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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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provvisori che incidono sulla libertà<br />

personale.<br />

Casi che non sono ravvisabili in<br />

astratto sulla base della semplice segnalazione<br />

nel SIS, in particolare sotto<br />

il profilo dell’urgenza, poiché dalla<br />

citata segnalazione non si può<br />

presumere la sussistenza del pericolo<br />

di fuga.<br />

c) L’arresto ad iniziativa della Polizia<br />

giudiziaria può comportare una discriminazione<br />

ai danni della persona<br />

da consegnare rispetto alla procedura<br />

ordinaria, attuata attraverso<br />

la trasmissione della richiesta direttamente<br />

o tramite il Ministro della<br />

Giustizia, ai sensi dell’art. 9 della<br />

legge n. 65, poiché il Presidente della<br />

Corte, sentito il procuratore generale,<br />

procede, con ordinanza motivata<br />

a pena di nullità, all’applicazione<br />

della misura coercitiva, solo<br />

se la ritiene necessaria, tenendo<br />

conto in particolare dell’esigenza di<br />

garantire che la persona non si sottragga<br />

alla richiesta consegna.<br />

In conclusione, lo “status libertatis”<br />

della persona colpita da mandato di<br />

arresto europeo, in questa fase del<br />

procedimento, dipende, innanzitutto,<br />

dalla scelta dello Stato emittente<br />

di richiedere l’inserimento dei dati<br />

della persona nel sistema SIS piuttosto<br />

che trasmettere gli atti all’autorità<br />

giudiziaria competente.<br />

Sotto tale profilo è stata prospettata<br />

una violazione del principio di uguaglianza<br />

previsto dall’art. 3 della<br />

Costituzione.<br />

d) L’orientamento giurisprudenziale<br />

della Corte di Cassazione sulla<br />

natura giuridica dell’atto di arresto<br />

della Polizia giudiziaria, la S. C. ha<br />

ritenuto che: “…l’arresto ad opera<br />

della Polizia giudiziaria della persona<br />

ricercata attraverso il SIS, previsto<br />

dall’art. 11 L.n. 69 del 2005, si<br />

configura come atto “dovuto”, subordinato<br />

alla sola verifica che la relativa<br />

segnalazione sia stata effettuata<br />

da “un’autorità competente” di<br />

uno Stato membro dell’Unione europea<br />

e che la stessa sia avvenuta<br />

“nelle forme richieste”, dovendosi<br />

pertanto escludere che competa al-<br />

l’autorità italiana una valutazione<br />

circa l’urgenza dell’arresto.<br />

Conseguentemente la relativa convalida<br />

ad opera del presidente della<br />

Corte di Appello deve basarsi su presupposti<br />

formali, ovvero che l’arresto<br />

sia avvenuto in presenza dei citati<br />

requisiti e che non vi sia stato errore<br />

di persona (v. sez. VI, n. 20550<br />

del 5/6/2006 - Volanti).<br />

La Corte, inoltre, con la citata sentenza<br />

ha dichiarato manifestamente<br />

infondata la questione di costituzionalità<br />

dell’art. 13 della citata legge<br />

nella parte in cui legittima l’adozione<br />

di un provvedimento restrittivo<br />

della libertà personale ad opera della<br />

Polizia giudiziaria, al di fuori dei<br />

casi di necessità e di urgenza stabiliti<br />

dalla legge, osservando che la valutazione<br />

circa l’urgenza dell’arresto<br />

è rimessa all’autorità emittente, che<br />

ha facoltà di segnalare la persona ricercata<br />

nel SIS.<br />

Sul computo del termine di perdita di<br />

efficacia dell’arresto di iniziativa eseguito<br />

dalla Polizia giudiziaria, la Corte<br />

di Cassazione, con sentenza n.45254-<br />

Sez VI, del 22/11/2005- dep. il<br />

13/12/2005, ha affermato che:<br />

“con riferimento alla procedura passiva<br />

di consegna e nell’ipotesi di arresto<br />

pre-cautelare ad iniziativa della<br />

Polizia giudiziaria - eseguito in<br />

conseguenza di segnalazione della<br />

persona nel Sistema Informativo di<br />

Schengen (SIS) costituente una vera<br />

e propria richiesta di “arresto preventivo<br />

ai fini della consegna”- il<br />

termine oltre il quale, in mancanza<br />

di una decisione, la persona deve essere<br />

posta in libertà non decorre<br />

dalla data dell’arresto da parte della<br />

Polizia giudiziaria ma dalla data<br />

di notifica della misura coercitiva<br />

emessa dal presidente della Corte di<br />

Appello.”<br />

Il riferimento è all’ipotesi contenuta<br />

nell’art.13, c. 3° della legge n.69/2005<br />

(perdita di efficacia del provvedimento<br />

cautelare emesso dal Presidente<br />

della Corte a seguito della<br />

convalida dell’arresto eseguito di iniziativa<br />

dalla Polizia giudiziaria).<br />

La Corte (Sez. VI, Ordinanza<br />

n.24640 del 28/4/2006 Cc. - Ariosa)<br />

9<br />

ha anche chiarito che: “l’unico rimedio<br />

per dedurre la violazione dell’art.<br />

13 della legge n. 69 del 2005 -<br />

che prescrive che il presidente della<br />

corte di appello, nel procedere alla<br />

convalida dell’arresto e dell’eventuale<br />

misura cautelare, debba<br />

provvedere entro quarantotto ore<br />

dalla ricezione del verbale di arresto<br />

all’audizione della persona arrestata<br />

- è il ricorso per cassazione ex<br />

art 719 c.p.p. e non già la richiesta<br />

di revoca della misura cautelare applicata.<br />

(Nell’affermare tale principio la Corte<br />

ha precisato che la revoca è proponibile<br />

sempre che siano venute<br />

meno o siano modificate le esigenze<br />

cautelari che hanno determinato l’applicazione<br />

della misura, fermo restando<br />

che deve trattarsi di sopravvenuta<br />

insussistenza delle esigenze<br />

cautelari, fondandosi l’ordinanza impositiva<br />

su un giudizio prognostico<br />

favorevole alla consegna). In merito<br />

al contenuto dell’ordinanza di convalida,<br />

la Sez. VI della S. C., con sentenza<br />

n. 42803 del 10/11/2005 Cc.<br />

ha affermato il principio che:<br />

“In tema di mandato di arresto europeo,<br />

l’ordinanza con la quale l’autorità<br />

giudiziaria italiana convalida<br />

l’arresto eseguito dalla Polizia giudiziaria<br />

deve essere motivata sia in<br />

ordine all’esigenza di garantire che<br />

la persona della quale è richiesta la<br />

consegna non si sottragga alla stessa,<br />

sia in relazione a quanto previsto<br />

dalle disposizioni del codice di<br />

procedura penale in materia di misure<br />

cautelari personali con alcune<br />

tassative eccezioni. Poiché tra tali<br />

eccezioni non è inclusa la disposizione<br />

di cui all’art.274, lettera b)<br />

c.p.p., sussiste l’obbligo di motivare<br />

la convalida in riferimento al pericolo<br />

di fuga.<br />

In relazione alla congruità della motivazione<br />

del mandato di arresto, la<br />

S. C., con la sentenza n.34355 del<br />

23/9/2005 della Sez. VI, ha affermato<br />

che:<br />

“Il presupposto della motivazione<br />

del cosiddetto “mandato di arresto<br />

europeo”, cui è subordinato l’acco-

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