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PSR 2003-2005 - Dronet

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Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 27 agosto <strong>2003</strong> 73A tale scopo è in atto un processo di revisione dei parametri di aggiustamento dellaquota capitaria per la ripartizione del fondo sanitario regionale alle aziende sanitarie,con un meccanismo di risk-adjustment che rifletta l’utilizzo di indicatori deibisogni sia sanitari che socio economici della popolazione.In tal modo l’allocazione delle risorse può riflettere le caratteristiche delle popolazioniche sono maggiormente associate ai bisogni di assistenza.C) IL FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE EROGATRICI.Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, il D.lgs. n. 229/99 stabilisce che lestrutture erogatrici siano finanziate secondo un ammontare globale, predefinito negliaccordi contrattuali stipulati con gli acquirenti delle prestazioni. Nella composizionedell’ammontare globale predefinito possono rientrare due componenti: l’insiemedelle attività remunerate a tariffa e le attività correlate a funzioni ritenute strategichedalla programmazione regionale. Queste ultime, definite come funzioni assistenziali,non dovrebbero essere remunerate sulla base di tariffe specifiche per prestazione,ma sulla base del costo standard del programma di assistenza, che definiscei contenuti assistenziali specifici della funzione strategica. La funzione assistenzialeè quindi un insieme di prestazioni che coinvolge in parte, in qualità di erogatore,anche l’ospedale e che la regione decide di remunerare secondo un programmaassistenziale non parcellizzato.Tale sistema di remunerazione è stato concepito per conseguire due obiettivi prioritari:• l’incremento dell’efficienza tecnico-organizzativa delle strutture ospedaliere; infatti,la predeterminazione della tariffa comporta per il produttore un forteincentivo a contenere i costi di produzione delle prestazioni soprattutto attraversol’eliminazione delle giornate di degenza non appropriate;• fornire alle Regioni un potente strumento per orientare la rete dell’offerta infunzione dei propri obiettivi programmati; infatti, la capacità di individuare, attraversol’utilizzo della classificazione DRGs, le specifiche tipologie di prestazionierogate ed i relativi volumi, nonché di individuare gli erogatori presso i qualideterminare il costo standard di produzione delle prestazioni (che, ai sensi delD.M. 15 aprile 1994 e dell’art. 8-sexies del D.lgs. 229/99, costituisce la base per ladeterminazione delle tariffe) offre alla Regione la possibilità di incentivare o disincentivareselettivamente determinate aree di attività, in coerenza con le esigenzeprioritarie individuate dal proprio disegno programmatico e con i criteri di efficaciae di appropriatezza definiti dalla stessa programmazione regionale.Il principale effetto distorsivo atteso con l’introduzione di un sistema di remunerazionea prestazione, l’aumento dei volumi delle prestazioni prodotte, è stato efficacementecontrastato nelle regioni che hanno impiantato un’adeguata funzione di controllodell’uso appropriato dell’ospedale e strumenti di regolazione a cominciaredagli accordi contrattuali.Pertanto, la remunerazione degli erogatori non è più rappresentata semplicementedall’insieme delle tariffe, il cui ammontare può variare in funzione dellacapacità produttiva del singolo erogatore e della sua capacità di attrarre pazienti,ma si configura come «un ammontare globale pre-definito», già conosciuto, quindi,dall’erogatore all’inizio dell’esercizio. Pertanto, gli elementi pro-concorrenziali introdottidal D.lgs. 502/92 sono ridimensionati a favore della funzione programmatoriaregionale.Nella composizione dell’ammontare globale predefinito possono rientrare due componenti:l’insieme delle attività remunerate a tariffa e le attività correlate a funzioniritenute strategiche dalla programmazione regionale: queste ultime attività non dovrebberoessere remunerate sulla base di tariffe specifiche per prestazione ma sullabase del costo standard del programma di assistenza, che definisce i contenuti assistenzialispecifici della funzione strategica.Questa rilevante novità introdotta dal D.lgs. 229/99, il finanziamento delle funzionistrategiche è finalizzato al perseguimento di due obiettivi: la tutela di alcuni servizistrategici, la cui disponibilità non può essere subordinata ai volumi di attività effettivamenteerogati; la continuità assistenziale ed il superamento della frammentarietàdell’assistenza, che è inevitabilmente associata al pagamento a prestazione.Le funzioni assistenziali finanziabili secondo i costi standard di produzione sonoraggruppabili in due categorie:

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