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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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di merito, anche autorevoli, si trova<br />

veramente di tutto, anche la singolare<br />

interpretazione che la qualifica di<br />

Polizia giudiziaria sarebbe legata non<br />

già all’orario di servizio, ma al contenuto<br />

del “foglio di servizio”, cioè del<br />

mansionario del giorno dell’operatore<br />

di Polizia municipale; tesi fatta propria<br />

dalla Corte di Appello di Roma e<br />

poi…fatta a pezzi (anche se con argomentazioni<br />

non proprio stratosferiche,<br />

dalla Corte di Cassazione).<br />

Mi permetto, dunque, di invitarvi a<br />

leggere integralmente il testo della motivazione.<br />

Potrete convenire con me che, per trovare<br />

indirizzi interpretativi, è un dovere<br />

culturale ed operativo quello di<br />

non affidarsi alle pronunce di Giudici<br />

che non siano quelli ai quali la Legge<br />

di Ordinamento Giudiziario affida i<br />

compiti che ho più sopra virgolettato.<br />

IN FATTO E DIRITTO<br />

Con sentenza del 21 febbraio 2001. il<br />

Tribunale di Rieti/Poggio Mirteto dichiarava<br />

F, B. colpevole del reato<br />

ascrittogli - perché in più occasioni<br />

aveva minacciato il vigile urbano terze<br />

persone, al fine di fargli omettere<br />

atti del suo ufficio nella propria azienda<br />

- e lo condannava, con le attenuanti<br />

generiche, alla pena di quattro<br />

mesi e dieci giorni di reclusione.<br />

Contro tale decisione proponeva appello<br />

l’imputato, chiedendo di essere<br />

assolto per insussistenza del fatto o<br />

dell’elemento psicologico, quanto meno<br />

ai sensi dell’art. 530 c.2 c.p.p., e,<br />

in via subordinata, che la pena irrogatagli<br />

in primo grado fosse diminuita.<br />

A seguito del giudizio di appello la<br />

Corte d’appello di Roma con sentenza<br />

30 gennaio 2002 n.839 riformava<br />

la decisione di primo grado, riqualificando<br />

giuridicamente il fatto come minaccia<br />

grave e determinando la pena,<br />

con le attenuanti generiche già concesse,<br />

in venti giorni di reclusione.<br />

Avverso la suddetta sentenza ha proposto<br />

ricorso per cassazione, chiedendone<br />

l’annullamento per il seguente<br />

motivo:<br />

•inosservanza o erronea applicazione<br />

degli artt.57 c.2 lett. b)330,347 c.p.p.<br />

e 4 u.c. L.1985 n.47 perché la sen-<br />

tenza impugnata ha ritenuto che, essendosi<br />

il Vigile Urbano recato presso<br />

l’azienda dell’Imputato per il controllo<br />

degli scarichi di acque reflue, fosse<br />

fuori del compito da lui assunto rivolgere<br />

domande all’interessato in ordine<br />

alla presenza di alcuni scavi e alla<br />

mancanza del prescritto cartello -, in<br />

contrasto con la regola posta con le<br />

norme sopra indicate, per cui i vigili<br />

comunali e provinciali sono agenti di<br />

Polizia giudiziaria non solo nei limiti<br />

del servizio cui sono destinati e secondo<br />

le rispettive attribuzioni, (art.57<br />

u.c. c.p.p.), ma quando sono in servizio,<br />

cioè durante l’orario di servizio.<br />

L’impugnazione è fondata.<br />

L’art. 57 c.2 lett. b) c. p. p., attribuisce<br />

alle guardie delle province e dei comuni<br />

quando sono in servizio, nell’ambito<br />

territoriale dell’ente di appartenenza,<br />

la qualifica di agenti di<br />

Polizia giudiziaria, la quale, per correlazione<br />

degli artt.55, 330 e 347<br />

c.p.p., comporta che gli stessi devono<br />

prendere notizia dei reati anche di<br />

propria iniziativa, impedire che vengano<br />

portati a conseguenze ulteriori,<br />

ricercarne gli autori, compiere gli atti<br />

necessari a raccogliere le fonti di prova<br />

e raccogliere quant’altro possa servire<br />

per l’applicazione della legge penale<br />

e, quindi, riferire senza ritardo al<br />

pubblico ministero per iscritto gli<br />

estremi essenziali del fatto e gli altri<br />

elementi raccolti, indicando le fonti di<br />

prova e le attività compiute, delle quali<br />

trasmettono la documentazione. Nel<br />

quadro generale dei poteri-doveri inerenti<br />

alla funzione della Polizia giudiziaria<br />

si inseriscono quelli conferiti<br />

dalla L. 28 febbraio 1985 n.47, recante<br />

norme in materia di controllo<br />

dell’attività urbanistico-edilizia, che<br />

all’art.4, concernente la vigilanza sulla<br />

predetta attività, assegna agli ufficiali<br />

e agenti di Polizia giudiziaria la<br />

funzione di assicurare nei luoghi in cui<br />

si realizzano le opere l’esibizione della<br />

concessione e l’esposizione del prescritto<br />

cartello e di dare alle autorità<br />

giudiziaria e amministrativa (sindaco<br />

e presidente della giunta regionale)<br />

immediata comunicazione dei casi di<br />

presunta violazione urbanistico-edilizia.<br />

In base a queste disposizioni il vigile<br />

urbano in servizio svolge nel territorio<br />

comunale la funzione di agente<br />

di Polizia giudiziaria (Cass., Sez. 1^,<br />

97<br />

9 maggio 1995 n.8281, ric. Macrì)<br />

esercitando nella loro pienezza i compiti<br />

inerenti a tale funzione, indipendentemente<br />

dai limiti del servizio che<br />

gli sia stato specificamente assegnato.<br />

Legittimamente, pertanto, il vigile urbano<br />

che, trovandosi ad espletare un<br />

controllo sulla regolarità degli scarichi<br />

delle acque reflue, rileva nel recinto<br />

dell’azienda l’esistenza di scavi in corso,<br />

svolge indagini sulla natura edilizia<br />

di detti scavi prendendo atto dell’inesistenza<br />

dei prescritti cartelli, in<br />

quanto la sua qualifica di agente di<br />

p.g. ed i compiti assegnatigli dall’art.4<br />

L. n.4/85 gli impongono di registrare<br />

l’attività urbanisticamente rilevante in<br />

corso di esecuzione e di denunciare<br />

le presunte violazioni, anche se questo<br />

non rientra nei limiti del servizio<br />

che ne ha determinato l’intervento (cfr.<br />

Cass., Sez. 6^, 6 maggio 1983 n.7974,<br />

ric. Notarangelo). Gli atti di controllo<br />

della legittimità dell’attività urbanistico<br />

edilizia e degli adempimenti di natura<br />

amministrativa ad essa pertinenti<br />

costituiscono atti dell’ufficio del vigile<br />

urbano nel senso indicato dall’art.336<br />

c.p., per cui si rende colpevole<br />

del reato previsto da questa norma<br />

chiunque gli usa violenza o minaccia<br />

per costringerlo a omettere tale<br />

attività. Nella fattispecie concreta il<br />

riferimento della minaccia di morte<br />

proferita dal ricorrente all’intervento<br />

di controllo del vigile urbano è contenuto<br />

nell’espressione se non ti fai i fatti<br />

tuoi, da lui rivolta al pubblico ufficiale<br />

allorché questi aveva iniziato a<br />

porgli domande in ordine agli scavi in<br />

corso all’interno dell’azienda e al rilievo<br />

dell’inesistenza dei cartelli prescritti,<br />

per cui non v’è dubbio che la<br />

minaccia non possa considerarsi nella<br />

vicenda reato autonomo, ma sia elemento<br />

costitutivo del reato di resistenza<br />

a pubblico ufficiale, secondo la<br />

qualificazione giuridica esattamente<br />

data al fatto dal Giudice di primo grado.<br />

La concessione delle attenuanti generiche<br />

determina la riduzione del<br />

massimo edittale ai fini del calcolo del<br />

periodo prescrittivo, che si riduce, pertanto,<br />

con le interruzioni, a un massimo<br />

di sette anni e sei mesi, decorsi il<br />

15 giugno 2002, per cui la sentenza<br />

impugnata dev’essere annullata per<br />

l’estinzione del reato in dipendenza<br />

della causa suddetta.

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