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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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le è dovuto, come è dovuto l’intervento<br />

del personale sanitario, ma esso<br />

non è subordinato a quest’ultimo,<br />

bensì è contestuale, e tale contestualità<br />

deve esplicarsi attraverso una<br />

distinzione chiara dei rispettivi ambiti<br />

di intervento.<br />

Innanzitutto, poiché l’ordinanza del<br />

Sindaco concreta un’attività tipica di<br />

Polizia amministrativa di sua stretta<br />

competenza, alla Polizia municipale<br />

spetta certamente l’importante<br />

ruolo di vigilare sulla corretta esecuzione<br />

del provvedimento.<br />

L’esercizio di tale funzione principale<br />

rende necessario il suo coinvolgimento,<br />

al fine di presenziare la<br />

dinamica dell’intervento, e soprattutto<br />

di garantire che sia rispettata la<br />

persona umana nei suoi aspetti fisici<br />

e morali e nel diritto alla salute, a<br />

garanzia dei diritti previsti dalle norme<br />

costituzionali.<br />

Il personale della Polizia municipale<br />

svolge inoltre altre funzioni ausiliarie<br />

ed eventuali, come compiere<br />

attività di ricerca del malato perché<br />

il personale sanitario possa raggiungerlo,<br />

ed è deputato alla messa in<br />

opera di azioni coercitive solo quando<br />

è conclamata e persistente la determinazione<br />

di rifiuto o di opposizione<br />

del paziente.<br />

In realtà, ogni caso fa storia a sé: e<br />

spesso è il vigile urbano che esercita<br />

l’attività di mediazione con il paziente.<br />

Accade anche che questi si barrichi<br />

in casa ed apra soltanto al vigile che<br />

lo conosce, che ritiene suo amico perché<br />

lo sa ascoltare. Specie nei piccoli<br />

<strong>Comuni</strong>, la figura del vigile urbano è<br />

per i cittadini - e non da meno per<br />

l’ammalato - un punto di riferimento:<br />

il personale intervento di questi può rivelarsi<br />

allora sovente positivo.<br />

Al verificarsi di comportamenti del paziente<br />

che possano configurarsi come<br />

fattispecie penali, all’attività di Polizia<br />

amministrativa deve necessariamente<br />

affiancarsi l’attività preventiva e/o repressiva<br />

di pubblica sicurezza, e potranno<br />

pertanto essere chiamate in ausilio<br />

le Forze dell’ordine.<br />

Se poi, nel dare esecuzione all’ordi-<br />

nanza, nonostante ogni attenzione,<br />

per le reazioni inconsulte dell’ammalato,<br />

questi si procura o subisce<br />

delle lesioni, nessun addebito può<br />

essere mosso al personale operante,<br />

sia esso infermieristico o appartenente<br />

alla Polizia municipale, perché<br />

si è operato nell’adempimento<br />

di un dovere (articolo 51 c. p.)<br />

La Polizia municipale può essere<br />

chiamata a svolgere ulteriori compiti<br />

successivi al prelievo: il trasporto<br />

e la scorta.<br />

Il trasporto, di regola, deve avvenire<br />

su autoambulanza, ossia su un veicolo<br />

che sia attrezzato per il contenimento<br />

e per la cura del paziente,<br />

e dove questi non possa interferire,<br />

durante un’eventuale reazione, con<br />

la condotta di guida del conducente.<br />

Il trasporto su altro veicolo - meglio<br />

se di un parente, ma può essere<br />

quello della Polizia municipale - è<br />

opportuno solo quando il soggetto<br />

da ricoverare, pur consenziente, si<br />

rifiuti di salire sull’ambulanza.<br />

La scorta è generalmente richiesta, e<br />

a volte il personale sanitario richiede<br />

la presenza del vigile all’interno<br />

dell’ambulanza.<br />

Chi scrive non ritiene ortodosso che<br />

la Polizia municipale venga sistematicamente<br />

impiegata per accompagnare<br />

il malato o per scortare l’ambulanza<br />

che lo trasporta, al di fuori<br />

del territorio comunale. Tuttavia, persistendo<br />

un atteggiamento di rifiuto<br />

della cura, l’operazione è resa legittima<br />

ai sensi dello spirito che si desume<br />

dall’articolo 4 della Legge quadro<br />

sull’ordinamento della Polizia<br />

municipale, che tratta, tra l’altro, della<br />

regolamentazione dei servizi esterni<br />

al territorio.<br />

LA RECENTE<br />

GIURISPRUDENZA<br />

La questione delle competenze e delle<br />

responsabilità in materia di ricovero<br />

coatto dei malati di mente è da<br />

sempre oggetto di dispute molto accese<br />

tra gli interessati, le strutture sanitarie<br />

e le forze di Polizia. E questo<br />

28<br />

anche per l’apparente lacunosa definizione<br />

normativa degli ambiti di<br />

intervento in riferimento, in particolare,<br />

all’accompagnamento forzato<br />

del soggetto. Ma si discute anche sulle<br />

modalità di assistenza al paziente e<br />

sulla possibilità di trasportare l’utente<br />

con un mezzo sanitario con a bordo<br />

personale di Polizia e viceversa.<br />

Un caso è stato trattato dalla sentenza<br />

del Tar Sicilia, sezione Catania, n.<br />

799 del 6 maggio 2005.<br />

Un comune ha ordinato il ricovero<br />

coatto con prelevamento del malato<br />

a totale carico della struttura sanitaria<br />

coinvolta. Contro questo ordinanza<br />

l’Asl ha proposto ricorso al<br />

Tar, censurando l’illegittimità dell’atto<br />

perché invasivo della propria<br />

sfera di competenza.<br />

Il collegio, in parte accogliendo ed<br />

in parte rigettando ricorso, ha quindi<br />

analizzato la questione delle competenze<br />

ricostruendo anche il quadro<br />

normativo di riferimento.<br />

L’iniziativa in materia, specifica al<br />

Tar, spetta ovviamente all’autorità<br />

sanitaria che procede alla redazione<br />

della proposta di ricovero. Ai sensi<br />

della legge n. 833/1978, il sindaco,<br />

nella sua qualità di autorità sanitaria<br />

locale, dispone quindi, con ordinanza<br />

motivata, il provvedimento di trattamento<br />

obbligatorio.<br />

Nell’esecuzione di un’ordinanza di ricovero<br />

coatto, la presenza del personale<br />

sanitario è indispensabile per la<br />

tutela della salute del paziente, la cura<br />

della persona nonché il possibile recupero<br />

di un suo eventuale consenso.<br />

Quando è conclamata e persistente la<br />

determinazione di rifiuto, gli operatori<br />

sanitari possono richiedere l’uso della<br />

coazione fisica alla Polizia.<br />

Come evidenziato dalla prefettura di<br />

Ragusa, specifica la sentenza, la demarcazione<br />

delle competenze in materia<br />

deve sempre tener conto “della<br />

necessità della massima collaborazione<br />

in ordine agli adempimenti da<br />

espletare per l’esecuzione dell’ordinanza<br />

sindacale di adozione del trattamento<br />

sanitario obbligatorio, che si<br />

traduce nella necessità di azione congiunta<br />

e presenza contestuale degli<br />

operatori sanitari e di Polizia, sia pure

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