Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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Con circolare la n. 3603/C del 28 settembre<br />
2006, il Ministero dello Sviluppo<br />
Economico ha precisato che “Per effetto<br />
della soppressione del Registro degli<br />
esercenti il commercio per l’attività<br />
di somministrazione di alimenti e bevande,<br />
deve ritenersi soppresso anche<br />
il requisito del superamento degli esami<br />
presso le Camere di commercio previsto<br />
dall’art. 2, comma 2, lettera c), ultimo<br />
periodo, della citata legge n. 287,<br />
direttamente finalizzato all’iscrizione.<br />
Con riferimento a quanto precisato, si<br />
richiama il parere della scrivente 1 agosto<br />
2006, n. 7084, in risposta ad un<br />
quesito dell’Unioncamere, con il quale,<br />
riguardo alle problematiche relative<br />
al periodo transitorio, si è ritenuto, al fine<br />
di non pregiudicare gli interessi e le<br />
aspettative dei cittadini che hanno presentato<br />
istanza presso le Camere di<br />
commercio in data antecedente al 4 luglio<br />
2006, che i relativi esami possano<br />
essere svolti e che il superamento dei<br />
medesimi possa essere ritenuto valido<br />
ai limitati fini del riconoscimento del requisito<br />
professionale per l’avvio dell’attività<br />
di somministrazione di alimenti e<br />
bevande”.<br />
Nella richiamata circolare il Ministero<br />
fornisce, inoltre importanti delucidazioni<br />
in merito al requisito della pratica<br />
commerciale, ovvero l’avere “prestato<br />
servizio, per almeno due anni negli<br />
ultimi cinque, presso imprese esercenti<br />
attività di somministrazione di alimenti<br />
e bevande, in qualità dipendenti<br />
qualificati addetti alla somministrazione,<br />
alla produzione o all’amministrazione<br />
o, se trattasi di coniuge, parente<br />
o affine entro il terzo grado dell’imprenditore,<br />
in qualità di coadiutore”<br />
(cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo,<br />
della legge n. 287).<br />
Questo requisito, sostiene il Ministero,<br />
può essere ritenuto valido ai fini della<br />
dimostrazione del possesso della qualificazione<br />
professionale, analogamente<br />
a quanto già previsto ai fini dell’avvio<br />
dell’attività di vendita nel settore<br />
alimentare dal d. lgs. n. 114 (cfr.<br />
art. 5, comma 5, lett. b).<br />
Gli interessati, oltre al requisito professionale,<br />
devono essere in possesso<br />
anche dei requisiti morali, previsti dall’art.2,<br />
comma 4, della legge n.<br />
287/91.<br />
I requisiti di onorabilità, prima verificati<br />
dalle Camere di Commercio, de-<br />
vono ora essere autocertificati dagli interessati<br />
con le modalità indicate dal<br />
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed<br />
in particolare dagli artt. 38, 46 e 47.<br />
“Allo stato attuale, infatti, nel caso di<br />
avvio di attività di somministrazione di<br />
alimenti e bevande, il possesso dei requisiti<br />
professionali e di onorabilità<br />
previsti può essere comprovato con dichiarazioni<br />
sottoscritte dal soggetto interessato,<br />
ferme restando in capo al<br />
Comune, competente per territorio, le<br />
opportune verifiche nei termini e secondo<br />
le modalità previste dalle norme<br />
vigenti”.<br />
5. Art. 3, comma 1, lettera b) - Distanze<br />
minime<br />
Il comma 1 lettera b) dell’art.3 del d.l<br />
266/200 dispone inoltre che le attività<br />
di commercio e di somministrazione<br />
di alimenti e bevande siano svolte senza<br />
dover rispettare distanze minime<br />
obbligatorie.<br />
Questo limite è stato eliminato dalla<br />
legislazione nazionale ma può sopravvivere<br />
in disposizioni legislative<br />
regionali e regolamentari dei comuni<br />
che dovranno comunque adeguarsi<br />
entro il 1 gennaio 2007.<br />
Si rammenta, ad esempio, che la regione<br />
Lombardia, al punto 7.1 della<br />
Deliberazione della Giunta Regionale<br />
17/5/2004 n. VII/17516, recante<br />
“Indirizzi generali per il rilascio da<br />
parte dei comuni delle autorizzazioni<br />
relative alle attività di somministrazione<br />
di alimenti e bevande in attuazione<br />
della LR n. 30 del 24 dicembre<br />
2003” prevede che “I criteri comunali<br />
di cui all’articolo 9 della l.r. n. 30<br />
del 2003, previo parere della Commissione<br />
di cui all’articolo 20 della l.r.<br />
n. 30 del 2003, potranno prevedere limiti<br />
di distanza per esercizi di somministrazione<br />
solo a fronte di motivata<br />
esigenza volta ad evitare addensamenti<br />
di traffico, di disturbo alla quiete<br />
o alla sicurezza pubblica o simili e<br />
comunque non allo scopo di limitare<br />
la concorrenza”.<br />
L’obbligo di rispettare delle distanze<br />
minime obbligatorie è previsto nella<br />
maggioranza dei comuni per le attività<br />
di estetista che, come detto sopra, non<br />
rientrano nell’ambito di applicazione<br />
del decreto legge in argomento.<br />
62<br />
6. Art. 3, comma 1, lettera c) - Limitazioni<br />
quantitative<br />
L’art.3, comma 1, lettera c) elimina ogni<br />
limite quantitativo all’assortimento merceologico<br />
offerto negli esercizi commerciali,<br />
fatta salva - come precisato<br />
dalla legge di conversione - la distinzione<br />
tra settore alimentare e non alimentare.<br />
Questo limite è stato già superato per il<br />
commercio su aree private con il d.lgs<br />
n. 114/98 che ha previsto la possibilità<br />
per i commercianti di porre in vendita<br />
nel medesimo esercizio tutta la gamma<br />
dei prodotti alimentari e non alimentari.<br />
La fraseologia utilizzata dal legislatore<br />
è però ambigua in quanto specifica<br />
che viene eliminata ogni “limitazione<br />
quantitativa di assortimento merceologico”.<br />
Se il termine “limitazione<br />
quantitativa” viene letto estrapolandolo<br />
dal contesto, si tratta solo di eventuali<br />
limiti di quantità che non risultano essere<br />
attualmente imposti nella legislazione<br />
nazionale.<br />
Se invece il termine “limitazione quantitativa”<br />
viene letto unitamente a quello<br />
“di assortimento merceologico” e per<br />
“esercizi commerciali” si intendono tutte<br />
le attività commerciali che si svolgono<br />
su aree private e pubbliche (3) , si potrebbe<br />
sostenere che il limite rimosso<br />
concerne il numero delle merceologie<br />
che possono essere poste in vendita. Il<br />
Ministero dello Sviluppo Economico<br />
nella citata circolare n.3603/06, ha però<br />
precisato che la disposizione deve intendersi<br />
riferita agli esercizi di vendita<br />
in sede fissa e che non comporta conseguenze<br />
sulla programmazione del territorio<br />
nel caso di esercizio dell’attività<br />
sulle aree pubbliche. “Il principio introdotto<br />
intende impedire che all’interno<br />
del settore alimentare o non alimentare<br />
siano posti obblighi, riserve o<br />
limitazioni con riferimento ai prodotti<br />
esitabili, fatto salvo, ovviamente, il rispetto,<br />
ove sussistano, dei requisiti igienico<br />
sanitari previsti. La prescrizione va<br />
riferita, quindi, anche ai casi di eventuale<br />
programmazione territoriale caratterizzata<br />
dalla previsione di ulteriori<br />
suddivisioni all’interno del settore merceologico<br />
alimentare o non alimentare,<br />
(3) Si rammenta che il d.lgs n. 114/98, cui occorre fare<br />
riferimento per individuare le attività commerciali<br />
che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3<br />
del decreto legge n.223/206