DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA
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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />
di legge, il MC non dovrebbe richiedere al lavoratore il consenso scritto per poter procedere sulla<br />
sua persona agli accertamenti previsti dal protocollo sanitario. In tal senso si esprime anche la legge<br />
sulla privacy (D.lgs. 196/2003, art. 24, comma 1, lettera a), la quale prevede che il consenso non è<br />
richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge.<br />
Tuttavia, venendo il MC a conoscenza durante gli accertamenti sanitari di informazioni sensibili, che<br />
riguardano oltre gli organi bersaglio dei rischi anche altri organi, è opportuno che un consenso<br />
scritto, che lo autorizzi al trattamento dei dati sensibili del lavoratore secondo le norme in vigore<br />
per la privacy, sia rilasciato da questi (Soleo et al. 2015). Tale consenso favorisce il fatto che il MC<br />
possa liberamente parlare ad esempio con Medici Curanti, INAIL, Autorità sanitarie locali, etc.<br />
La SS effettuata dal MC consiste essenzialmente nell’esecuzione di accertamenti sanitari mirati alla<br />
valutazione delle condizioni degli organi specificamente esposti ai rischi, al fine di definire il giudizio<br />
di idoneità alla mansione specifica. Ai sensi dell’art 41 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., la SS<br />
comprende le seguenti visite mediche:<br />
• preventiva, “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è<br />
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”;<br />
• preventiva in fase pre-assuntiva (che il datore di lavoro ha la facoltà ma non l’obbligo di far<br />
svolgere; infatti, se fossero obbligatorie le visite preassuntive non potrebbero darsi quelle<br />
preventive);<br />
• periodica, “per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità<br />
alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa<br />
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumete<br />
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio”;<br />
• su richiesta del lavoratore, “qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi<br />
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività<br />
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”;<br />
• in occasione del cambio della mansione, “onde verificare l’idoneità alla mansione specifica”;<br />
• precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata<br />
superiore ai sessanta giorni continuativi, “al fine di verificare l’idoneità alla mansione”;<br />
• alla cessazione del rapporto di lavoro, “nei casi previsti dalla normativa vigente” ovvero<br />
soltanto per i lavoratori esposti a rischio chimico oltre la soglia “irrilevante per la salute”<br />
(comma 2, art. 229), ad agenti cancerogeni e mutageni (comma 6, art. 242), ad amianto<br />
(iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti - comma 2, art. 259) e ad agenti<br />
biologici (comma 5, art. 279), cioè per i lavoratori che hanno avuto un’esposizione<br />
occupazionale a rischi capaci di determinare effetti sanitari a distanza dall’abbandono della<br />
lavorazione a rischio. A conclusione di questi accertamenti sanitari non è richiesta da parte<br />
del MC l’emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.<br />
Gli accertamenti medici che caratterizzano i diversi tipi di visite mediche devono sempre comportare<br />
una conclusione clinico-diagnostica riferita alle condizioni di salute sia degli organi bersaglio dei<br />
rischi che degli altri organi. In riferimento a tali conclusioni diagnostiche il MC deve definire il<br />
giudizio di idoneità alla mansione specifica, che deve riguardare sia l’interazione rischio-organo<br />
specifico, sia la presenza di condizioni di salute generale che possono essere aggravate dallo<br />
svolgimento delle operazioni che la mansione comporta.<br />
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