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DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA

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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />

Si rileva che per lo svolgimento della SS e delle altre funzioni di MC è necessario possedere i seguenti<br />

titoli e requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.:<br />

• specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;<br />

oppure docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica<br />

o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica<br />

del lavoro; oppure autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,<br />

n. 277; oppure specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (i medici<br />

in possesso di questi ultimi titoli sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi<br />

universitari da definire…i soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in<br />

vigore del D.lgs. 81/2008 svolgano le attività di MC o dimostrino di avere svolto tali attività<br />

per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore dello stesso, sono<br />

abilitati a svolgere le medesime funzioni..);<br />

• partecipazione al programma di educazione continua in medicina…i crediti previsti dal<br />

programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento<br />

del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”;<br />

• iscrizione nell’elenco dei MC istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle<br />

Politiche Sociali.<br />

Infine, è da rilevare che né la teoria, sistematizzata da tempo in documenti ampiamente e<br />

rapidamente fruibili per chiunque, né gli enunciati di legge - comunque opportuni - circa l’operato<br />

del MC secondo i principi della Medicina del Lavoro, il codice etico ICOH e gli indirizzi scientifici più<br />

avanzati sono apparsi sufficienti a condizionare significativamente e su larga scala l’operato del MC,<br />

tale da farlo considerare dagli interlocutori un professionista di primo piano. Sarebbe necessario, a<br />

tale proposito, un vero salto di qualità (Porru et al. 2010a).<br />

7.3 Riflessioni sul ruolo del Medico Competente<br />

In Italia il ruolo di tale figura è inquadrato legislativamente, ma questa lettura appare alquanto<br />

riduttiva. È nostra opinione, alla luce della letteratura italiana e di varie esperienze personali<br />

condotte sul campo, che ruolo, qualità e contenuti del lavoro del MC siano valorizzabili e migliorabili,<br />

così come siano perseguibili ulteriori risultati nei numerosi campi di tutela di salute e sicurezza nei<br />

luoghi di lavoro, con il contributo rilevante e qualificato del MC (Porru et al. 2010a).<br />

Siamo consapevoli che numerosi MC svolgono impeccabilmente e con soddisfazione personale e dei<br />

propri assistiti (datori di lavoro e lavoratori in primis) il proprio lavoro; essi non hanno certamente<br />

alcun bisogno di richiami di carattere etico-deontologico, tecnico-scientifico ed operativo.<br />

Tuttavia, è dato di fatto ed esperienza di molti come il ruolo del MC possa spesso essere percepito,<br />

anche dal datore di lavoro, come fastidioso, frutto di imposizione normativa, come costo aggiuntivo,<br />

con limitata efficacia ed efficienza.<br />

Invece, il MC può esercitare un ruolo di alto profilo nei confronti dei vari interlocutori e portatori di<br />

interessi, quali datore di lavoro, lavoratori, RLS, RSPP, organi di vigilanza, Servizio Sanitario<br />

Nazionale, istituzioni ospedaliere ed universitarie, INAIL, altri medici, solo se:<br />

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