELAZIONI DI SERVI-<br />
ZIO COME ATTI NON RIPETIBILI<br />
Sentenza Cassazione Penale<br />
Sez. I, 23 maggio 2006,<br />
n. 10278<br />
Premesso che la comunicazione di<br />
notizia di reato è un atto importantissimo,<br />
in materia ambientale è altrettanto<br />
importante la redazione di<br />
tutti quegli atti che divengono irripetibili,<br />
ovverosia vengono inseriti,<br />
a cura del pubblico ministero, direttamente<br />
nel fascicolo del giudice,<br />
il quale ha la possibilità di venire<br />
a conoscenza di parte dell’opera<br />
svolta dalla Polizia giudiziaria<br />
prima ancora dell’apertura del dibattimento.<br />
La singola relazione di servizio della<br />
Polizia giudiziaria, in certi casi,<br />
costituisce un momento processuale<br />
altamente importante, previa conferma,<br />
ovviamente, del rispettivo<br />
contenuto, tramite la testimonianza,<br />
quale mezzo di prova, ad opera della<br />
stessa P.G.<br />
In questo senso la Cassazione Penale,<br />
con sentenza 26 gennaio 2005,<br />
aveva riconosciuto la Relazione di<br />
servizio ad opera della P.g. quale atti<br />
irripetibile, mentre, nell’anno successivo,<br />
2006, la stessa Cassazione,<br />
ha stabilito che le “relazioni di servizio”<br />
e le “informative” ad opera<br />
della Polizia giudiziaria non possono<br />
qualificarsi come atti irripetibili<br />
(Cass. Pen. 23 maggio 2006).