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DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA

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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />

di legge, il MC non dovrebbe richiedere al lavoratore il consenso scritto per poter procedere sulla<br />

sua persona agli accertamenti previsti dal protocollo sanitario. In tal senso si esprime anche la legge<br />

sulla privacy (D.lgs. 196/2003, art. 24, comma 1, lettera a), la quale prevede che il consenso non è<br />

richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge.<br />

Tuttavia, venendo il MC a conoscenza durante gli accertamenti sanitari di informazioni sensibili, che<br />

riguardano oltre gli organi bersaglio dei rischi anche altri organi, è opportuno che un consenso<br />

scritto, che lo autorizzi al trattamento dei dati sensibili del lavoratore secondo le norme in vigore<br />

per la privacy, sia rilasciato da questi (Soleo et al. 2015). Tale consenso favorisce il fatto che il MC<br />

possa liberamente parlare ad esempio con Medici Curanti, INAIL, Autorità sanitarie locali, etc.<br />

La SS effettuata dal MC consiste essenzialmente nell’esecuzione di accertamenti sanitari mirati alla<br />

valutazione delle condizioni degli organi specificamente esposti ai rischi, al fine di definire il giudizio<br />

di idoneità alla mansione specifica. Ai sensi dell’art 41 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., la SS<br />

comprende le seguenti visite mediche:<br />

• preventiva, “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è<br />

destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”;<br />

• preventiva in fase pre-assuntiva (che il datore di lavoro ha la facoltà ma non l’obbligo di far<br />

svolgere; infatti, se fossero obbligatorie le visite preassuntive non potrebbero darsi quelle<br />

preventive);<br />

• periodica, “per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità<br />

alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa<br />

normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumete<br />

cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio”;<br />

• su richiesta del lavoratore, “qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi<br />

professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività<br />

lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”;<br />

• in occasione del cambio della mansione, “onde verificare l’idoneità alla mansione specifica”;<br />

• precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata<br />

superiore ai sessanta giorni continuativi, “al fine di verificare l’idoneità alla mansione”;<br />

• alla cessazione del rapporto di lavoro, “nei casi previsti dalla normativa vigente” ovvero<br />

soltanto per i lavoratori esposti a rischio chimico oltre la soglia “irrilevante per la salute”<br />

(comma 2, art. 229), ad agenti cancerogeni e mutageni (comma 6, art. 242), ad amianto<br />

(iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti - comma 2, art. 259) e ad agenti<br />

biologici (comma 5, art. 279), cioè per i lavoratori che hanno avuto un’esposizione<br />

occupazionale a rischi capaci di determinare effetti sanitari a distanza dall’abbandono della<br />

lavorazione a rischio. A conclusione di questi accertamenti sanitari non è richiesta da parte<br />

del MC l’emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.<br />

Gli accertamenti medici che caratterizzano i diversi tipi di visite mediche devono sempre comportare<br />

una conclusione clinico-diagnostica riferita alle condizioni di salute sia degli organi bersaglio dei<br />

rischi che degli altri organi. In riferimento a tali conclusioni diagnostiche il MC deve definire il<br />

giudizio di idoneità alla mansione specifica, che deve riguardare sia l’interazione rischio-organo<br />

specifico, sia la presenza di condizioni di salute generale che possono essere aggravate dallo<br />

svolgimento delle operazioni che la mansione comporta.<br />

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