Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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le è dovuto, come è dovuto l’intervento<br />
del personale sanitario, ma esso<br />
non è subordinato a quest’ultimo,<br />
bensì è contestuale, e tale contestualità<br />
deve esplicarsi attraverso una<br />
distinzione chiara dei rispettivi ambiti<br />
di intervento.<br />
Innanzitutto, poiché l’ordinanza del<br />
Sindaco concreta un’attività tipica di<br />
Polizia amministrativa di sua stretta<br />
competenza, alla Polizia municipale<br />
spetta certamente l’importante<br />
ruolo di vigilare sulla corretta esecuzione<br />
del provvedimento.<br />
L’esercizio di tale funzione principale<br />
rende necessario il suo coinvolgimento,<br />
al fine di presenziare la<br />
dinamica dell’intervento, e soprattutto<br />
di garantire che sia rispettata la<br />
persona umana nei suoi aspetti fisici<br />
e morali e nel diritto alla salute, a<br />
garanzia dei diritti previsti dalle norme<br />
costituzionali.<br />
Il personale della Polizia municipale<br />
svolge inoltre altre funzioni ausiliarie<br />
ed eventuali, come compiere<br />
attività di ricerca del malato perché<br />
il personale sanitario possa raggiungerlo,<br />
ed è deputato alla messa in<br />
opera di azioni coercitive solo quando<br />
è conclamata e persistente la determinazione<br />
di rifiuto o di opposizione<br />
del paziente.<br />
In realtà, ogni caso fa storia a sé: e<br />
spesso è il vigile urbano che esercita<br />
l’attività di mediazione con il paziente.<br />
Accade anche che questi si barrichi<br />
in casa ed apra soltanto al vigile che<br />
lo conosce, che ritiene suo amico perché<br />
lo sa ascoltare. Specie nei piccoli<br />
<strong>Comuni</strong>, la figura del vigile urbano è<br />
per i cittadini - e non da meno per<br />
l’ammalato - un punto di riferimento:<br />
il personale intervento di questi può rivelarsi<br />
allora sovente positivo.<br />
Al verificarsi di comportamenti del paziente<br />
che possano configurarsi come<br />
fattispecie penali, all’attività di Polizia<br />
amministrativa deve necessariamente<br />
affiancarsi l’attività preventiva e/o repressiva<br />
di pubblica sicurezza, e potranno<br />
pertanto essere chiamate in ausilio<br />
le Forze dell’ordine.<br />
Se poi, nel dare esecuzione all’ordi-<br />
nanza, nonostante ogni attenzione,<br />
per le reazioni inconsulte dell’ammalato,<br />
questi si procura o subisce<br />
delle lesioni, nessun addebito può<br />
essere mosso al personale operante,<br />
sia esso infermieristico o appartenente<br />
alla Polizia municipale, perché<br />
si è operato nell’adempimento<br />
di un dovere (articolo 51 c. p.)<br />
La Polizia municipale può essere<br />
chiamata a svolgere ulteriori compiti<br />
successivi al prelievo: il trasporto<br />
e la scorta.<br />
Il trasporto, di regola, deve avvenire<br />
su autoambulanza, ossia su un veicolo<br />
che sia attrezzato per il contenimento<br />
e per la cura del paziente,<br />
e dove questi non possa interferire,<br />
durante un’eventuale reazione, con<br />
la condotta di guida del conducente.<br />
Il trasporto su altro veicolo - meglio<br />
se di un parente, ma può essere<br />
quello della Polizia municipale - è<br />
opportuno solo quando il soggetto<br />
da ricoverare, pur consenziente, si<br />
rifiuti di salire sull’ambulanza.<br />
La scorta è generalmente richiesta, e<br />
a volte il personale sanitario richiede<br />
la presenza del vigile all’interno<br />
dell’ambulanza.<br />
Chi scrive non ritiene ortodosso che<br />
la Polizia municipale venga sistematicamente<br />
impiegata per accompagnare<br />
il malato o per scortare l’ambulanza<br />
che lo trasporta, al di fuori<br />
del territorio comunale. Tuttavia, persistendo<br />
un atteggiamento di rifiuto<br />
della cura, l’operazione è resa legittima<br />
ai sensi dello spirito che si desume<br />
dall’articolo 4 della Legge quadro<br />
sull’ordinamento della Polizia<br />
municipale, che tratta, tra l’altro, della<br />
regolamentazione dei servizi esterni<br />
al territorio.<br />
LA RECENTE<br />
GIURISPRUDENZA<br />
La questione delle competenze e delle<br />
responsabilità in materia di ricovero<br />
coatto dei malati di mente è da<br />
sempre oggetto di dispute molto accese<br />
tra gli interessati, le strutture sanitarie<br />
e le forze di Polizia. E questo<br />
28<br />
anche per l’apparente lacunosa definizione<br />
normativa degli ambiti di<br />
intervento in riferimento, in particolare,<br />
all’accompagnamento forzato<br />
del soggetto. Ma si discute anche sulle<br />
modalità di assistenza al paziente e<br />
sulla possibilità di trasportare l’utente<br />
con un mezzo sanitario con a bordo<br />
personale di Polizia e viceversa.<br />
Un caso è stato trattato dalla sentenza<br />
del Tar Sicilia, sezione Catania, n.<br />
799 del 6 maggio 2005.<br />
Un comune ha ordinato il ricovero<br />
coatto con prelevamento del malato<br />
a totale carico della struttura sanitaria<br />
coinvolta. Contro questo ordinanza<br />
l’Asl ha proposto ricorso al<br />
Tar, censurando l’illegittimità dell’atto<br />
perché invasivo della propria<br />
sfera di competenza.<br />
Il collegio, in parte accogliendo ed<br />
in parte rigettando ricorso, ha quindi<br />
analizzato la questione delle competenze<br />
ricostruendo anche il quadro<br />
normativo di riferimento.<br />
L’iniziativa in materia, specifica al<br />
Tar, spetta ovviamente all’autorità<br />
sanitaria che procede alla redazione<br />
della proposta di ricovero. Ai sensi<br />
della legge n. 833/1978, il sindaco,<br />
nella sua qualità di autorità sanitaria<br />
locale, dispone quindi, con ordinanza<br />
motivata, il provvedimento di trattamento<br />
obbligatorio.<br />
Nell’esecuzione di un’ordinanza di ricovero<br />
coatto, la presenza del personale<br />
sanitario è indispensabile per la<br />
tutela della salute del paziente, la cura<br />
della persona nonché il possibile recupero<br />
di un suo eventuale consenso.<br />
Quando è conclamata e persistente la<br />
determinazione di rifiuto, gli operatori<br />
sanitari possono richiedere l’uso della<br />
coazione fisica alla Polizia.<br />
Come evidenziato dalla prefettura di<br />
Ragusa, specifica la sentenza, la demarcazione<br />
delle competenze in materia<br />
deve sempre tener conto “della<br />
necessità della massima collaborazione<br />
in ordine agli adempimenti da<br />
espletare per l’esecuzione dell’ordinanza<br />
sindacale di adozione del trattamento<br />
sanitario obbligatorio, che si<br />
traduce nella necessità di azione congiunta<br />
e presenza contestuale degli<br />
operatori sanitari e di Polizia, sia pure