DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA
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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />
Va, altresì, ricordato che con il Decreto Interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183, entrato in<br />
vigore il 12 ottobre 2016, è stato approvato il Regolamento attuativo del SINP (Sistema Informativo<br />
Nazionale per la Prevenzione), che definisce il funzionamento di un unico sistema informativo<br />
nazionale che raccoglie tutti i dati inerenti le ditte e i lavoratori italiani: dati sulle ditte e le<br />
lavorazioni, sulle attività di vigilanza, assicurazione contro infortuni e malattie professionali e relativi<br />
indennizzi, attività di prevenzione e controllo sulle aziende e sui singoli lavoratori, eventi<br />
infortunistici. Tutte queste informazioni, raccolte per finalità differenti da Enti diversi, saranno<br />
gestite grazie a un sistema informativo coordinato e interconnesso, sotto la responsabilità tecnica<br />
dell’INAIL, e saranno utilizzate per meglio orientare, programmare e valutare l'efficacia delle attività<br />
di prevenzione e indirizzare le attività di vigilanza. In tal modo, viene soppresso l’obbligo per le ditte<br />
di tenere il registro cartaceo degli esposti ad agenti cancerogeni e di conservarlo a disposizione degli<br />
operatori della vigilanza, in quanto ogni informazione sarà custodita nel sistema e aggiornata in<br />
tempo reale (pertanto, viene meno l’obbligo del registro, ma non la segnalazione degli esposti).<br />
D’altro canto, con il Decreto Milleproroghe 2016 (DL 30 dicembre 2016, n. 244) è stato prorogato<br />
di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto SINP (ovvero al 12 ottobre 2017) il tempo di<br />
permanenza del registro cartaceo degli esposti ad agenti cancerogeni.<br />
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in capo al Medico Competente, essa comporta la visita<br />
medica alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 41, comma 2, lettera e) del D.lgs. 81/2008<br />
e s.m.i. (prevista dalla normativa vigente anche per i lavoratori esposti a: rischio chimico oltre<br />
“irrilevante per la salute” - comma 2, art. 229; amianto, iscritti anche una sola volta nel registro degli<br />
esposti - comma 2, art. 259). In sostanza, essa consiste in un colloquio del MC con il lavoratore,<br />
finalizzato a fornire indicazioni sulle prescrizioni mediche da rispettare e sull’opportunità di<br />
sottoporsi a successivi accertamenti sanitari, in considerazione del fatto che l’interessato ha avuto<br />
un’esposizione occupazionale a rischi in grado di di determinare effetti sanitari a distanza<br />
dall’abbandono della lavorazione a rischio; a conclusione di questi accertamenti sanitari non è<br />
evidentemente richiesta da parte del MC l’emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.<br />
In riferimento alla cessazione del lavoro e a quando il MC deve eseguire gli accertamenti previsti, si<br />
ritiene di segnalare che la cessazione del rapporto di lavoro non sempre coincide con l’abbandono<br />
dell’attività lavorativa che esponeva ai rischi predetti, nel senso che quest’ultimo può precedere di<br />
poco o di molto la prima; in tal caso, gli adempimenti previsti per questa tipologia di accertamenti<br />
sanitari devono essere eseguiti poco prima della cessazione del rapporto di lavoro e non al momento<br />
dell’abbandono della mansione a rischio (Soleo et al. 2015).<br />
Per quanto attiene al CAMPIONE di fonderie di ghisa associate ASSOFOND allo studio, nel 15%<br />
(5/34) dei PSS acquisiti e consultati è stata menzionata la modalità di gestione della sorveglianza<br />
sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, come segue:<br />
• in 3 (9%) casi con visite di fine rapporto e concomitante tenuta del registro di esposizione di cui agli<br />
articoli 242 e 243 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (NID 128, 134 e 159 → lavoratori esposti a silice libera<br />
cristallina, idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni e formaldeide); nella Fig. 12 è riportato uno<br />
stralcio del registro di esposizione fornito dalla fonderia associata Assofond NID 134;<br />
• in 2 (6%) casi con visite di fine rapporto effettuate per precauzione (principio di precauzione →<br />
“politica di gestione del rischio applicata in circostanze caratterizzate da una non completa certezza<br />
scientifica, in cui si rende necessaria l’adozione di azioni cautelative…”; Arici e Franco 2015), a<br />
giudizio del MC, per quanto a nostra conoscenza senza istituzione da parte del datore di lavoro di un<br />
registro di esposizione (NID 111 → lavoratori esposti a silice libera cristallina, idrocarburi policiclici<br />
aromatici cancerogeni e formaldeide; NID 160 → lavoratori esposti a formaldeide).<br />
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