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DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA

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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />

7) Linea Guida Regione Lombardia (Regione Lombardia 2016)<br />

‣ Stima e gestione del rischio da formaldeide. In sintesi:<br />

- Settori lavorativi…Fonderie di ghisa → La presenza di formaldeide nel ciclo tecnologico delle<br />

fonderie di ghisa si deve all’utilizzo di tale sostanza nella mescola che costituisce le anime in<br />

terra di fonderia. I componenti della terra di fonderia per la formatura a resina sono: sabbia<br />

silicea; resine sintetiche - in genere furaniche ma talvolta anche fenoliche, fenolfuraniche,<br />

ureiche. Le resine fenoliche sono prodotti di condensazione tra fenolo e formaldeide; la<br />

resina ureico-furanica è una resina di condensazione tra alcool furfurilico, formaldeide e<br />

urea.<br />

- Valutazione del rischio e classificazione dei lavoratori → In tutte le attività lavorative nelle<br />

quali la formaldeide è presente come materia prima, impurezza e/o prodotto secondario<br />

della lavorazione, si considerano gli operatori a potenziale rischio di esposizione ed è<br />

indispensabile procedere ad una sua misura, eseguita in normali condizioni di esercizio,<br />

utilizzando tecniche e modalità di campionamento ed analisi in conformità alle Norme UNI<br />

EN 689/97 e UNI EN 482/98. Si individuano i seguenti valori soglia più sotto meglio<br />

esplicitati: 0,369 mg/m 3 = valore limite da non superare; 0,184 mg/m 3 = livello di azione; 0,1<br />

mg/m 3 = valore di riferimento per la popolazione generale non professionalmente esposta.<br />

In caso le risultanze del monitoraggio mostrino livelli pari o inferiori a 0,1 mg/m 3 , si applica<br />

quanto disposto dal comma 5 art. 236 D.lgs. 81/08, ovvero misurazioni triennali; per<br />

concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,1 mg/m 3 e 0,184 mg/m 3 ,<br />

l’intervallo temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 32 settimane; per<br />

concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0,184 mg/m 3 e 0,369 mg/m 3 ,<br />

l’intervallo temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 16 settimane; a<br />

concentrazione di formaldeide aerodispersa >0,369 mg/m 3 si considerano i lavoratori<br />

esposti secondo il Titolo IX Capo II D.lgs. 81/08.<br />

- Registro degli esposti → Ove il lavoratore risulti esposto a concentrazioni superiori al valore<br />

d’azione (1/2 del Valore Limite) in occasione di almeno 2 consecutive valutazioni<br />

dell’esposizione coordinate dal RSPP per conto del Datore di Lavoro, il Medico Competente<br />

prende in considerazione di proporre al Datore di Lavoro l’istituzione del Registro di<br />

esposizione e, se del caso, ne cura la tenuta per suo conto (come previsto dall’art. 243 del<br />

D.lgs. 81/08). La proposta di istituzione di tale Registro diviene ovviamente doverosa al<br />

superamento del valore limite.<br />

- Sorveglianza sanitaria → La valenza della Sorveglianza Sanitaria permane quale strumento<br />

utile a prevenire le patologie lavoro correlate e per cogliere eventuali effetti avversi legati<br />

all’esposizione ad agenti di rischio (ad es. esposizione a sostanze chimiche irritanti ed effetti<br />

irritativi sulle mucose). Per quanto riguarda l’esposizione ad agenti cancerogeni si ricorda<br />

tuttavia che le patologie neoplastiche hanno una lunga latenza (almeno 10 anni<br />

dall’esposizione al cancerogeno) e che non sono quindi correlabili ad esposizioni<br />

professionali attuali o comunque molto recenti, pertanto in questi casi la sorveglianza<br />

sanitaria non può contribuire a cogliere eventuali effetti precoci di patologie di natura<br />

cancerogena. Resta comunque valido il fatto che anche i lavoratori non soggetti a<br />

Sorveglianza Sanitaria hanno la possibilità di richiedere una valutazione del proprio stato di<br />

salute al medico competente secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 1 lett. b).<br />

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