20.06.2013 Views

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

drati. In casi di locali di dimensioni superiori,<br />

vi dovrà essere un ulteriore servizio<br />

igienico. Il phone center deve poi avere<br />

uno spazio di attesa all’interno del locale<br />

di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni<br />

telefoniche, provvisto di idonei<br />

sedili posizionati in modo da non ostruire<br />

le vie di esodo; la sala di attesa dovrà<br />

essere aumentata di 2 metri quadrati ogni<br />

postazione aggiuntiva.<br />

Ogni postazione telefonica deve avere una<br />

superficie minima di 1 metro quadrato ed<br />

essere dislocata in modo da garantire un<br />

percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro<br />

ed avere una larghezza minima<br />

di 1,20 metri. E’ evidente che con queste<br />

prescrizioni così vincolanti ben pochi phone<br />

center, di quelli esistenti, riusciranno<br />

ad ottenere il nulla osta delle ASL. La domanda<br />

di autorizzazione o di trasferimento<br />

deve contenere l’indicazione della<br />

denominazione o ragione sociale, della<br />

residenza o sede legale e della nazionalità<br />

del richiedente, ed i dati dell’eventuale<br />

preposto nonché dell’ubicazione del<br />

locale e della superficie nei quali si intende<br />

esercitare l’attività. Vige il termine<br />

di 90 giorni dalla presentazione della domanda<br />

per comunicare alla parte se la domanda<br />

è stata accolta o meno. Non è dato<br />

capire dal testo di legge se trattasi di silenzio-assenso<br />

o silenzio-rifiuto. Peraltro,<br />

applicando i principi contenuti nell’art. 20<br />

della l. 241/90, la regola del silenzio - assenso<br />

dovrebbe prevalere anche in questa<br />

fattispecie. Tuttavia dobbiamo precisare<br />

che, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 6/06<br />

che modifica la legge regionale 11 marzo<br />

2005, n. 12, inserendovi l’articolo 98 bis,<br />

i <strong>Comuni</strong> devono individuare gli ambiti<br />

territoriali nei quali è ammessa la localizzazione<br />

dei centri di telefonia in sede fissa<br />

e devono definire la disciplina urbanistica<br />

cui è subordinato il loro insediamento,<br />

con particolare riferimento alla disponibilità<br />

di aree per parcheggi, nonché<br />

alla compatibilità con le altre funzioni urbane<br />

e con la viabilità di accesso. Sino a<br />

quando non saranno definiti questi parametri,<br />

non è consentita l’apertura di nuovi<br />

centri di telefonia in sede fissa, né la rilocalizzazione<br />

di centri preesistenti.<br />

Questo per quanto attiene le attività che<br />

sorgeranno in futuro. Per le attività esistenti<br />

alla data di entrata in vigore della legge<br />

6/06, l’art. 12 dispone che i titolari di questi<br />

centri di telefonia fissa devono porsi in<br />

regola con le vigenti norme e con le prescrizioni<br />

e autorizzazioni in materia edi-<br />

lizia, urbanistica ed igienico-sanitaria previste<br />

dalla legge entro un anno dall’entrata<br />

in vigore della stessa.. È infatti del tutto<br />

ragionevole prevedere un congruo periodo<br />

di tempo per l’adeguamento strutturale<br />

dei locali. Questa formulazione lasciava<br />

pensare che tutto il resto dell’impianto<br />

normativo (necessità di ottenere l’autorizzazione,<br />

possesso dei requisiti morali, obbligo<br />

di rispettare orari di chiusura, divieto<br />

di esercitare altre attività oltre quelle<br />

previste dall’art.2) della legge sarebbe entrato<br />

da subito in vigore.<br />

In realtà i funzionari della Regione, interpellati<br />

al riguardo, avevano già anticipato<br />

informalmente, che, di fatto, l’unica disposizione<br />

da subito vigente è quella di<br />

cui parleremo tra poco, in materia di orari<br />

e turni di chiusura. In particolare, l’autorizzazione<br />

per le attività già esistenti non<br />

verrà rilasciata sino a quando (entro il 21<br />

marzo 2007) i titolari dei phone center<br />

avranno tempo per gli adeguamenti dei<br />

locali.<br />

A niente è valso eccepire che l’art. 9 prevede<br />

tra i casi di revoca dell’ autorizzazione,<br />

l’ipotesi in cui il “titolare non abbia<br />

adempiuto all’obbligo di porsi in regola<br />

con le vigenti norme, prescrizioni e<br />

autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica<br />

ed igienico-sanitaria, nonché con le<br />

disposizioni sulla destinazione d’uso dei<br />

locali e degli edifici, prevenzione incendi<br />

e sicurezza…entro un anno dall’entrata<br />

in vigore della legge ai sensi dell’ articolo<br />

12”. L’autorizzazione per essere revocata<br />

deve essere stata prima rilasciata.<br />

Si sarebbe potuto risolvere la querelle con<br />

una più attenta operazione di tecnica legislativa,<br />

prevedendo, oltre ad un periodo<br />

di tempo per gli adeguamenti dei locali,<br />

anche un arco di tempo (60 o 90 giorni)<br />

per presentare domanda di autorizzazione<br />

per le attività esistenti, con l’evidente<br />

riserva di adeguamento dei locali entro un<br />

anno, pena la revoca dell’autorizzazione.<br />

Si deve ricordare che su alcuni punti controversi<br />

è intervenuta la Circolare regionale<br />

H1.2006.0027733 del 5/6/2006 in<br />

cui sono stati chiariti alcuni punti:<br />

- le attività complementari alla telefonia<br />

non saranno in ogni caso consentite a partire<br />

dal marzo 2007;<br />

- i subingressi sono consentiti, a differenza<br />

delle nuove aperture, anche nelle more<br />

dell’adeguamento degli strumenti urbanistici<br />

da parte dei <strong>Comuni</strong>;<br />

- i requisiti morali, in caso di società, de-<br />

57<br />

vono essere posseduti dai soli soci amministratori.<br />

Per quanto attiene agli orari di chiusura,<br />

l’art. 6 (l’unico realmente vigente da subito)<br />

della legge regionale 6/06 stabilisce<br />

che essi sono rimessi alla libera determinazione<br />

degli esercenti entro i limiti stabiliti<br />

dal Comune competente, fatto salvo<br />

che i phone center non possono aprire prima<br />

delle 7 e devono chiudere non oltre le<br />

ore 22, non superando, comunque, il limite<br />

delle tredici ore giornaliere. Il<br />

Comune, previa motivata richiesta degli<br />

esercenti, può autorizzare l’apertura anticipata<br />

o la chiusura posticipata di due ore.<br />

I centri di telefonia in sede fissa devono<br />

inoltre osservare un giorno di chiusura di<br />

una giornata settimanale, stabilito dall’esercente<br />

e quindi non necessariamente<br />

coincidente con la domenica. In ogni caso<br />

orario e giorno di chiusura adottato deve<br />

essere pubblicizzato mediante l’esposizione<br />

di appositi cartelli all’interno e all’esterno<br />

dell’esercizio e comunicato al<br />

Comune. Sotto il profilo sanzionatorio,<br />

chiunque eserciti l’attività di cessione al<br />

pubblico di servizi di telefonia senza la<br />

prescritta autorizzazione, ovvero quando<br />

questa sia stata revocata o sospesa, ovvero<br />

senza i requisiti morali, si applica la<br />

sanzione amministrativa prevista dall’ articolo<br />

17 bis, comma 1, del TULPS (regio<br />

decreto 18 giugno 1931, n. 773). Pertanto<br />

la Polizia locale e gli altri corpi di Polizia<br />

redigeranno un verbale di contestazione<br />

indicando l’importo di 1.032 € per l’ammissione<br />

al pagamento in misura ridotta.<br />

Per ogni altra violazione alle disposizioni<br />

della legge, si applica la sanzione amministrativa<br />

di 308 €, prevista dall’ articolo<br />

17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.<br />

In ambo i casi, si applicano anche le disposizioni<br />

di cui agli articoli 17 ter e 17<br />

quater del TULPS e pertanto si potrà dare<br />

corso alla sanzione accessoria della sospensione<br />

dell’attività per un periodo non<br />

superiore a tre mesi.<br />

La competenza per ricevere il rapporto di<br />

cui all’ articolo 17 della legge 24 novembre<br />

1981, n. 689 e per emettere le ordinanze<br />

di pagamento e le sanzioni accessorie<br />

nonché per introitare i proventi delle<br />

sanzioni è il Comune competente per<br />

territorio.<br />

Al fine di fornire uno strumento operativo<br />

per i controlli di Polizia locale si allega un<br />

mini-prontuario delle sanzioni applicabili<br />

in casi di accertate violazioni a carico<br />

di centri di telefonia.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!