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DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA

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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />

Va, altresì, ricordato che con il Decreto Interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183, entrato in<br />

vigore il 12 ottobre 2016, è stato approvato il Regolamento attuativo del SINP (Sistema Informativo<br />

Nazionale per la Prevenzione), che definisce il funzionamento di un unico sistema informativo<br />

nazionale che raccoglie tutti i dati inerenti le ditte e i lavoratori italiani: dati sulle ditte e le<br />

lavorazioni, sulle attività di vigilanza, assicurazione contro infortuni e malattie professionali e relativi<br />

indennizzi, attività di prevenzione e controllo sulle aziende e sui singoli lavoratori, eventi<br />

infortunistici. Tutte queste informazioni, raccolte per finalità differenti da Enti diversi, saranno<br />

gestite grazie a un sistema informativo coordinato e interconnesso, sotto la responsabilità tecnica<br />

dell’INAIL, e saranno utilizzate per meglio orientare, programmare e valutare l'efficacia delle attività<br />

di prevenzione e indirizzare le attività di vigilanza. In tal modo, viene soppresso l’obbligo per le ditte<br />

di tenere il registro cartaceo degli esposti ad agenti cancerogeni e di conservarlo a disposizione degli<br />

operatori della vigilanza, in quanto ogni informazione sarà custodita nel sistema e aggiornata in<br />

tempo reale (pertanto, viene meno l’obbligo del registro, ma non la segnalazione degli esposti).<br />

D’altro canto, con il Decreto Milleproroghe 2016 (DL 30 dicembre 2016, n. 244) è stato prorogato<br />

di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto SINP (ovvero al 12 ottobre 2017) il tempo di<br />

permanenza del registro cartaceo degli esposti ad agenti cancerogeni.<br />

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in capo al Medico Competente, essa comporta la visita<br />

medica alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 41, comma 2, lettera e) del D.lgs. 81/2008<br />

e s.m.i. (prevista dalla normativa vigente anche per i lavoratori esposti a: rischio chimico oltre<br />

“irrilevante per la salute” - comma 2, art. 229; amianto, iscritti anche una sola volta nel registro degli<br />

esposti - comma 2, art. 259). In sostanza, essa consiste in un colloquio del MC con il lavoratore,<br />

finalizzato a fornire indicazioni sulle prescrizioni mediche da rispettare e sull’opportunità di<br />

sottoporsi a successivi accertamenti sanitari, in considerazione del fatto che l’interessato ha avuto<br />

un’esposizione occupazionale a rischi in grado di di determinare effetti sanitari a distanza<br />

dall’abbandono della lavorazione a rischio; a conclusione di questi accertamenti sanitari non è<br />

evidentemente richiesta da parte del MC l’emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.<br />

In riferimento alla cessazione del lavoro e a quando il MC deve eseguire gli accertamenti previsti, si<br />

ritiene di segnalare che la cessazione del rapporto di lavoro non sempre coincide con l’abbandono<br />

dell’attività lavorativa che esponeva ai rischi predetti, nel senso che quest’ultimo può precedere di<br />

poco o di molto la prima; in tal caso, gli adempimenti previsti per questa tipologia di accertamenti<br />

sanitari devono essere eseguiti poco prima della cessazione del rapporto di lavoro e non al momento<br />

dell’abbandono della mansione a rischio (Soleo et al. 2015).<br />

Per quanto attiene al CAMPIONE di fonderie di ghisa associate ASSOFOND allo studio, nel 15%<br />

(5/34) dei PSS acquisiti e consultati è stata menzionata la modalità di gestione della sorveglianza<br />

sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, come segue:<br />

• in 3 (9%) casi con visite di fine rapporto e concomitante tenuta del registro di esposizione di cui agli<br />

articoli 242 e 243 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (NID 128, 134 e 159 → lavoratori esposti a silice libera<br />

cristallina, idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni e formaldeide); nella Fig. 12 è riportato uno<br />

stralcio del registro di esposizione fornito dalla fonderia associata Assofond NID 134;<br />

• in 2 (6%) casi con visite di fine rapporto effettuate per precauzione (principio di precauzione →<br />

“politica di gestione del rischio applicata in circostanze caratterizzate da una non completa certezza<br />

scientifica, in cui si rende necessaria l’adozione di azioni cautelative…”; Arici e Franco 2015), a<br />

giudizio del MC, per quanto a nostra conoscenza senza istituzione da parte del datore di lavoro di un<br />

registro di esposizione (NID 111 → lavoratori esposti a silice libera cristallina, idrocarburi policiclici<br />

aromatici cancerogeni e formaldeide; NID 160 → lavoratori esposti a formaldeide).<br />

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