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DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA

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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />

Fra queste ultime l’attenzione va posta sui prodotti di decomposizione termica delle sostanze<br />

organiche, in particolare: benzene, IPA (tra cui, ad esempio, benzo (a) pirene e benzo (a) antracene)<br />

e formaldeide.<br />

Si ricordano infine anche i fumi di saldatura, di recente classificati nel gruppo 1 (cancerogeni per<br />

l’uomo) dalla IARC (International Agency for Research on Cancer).<br />

5.2.6.1 Asbesto e fibre artificiali vetrose<br />

Il rischio di esposizione a fibre di asbesto deve essere preso in considerazione in relazione alla<br />

presenza di coperture in cemento-amianto (Eternit) sui capannoni che ospitano le lavorazioni. Il<br />

rischio, in particolare, è presente in situazioni di “degrado” o “danneggiamento” delle coperture.<br />

Attività a rischio sono, inoltre, gli interventi di manutenzione di tali strutture o di “accessi” ai tetti<br />

per qualsivoglia motivo.<br />

Esposizione a fibre “pericolose” di natura artificiale vetrosa (lana di vetro, lana di roccia, fibre<br />

ceramiche refrattarie) è legata, inoltre, all’utilizzo di tutti i prodotti coibentanti utilizzati in fonderia,<br />

quali: materassini refrattari, materozze esotermiche che, in fase di utilizzo, possono disperdere fibre<br />

di varia natura e pericolosità, che necessitano di attenta valutazione.<br />

In merito alla valutazione delle esposizioni a “fibre” segnaliamo il documento approvato dalla<br />

Conferenza Stato Regioni del 25 marzo 2015: “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee Guida per<br />

l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la<br />

tutela della salute”, a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.<br />

5.2.7 Le informazioni sulle caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici: le Schede di<br />

Sicurezza (SDS)<br />

Le Schede di Sicurezza rappresentano un indispensabile strumento di lavoro per la corretta<br />

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, connessi all’impiego di sostanze e/o<br />

preparati chimici.<br />

Secondo quanto prescritto dall’art. 223 del D.lgs 81/08, il Datore di Lavoro deve determinare le<br />

proprietà di pericolosità degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro tenendo conto delle<br />

informazioni che, a norma dell’Art. 31 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH), devono essere<br />

comunicate, tramite la Scheda di Sicurezza, dal responsabile della loro immissione sul mercato.<br />

La struttura ed i contenuti della Scheda di Sicurezza sono disciplinati dal Regolamento 830/2015<br />

secondo lo schema a 16 Sezioni che di seguito analizziamo in particolare con riferimento alla “utilità”<br />

dell’informazione riportata per la corretta valutazione dei rischi e, più in generale, per una corretta<br />

gestione del prodotto chimico in esame:<br />

- Sezione 1: Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa<br />

In questa sezione sono contenuti i dati identificativi del prodotto, gli usi previsti e raccomandati<br />

della sostanza/preparato e, se del caso, quelli sconsigliati. Insieme alle informazioni relative al<br />

prodotto sono fornite anche quelle relative al fornitore della Scheda di Sicurezza.<br />

- Sezione 2: Identificazione dei pericoli<br />

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