Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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provvisori che incidono sulla libertà<br />
personale.<br />
Casi che non sono ravvisabili in<br />
astratto sulla base della semplice segnalazione<br />
nel SIS, in particolare sotto<br />
il profilo dell’urgenza, poiché dalla<br />
citata segnalazione non si può<br />
presumere la sussistenza del pericolo<br />
di fuga.<br />
c) L’arresto ad iniziativa della Polizia<br />
giudiziaria può comportare una discriminazione<br />
ai danni della persona<br />
da consegnare rispetto alla procedura<br />
ordinaria, attuata attraverso<br />
la trasmissione della richiesta direttamente<br />
o tramite il Ministro della<br />
Giustizia, ai sensi dell’art. 9 della<br />
legge n. 65, poiché il Presidente della<br />
Corte, sentito il procuratore generale,<br />
procede, con ordinanza motivata<br />
a pena di nullità, all’applicazione<br />
della misura coercitiva, solo<br />
se la ritiene necessaria, tenendo<br />
conto in particolare dell’esigenza di<br />
garantire che la persona non si sottragga<br />
alla richiesta consegna.<br />
In conclusione, lo “status libertatis”<br />
della persona colpita da mandato di<br />
arresto europeo, in questa fase del<br />
procedimento, dipende, innanzitutto,<br />
dalla scelta dello Stato emittente<br />
di richiedere l’inserimento dei dati<br />
della persona nel sistema SIS piuttosto<br />
che trasmettere gli atti all’autorità<br />
giudiziaria competente.<br />
Sotto tale profilo è stata prospettata<br />
una violazione del principio di uguaglianza<br />
previsto dall’art. 3 della<br />
Costituzione.<br />
d) L’orientamento giurisprudenziale<br />
della Corte di Cassazione sulla<br />
natura giuridica dell’atto di arresto<br />
della Polizia giudiziaria, la S. C. ha<br />
ritenuto che: “…l’arresto ad opera<br />
della Polizia giudiziaria della persona<br />
ricercata attraverso il SIS, previsto<br />
dall’art. 11 L.n. 69 del 2005, si<br />
configura come atto “dovuto”, subordinato<br />
alla sola verifica che la relativa<br />
segnalazione sia stata effettuata<br />
da “un’autorità competente” di<br />
uno Stato membro dell’Unione europea<br />
e che la stessa sia avvenuta<br />
“nelle forme richieste”, dovendosi<br />
pertanto escludere che competa al-<br />
l’autorità italiana una valutazione<br />
circa l’urgenza dell’arresto.<br />
Conseguentemente la relativa convalida<br />
ad opera del presidente della<br />
Corte di Appello deve basarsi su presupposti<br />
formali, ovvero che l’arresto<br />
sia avvenuto in presenza dei citati<br />
requisiti e che non vi sia stato errore<br />
di persona (v. sez. VI, n. 20550<br />
del 5/6/2006 - Volanti).<br />
La Corte, inoltre, con la citata sentenza<br />
ha dichiarato manifestamente<br />
infondata la questione di costituzionalità<br />
dell’art. 13 della citata legge<br />
nella parte in cui legittima l’adozione<br />
di un provvedimento restrittivo<br />
della libertà personale ad opera della<br />
Polizia giudiziaria, al di fuori dei<br />
casi di necessità e di urgenza stabiliti<br />
dalla legge, osservando che la valutazione<br />
circa l’urgenza dell’arresto<br />
è rimessa all’autorità emittente, che<br />
ha facoltà di segnalare la persona ricercata<br />
nel SIS.<br />
Sul computo del termine di perdita di<br />
efficacia dell’arresto di iniziativa eseguito<br />
dalla Polizia giudiziaria, la Corte<br />
di Cassazione, con sentenza n.45254-<br />
Sez VI, del 22/11/2005- dep. il<br />
13/12/2005, ha affermato che:<br />
“con riferimento alla procedura passiva<br />
di consegna e nell’ipotesi di arresto<br />
pre-cautelare ad iniziativa della<br />
Polizia giudiziaria - eseguito in<br />
conseguenza di segnalazione della<br />
persona nel Sistema Informativo di<br />
Schengen (SIS) costituente una vera<br />
e propria richiesta di “arresto preventivo<br />
ai fini della consegna”- il<br />
termine oltre il quale, in mancanza<br />
di una decisione, la persona deve essere<br />
posta in libertà non decorre<br />
dalla data dell’arresto da parte della<br />
Polizia giudiziaria ma dalla data<br />
di notifica della misura coercitiva<br />
emessa dal presidente della Corte di<br />
Appello.”<br />
Il riferimento è all’ipotesi contenuta<br />
nell’art.13, c. 3° della legge n.69/2005<br />
(perdita di efficacia del provvedimento<br />
cautelare emesso dal Presidente<br />
della Corte a seguito della<br />
convalida dell’arresto eseguito di iniziativa<br />
dalla Polizia giudiziaria).<br />
La Corte (Sez. VI, Ordinanza<br />
n.24640 del 28/4/2006 Cc. - Ariosa)<br />
9<br />
ha anche chiarito che: “l’unico rimedio<br />
per dedurre la violazione dell’art.<br />
13 della legge n. 69 del 2005 -<br />
che prescrive che il presidente della<br />
corte di appello, nel procedere alla<br />
convalida dell’arresto e dell’eventuale<br />
misura cautelare, debba<br />
provvedere entro quarantotto ore<br />
dalla ricezione del verbale di arresto<br />
all’audizione della persona arrestata<br />
- è il ricorso per cassazione ex<br />
art 719 c.p.p. e non già la richiesta<br />
di revoca della misura cautelare applicata.<br />
(Nell’affermare tale principio la Corte<br />
ha precisato che la revoca è proponibile<br />
sempre che siano venute<br />
meno o siano modificate le esigenze<br />
cautelari che hanno determinato l’applicazione<br />
della misura, fermo restando<br />
che deve trattarsi di sopravvenuta<br />
insussistenza delle esigenze<br />
cautelari, fondandosi l’ordinanza impositiva<br />
su un giudizio prognostico<br />
favorevole alla consegna). In merito<br />
al contenuto dell’ordinanza di convalida,<br />
la Sez. VI della S. C., con sentenza<br />
n. 42803 del 10/11/2005 Cc.<br />
ha affermato il principio che:<br />
“In tema di mandato di arresto europeo,<br />
l’ordinanza con la quale l’autorità<br />
giudiziaria italiana convalida<br />
l’arresto eseguito dalla Polizia giudiziaria<br />
deve essere motivata sia in<br />
ordine all’esigenza di garantire che<br />
la persona della quale è richiesta la<br />
consegna non si sottragga alla stessa,<br />
sia in relazione a quanto previsto<br />
dalle disposizioni del codice di<br />
procedura penale in materia di misure<br />
cautelari personali con alcune<br />
tassative eccezioni. Poiché tra tali<br />
eccezioni non è inclusa la disposizione<br />
di cui all’art.274, lettera b)<br />
c.p.p., sussiste l’obbligo di motivare<br />
la convalida in riferimento al pericolo<br />
di fuga.<br />
In relazione alla congruità della motivazione<br />
del mandato di arresto, la<br />
S. C., con la sentenza n.34355 del<br />
23/9/2005 della Sez. VI, ha affermato<br />
che:<br />
“Il presupposto della motivazione<br />
del cosiddetto “mandato di arresto<br />
europeo”, cui è subordinato l’acco-