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DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA

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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />

• screening ergo-oftalmologico, effettuato a cura del Medico Competente, eventualmente con<br />

l’ausilio di un orto-analizzatore (Ergovision); ha la finalità di verificare: l’acuità visiva/rifrazione<br />

(emmetropia, ametropie, adeguatezza della correzione in uso); la motilità e la convergenza<br />

oculare (capacità dei due occhi di lavorare assieme in modo coordinato, in particolare per la<br />

messa a fuoco nell’impegno visivo ravvicinato); la visione binoculare (forie, fusione, stereopsi);<br />

la visione dei colori (l’importanza della cui adeguatezza è da correlare alla natura del compito<br />

visivo); la visione dei contrasti e mesopica (in rapporto alle condizioni illuminotecniche<br />

dell’ambiente e/o dello schermo); l’eventuale presenza di sintomi e/o segni compatibili con<br />

un’astenopia occupazionale (“sindrome causata da noxae occupazionali in grado di concorrere<br />

a determinare, anche in rapporto alle caratteristiche oftalmologiche del lavoratore, un disagio<br />

alla visione, che si manifesta con un insieme di sintomi e segni in prevalenza oculari e visivi, ma<br />

anche generali”), valutabile mediante l’utilizzo di questionario standardizzato (disponibile al<br />

seguente URL: http://fad.saepe.it/approfondimenti/1-_Linee_Guida_VDT_SIMLII.1.pdf).<br />

• esame clinico oftalmologico di secondo livello, ovvero visita specialistica oculistica, da<br />

richiedere nei seguenti casi selezionati: necessità di una diagnosi o di una terapia; rilievo di<br />

aspetti anamnestici significativi (ad es. disturbi pregressi della motilità oculare; alterazioni<br />

recidivanti e/o croniche a carico degli annessi e della superficie oculare quali cataratta,<br />

glaucoma, uso abituale di lenti a contatto correttive, etc.; riscontro in anamnesi familiare o<br />

patologica di alterazioni rilevanti per patologia oculare); sintomi e/o segni di astenopia<br />

(significativa presenza di almeno due sintomi astenopici non occasionali e correlati con il lavoro);<br />

evidenza di alterazioni significative (ad es. ametropie elevate = miopia superiore a -6D anche in<br />

un solo occhio, ipermetropia superiore a +3D anche in un solo occhio, astigmatismo superiore a<br />

2D cil anche in un solo occhio; valori refrattometrici significativamente diversi dalla correzione<br />

in uso = valore sferico o cilindrico che si discosti di 1.00 D o più rispetto alla correzione in uso;<br />

asse dell’astigmatismo diverso di almeno 15 gradi dalla correzione in uso); eteroforie; assenza<br />

di stereopsi; deficit di convergenza (punto prossimo di convergenza non misurabile); variazioni<br />

di senso cromatico rispetto a controlli precedenti.<br />

7.4.3.5 Screening visivo<br />

A prescindere dall’utilizzo o meno di attrezzature munite di videoterminali, si raccomanda<br />

l’esecuzione in tutti i lavoratori di uno screening visivo di base, in assunzione e poi orientativamente<br />

ogni 5 anni. Tale screening dovrà comprendere almeno la valutazione dell’acuità visiva per lontano<br />

e per vicino, eventualmente completata da esame della stereopsi (Lang test) e del senso cromatico<br />

(test di Ishihara).<br />

La predetta raccomandazione si pone l’obiettivo di perseguire le seguenti, principali, finalità:<br />

• garantire un’adeguata tutela della sicurezza del lavoratore e di terzi, prevenendo eventi<br />

infortunistici conseguenti ad una preesistente compromissione della capacità visiva del<br />

lavoratore (ad es. vizio di rifrazione di grado medio-elevato non corretto in: carrellista; addetto<br />

alla guida di mezzo aziendale di servizio; addetto a lavoro in quota ovvero, ai sensi dell’art. 107<br />

D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ad “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una<br />

quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”, come avviene non<br />

infrequentemente in alcune fonderie durante lo svolgimento di operazioni di manutenzione;<br />

daltonismo in addetto manutenzione elettrica; grave alterazione della stereopsi in attrezzista,<br />

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