05.12.2019 Views

DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />

GIU<strong>DI</strong>ZIO di IDONEITÀ: PUNTI CHIAVE<br />

‣ Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria, salvo quelli alla cessazione del rapporto di<br />

lavoro, si concludono (art. 41, comma 6, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) con la formulazione di un<br />

giudizio di idoneità alla mansione specifica, cioè con una valutazione della compatibilità<br />

tra le condizioni di salute degli organi bersaglio del lavoratore ed i rischi specifici presenti<br />

nella mansione.<br />

‣ Il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto, dando copia del medesimo<br />

al lavoratore e al Datore di Lavoro (art. 41, comma 6-bis, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;<br />

l’inosservanza di quest’ultimo comma è sanzionata per il Medico Competente).<br />

‣ La comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione dovrà assolutamente<br />

riportare i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente (allegato I - D.M. 9 luglio<br />

2012, modificato dall’art. 1 comma 1 lettera b) D.M. 12 luglio 2016).<br />

‣ La terminologia per formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica è indicata<br />

nell’art. 41, comma 6, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che prevede le seguenti quattro<br />

possibilità: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o<br />

limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.<br />

‣ Il giudizio di idoneità discende dalla conoscenza del binomio uomo-ambiente e possiede<br />

le seguenti caratteristiche: è preventivo, è individuale, ha scadenza temporale e si<br />

riferisce ai rischi cui è esposto il lavoratore nello svolgimento della mansione (i quali sono<br />

riportati sia nella cartella sanitaria e di rischio che nel certificato di idoneità rilasciato dal<br />

Medico Competente, ai sensi allegato I D.M. 9 luglio 2012, modificato dall’art. 1 comma<br />

1 lettera b) D.M. 12 luglio 2016).<br />

‣ Nel complesso ed articolato processo decisionale che conduce alla formulazione del<br />

giudizio di idoneità alla mansione specifica, è necessario per il Medico Competente o<br />

orientare le proprie scelte in accordo con linee guida e/o buone prassi tecnicoscientifiche,<br />

basate su oggettive evidenze di efficacia, oggi ben disponibili in letteratura.<br />

‣ Secondo quanto previsto in particolare dal codice etico dell’ICOH e dalle Linee Guida<br />

Tecniche ed Etiche per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori pubblicate dall’ILO, il<br />

giudizio di idoneità, nella sua formulazione, dovrà tener conto anche del rischio verso<br />

terzi.<br />

7.6 La relazione sanitaria annuale<br />

L’art. 25 comma 1-i del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede l’obbligo per il MC di “comunicare per iscritto,<br />

in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 (“Riunione periodica”), al datore di lavoro, al<br />

responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per<br />

la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni<br />

sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della<br />

integrità psico-fisica dei lavoratori”.<br />

L’art. 35 del predetto D.Lgs. stabilisce al comma 1 che “nelle aziende e nelle unità produttive che<br />

occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e<br />

protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione…” e al comma 4 che “La riunione<br />

ha altresì luogo in occasione dei eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al<br />

143 di 159

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!