DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA
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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />
7) Linea Guida Regione Lombardia (Regione Lombardia 2016)<br />
‣ Stima e gestione del rischio da formaldeide. In sintesi:<br />
- Settori lavorativi…Fonderie di ghisa → La presenza di formaldeide nel ciclo tecnologico delle<br />
fonderie di ghisa si deve all’utilizzo di tale sostanza nella mescola che costituisce le anime in<br />
terra di fonderia. I componenti della terra di fonderia per la formatura a resina sono: sabbia<br />
silicea; resine sintetiche - in genere furaniche ma talvolta anche fenoliche, fenolfuraniche,<br />
ureiche. Le resine fenoliche sono prodotti di condensazione tra fenolo e formaldeide; la<br />
resina ureico-furanica è una resina di condensazione tra alcool furfurilico, formaldeide e<br />
urea.<br />
- Valutazione del rischio e classificazione dei lavoratori → In tutte le attività lavorative nelle<br />
quali la formaldeide è presente come materia prima, impurezza e/o prodotto secondario<br />
della lavorazione, si considerano gli operatori a potenziale rischio di esposizione ed è<br />
indispensabile procedere ad una sua misura, eseguita in normali condizioni di esercizio,<br />
utilizzando tecniche e modalità di campionamento ed analisi in conformità alle Norme UNI<br />
EN 689/97 e UNI EN 482/98. Si individuano i seguenti valori soglia più sotto meglio<br />
esplicitati: 0,369 mg/m 3 = valore limite da non superare; 0,184 mg/m 3 = livello di azione; 0,1<br />
mg/m 3 = valore di riferimento per la popolazione generale non professionalmente esposta.<br />
In caso le risultanze del monitoraggio mostrino livelli pari o inferiori a 0,1 mg/m 3 , si applica<br />
quanto disposto dal comma 5 art. 236 D.lgs. 81/08, ovvero misurazioni triennali; per<br />
concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,1 mg/m 3 e 0,184 mg/m 3 ,<br />
l’intervallo temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 32 settimane; per<br />
concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,184 mg/m 3 e 0,369 mg/m 3 ,<br />
l’intervallo temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 16 settimane; a<br />
concentrazione di formaldeide aerodispersa >0,369 mg/m 3 si considerano i lavoratori<br />
esposti secondo il Titolo IX Capo II D.lgs. 81/08.<br />
- Registro degli esposti → Ove il lavoratore risulti esposto a concentrazioni superiori al valore<br />
d’azione (1/2 del Valore Limite) in occasione di almeno 2 consecutive valutazioni<br />
dell’esposizione coordinate dal RSPP per conto del Datore di Lavoro, il Medico Competente<br />
prende in considerazione di proporre al Datore di Lavoro l’istituzione del Registro di<br />
esposizione e, se del caso, ne cura la tenuta per suo conto (come previsto dall’art. 243 del<br />
D.lgs. 81/08). La proposta di istituzione di tale Registro diviene ovviamente doverosa al<br />
superamento del valore limite.<br />
- Sorveglianza sanitaria → La valenza della Sorveglianza Sanitaria permane quale strumento<br />
utile a prevenire le patologie lavoro correlate e per cogliere eventuali effetti avversi legati<br />
all’esposizione ad agenti di rischio (ad es. esposizione a sostanze chimiche irritanti ed effetti<br />
irritativi sulle mucose). Per quanto riguarda l’esposizione ad agenti cancerogeni si ricorda<br />
tuttavia che le patologie neoplastiche hanno una lunga latenza (almeno 10 anni<br />
dall’esposizione al cancerogeno) e che non sono quindi correlabili ad esposizioni<br />
professionali attuali o comunque molto recenti, pertanto in questi casi la sorveglianza<br />
sanitaria non può contribuire a cogliere eventuali effetti precoci di patologie di natura<br />
cancerogena. Resta comunque valido il fatto che anche i lavoratori non soggetti a<br />
Sorveglianza Sanitaria hanno la possibilità di richiedere una valutazione del proprio stato di<br />
salute al medico competente secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 1 lett. b).<br />
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