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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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Con circolare la n. 3603/C del 28 settembre<br />

2006, il Ministero dello Sviluppo<br />

Economico ha precisato che “Per effetto<br />

della soppressione del Registro degli<br />

esercenti il commercio per l’attività<br />

di somministrazione di alimenti e bevande,<br />

deve ritenersi soppresso anche<br />

il requisito del superamento degli esami<br />

presso le Camere di commercio previsto<br />

dall’art. 2, comma 2, lettera c), ultimo<br />

periodo, della citata legge n. 287,<br />

direttamente finalizzato all’iscrizione.<br />

Con riferimento a quanto precisato, si<br />

richiama il parere della scrivente 1 agosto<br />

2006, n. 7084, in risposta ad un<br />

quesito dell’Unioncamere, con il quale,<br />

riguardo alle problematiche relative<br />

al periodo transitorio, si è ritenuto, al fine<br />

di non pregiudicare gli interessi e le<br />

aspettative dei cittadini che hanno presentato<br />

istanza presso le Camere di<br />

commercio in data antecedente al 4 luglio<br />

2006, che i relativi esami possano<br />

essere svolti e che il superamento dei<br />

medesimi possa essere ritenuto valido<br />

ai limitati fini del riconoscimento del requisito<br />

professionale per l’avvio dell’attività<br />

di somministrazione di alimenti e<br />

bevande”.<br />

Nella richiamata circolare il Ministero<br />

fornisce, inoltre importanti delucidazioni<br />

in merito al requisito della pratica<br />

commerciale, ovvero l’avere “prestato<br />

servizio, per almeno due anni negli<br />

ultimi cinque, presso imprese esercenti<br />

attività di somministrazione di alimenti<br />

e bevande, in qualità dipendenti<br />

qualificati addetti alla somministrazione,<br />

alla produzione o all’amministrazione<br />

o, se trattasi di coniuge, parente<br />

o affine entro il terzo grado dell’imprenditore,<br />

in qualità di coadiutore”<br />

(cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo,<br />

della legge n. 287).<br />

Questo requisito, sostiene il Ministero,<br />

può essere ritenuto valido ai fini della<br />

dimostrazione del possesso della qualificazione<br />

professionale, analogamente<br />

a quanto già previsto ai fini dell’avvio<br />

dell’attività di vendita nel settore<br />

alimentare dal d. lgs. n. 114 (cfr.<br />

art. 5, comma 5, lett. b).<br />

Gli interessati, oltre al requisito professionale,<br />

devono essere in possesso<br />

anche dei requisiti morali, previsti dall’art.2,<br />

comma 4, della legge n.<br />

287/91.<br />

I requisiti di onorabilità, prima verificati<br />

dalle Camere di Commercio, de-<br />

vono ora essere autocertificati dagli interessati<br />

con le modalità indicate dal<br />

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed<br />

in particolare dagli artt. 38, 46 e 47.<br />

“Allo stato attuale, infatti, nel caso di<br />

avvio di attività di somministrazione di<br />

alimenti e bevande, il possesso dei requisiti<br />

professionali e di onorabilità<br />

previsti può essere comprovato con dichiarazioni<br />

sottoscritte dal soggetto interessato,<br />

ferme restando in capo al<br />

Comune, competente per territorio, le<br />

opportune verifiche nei termini e secondo<br />

le modalità previste dalle norme<br />

vigenti”.<br />

5. Art. 3, comma 1, lettera b) - Distanze<br />

minime<br />

Il comma 1 lettera b) dell’art.3 del d.l<br />

266/200 dispone inoltre che le attività<br />

di commercio e di somministrazione<br />

di alimenti e bevande siano svolte senza<br />

dover rispettare distanze minime<br />

obbligatorie.<br />

Questo limite è stato eliminato dalla<br />

legislazione nazionale ma può sopravvivere<br />

in disposizioni legislative<br />

regionali e regolamentari dei comuni<br />

che dovranno comunque adeguarsi<br />

entro il 1 gennaio 2007.<br />

Si rammenta, ad esempio, che la regione<br />

Lombardia, al punto 7.1 della<br />

Deliberazione della Giunta Regionale<br />

17/5/2004 n. VII/17516, recante<br />

“Indirizzi generali per il rilascio da<br />

parte dei comuni delle autorizzazioni<br />

relative alle attività di somministrazione<br />

di alimenti e bevande in attuazione<br />

della LR n. 30 del 24 dicembre<br />

2003” prevede che “I criteri comunali<br />

di cui all’articolo 9 della l.r. n. 30<br />

del 2003, previo parere della Commissione<br />

di cui all’articolo 20 della l.r.<br />

n. 30 del 2003, potranno prevedere limiti<br />

di distanza per esercizi di somministrazione<br />

solo a fronte di motivata<br />

esigenza volta ad evitare addensamenti<br />

di traffico, di disturbo alla quiete<br />

o alla sicurezza pubblica o simili e<br />

comunque non allo scopo di limitare<br />

la concorrenza”.<br />

L’obbligo di rispettare delle distanze<br />

minime obbligatorie è previsto nella<br />

maggioranza dei comuni per le attività<br />

di estetista che, come detto sopra, non<br />

rientrano nell’ambito di applicazione<br />

del decreto legge in argomento.<br />

62<br />

6. Art. 3, comma 1, lettera c) - Limitazioni<br />

quantitative<br />

L’art.3, comma 1, lettera c) elimina ogni<br />

limite quantitativo all’assortimento merceologico<br />

offerto negli esercizi commerciali,<br />

fatta salva - come precisato<br />

dalla legge di conversione - la distinzione<br />

tra settore alimentare e non alimentare.<br />

Questo limite è stato già superato per il<br />

commercio su aree private con il d.lgs<br />

n. 114/98 che ha previsto la possibilità<br />

per i commercianti di porre in vendita<br />

nel medesimo esercizio tutta la gamma<br />

dei prodotti alimentari e non alimentari.<br />

La fraseologia utilizzata dal legislatore<br />

è però ambigua in quanto specifica<br />

che viene eliminata ogni “limitazione<br />

quantitativa di assortimento merceologico”.<br />

Se il termine “limitazione<br />

quantitativa” viene letto estrapolandolo<br />

dal contesto, si tratta solo di eventuali<br />

limiti di quantità che non risultano essere<br />

attualmente imposti nella legislazione<br />

nazionale.<br />

Se invece il termine “limitazione quantitativa”<br />

viene letto unitamente a quello<br />

“di assortimento merceologico” e per<br />

“esercizi commerciali” si intendono tutte<br />

le attività commerciali che si svolgono<br />

su aree private e pubbliche (3) , si potrebbe<br />

sostenere che il limite rimosso<br />

concerne il numero delle merceologie<br />

che possono essere poste in vendita. Il<br />

Ministero dello Sviluppo Economico<br />

nella citata circolare n.3603/06, ha però<br />

precisato che la disposizione deve intendersi<br />

riferita agli esercizi di vendita<br />

in sede fissa e che non comporta conseguenze<br />

sulla programmazione del territorio<br />

nel caso di esercizio dell’attività<br />

sulle aree pubbliche. “Il principio introdotto<br />

intende impedire che all’interno<br />

del settore alimentare o non alimentare<br />

siano posti obblighi, riserve o<br />

limitazioni con riferimento ai prodotti<br />

esitabili, fatto salvo, ovviamente, il rispetto,<br />

ove sussistano, dei requisiti igienico<br />

sanitari previsti. La prescrizione va<br />

riferita, quindi, anche ai casi di eventuale<br />

programmazione territoriale caratterizzata<br />

dalla previsione di ulteriori<br />

suddivisioni all’interno del settore merceologico<br />

alimentare o non alimentare,<br />

(3) Si rammenta che il d.lgs n. 114/98, cui occorre fare<br />

riferimento per individuare le attività commerciali<br />

che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3<br />

del decreto legge n.223/206

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