DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA
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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />
5.10 Rischi verso terzi<br />
La normativa dettata dal D.Lgs 81/08 in tema di salute e sicurezza del lavoro, prevede in caso di<br />
affidamento presso la propria azienda di lavori a terzi, sulla base di contratti d’appalto o d’opera o<br />
di somministrazione, specifici obblighi in capo al Datore di lavoro committente.<br />
In particolare, verificata l’idoneità tecnico-professionale della soggetto cui si vuole affidare il lavoro<br />
attraverso l’acquisizione di idonea documentazione (differente a seconda delle fattispecie ricorrenti<br />
– vedi art. 26 D,Lgs. 81/08 e s.m.i.), la norma prevede che il Datore di lavoro committente si faccia<br />
carico di redigere “… il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione<br />
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente<br />
derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,<br />
prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da<br />
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto …”.<br />
la valutazione legati all’appalto deve riguardare sia i rischi per la sicurezza sia i rischi per la salute<br />
derivanti da esposizione ad agenti fisici e/o chimici “introdotti” dalle attività oggetto di appalto.<br />
Gli obblighi derivanti dall’attuazione del citato art. 26 del D.Lgs. 81/08 in capo al committente di<br />
promuovere l’opera di Cooperazione e Coordinamento fra i diversi Datori di Lavoro e finalizzata a<br />
tutelare l’incolumità di tutti i lavoratori, dipendenti e non, presenti, anche in via occasionale, presso<br />
l’azienda committente, è applicabile anche nella gestione delle operazioni di carico e scarico merci<br />
all’interno dell’insediamento produttivo committente; per tale motivo è opportuno definire precise<br />
istruzioni di comportamento a cui devono obbligatoriamente attenersi gli autisti che accedono per<br />
le operazioni di carico e scarico delle merci, atte ad evitare l’insorgere di interferenze.<br />
In considerazione del fatto che le mansioni inerenti le attività di trasporto sono considerate “attività<br />
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,<br />
l'incolumità o la salute di terzi” ai fini della vigente normativa in materia di accertamenti sanitari di<br />
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed altresì in<br />
materia di divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, è<br />
opportuno che venga integrato, qualora necessario, il piano di sorveglianza sanitaria del personale<br />
dei vettori cui sono affidate le attività di trasporto merci.<br />
Il rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi può riguardare tutte le mansioni ed è<br />
rappresentato essenzialmente dal rischio infortunistico ed è determinato generalmente da<br />
lavoratori portatori di certe condizioni patologiche o loro esiti.<br />
L’analisi attenta del fenomeno infortunistico potrà eventualmente far emergere indicazioni su<br />
singoli infortuni potenzialmente legati a tale rischio.<br />
Di tale rischio si deve tenere conto sia nella sorveglianza sanitaria, sia nella formulazione del giudizio<br />
di idoneità.<br />
5.11 Rischi connessi alla provenienza da altri paesi<br />
Come previsto dall’attuale normativa (art. 28, comma 1, D.Lgs 81/08), sarà necessario considerare,<br />
nella valutazione del rischio, il tema di eventuali lavoratori provenienti da paesi diversi dall’Italia,<br />
situazione frequente nelle fonderie di ghisa. La valutazione del rischio terrà conto, inizialmente,<br />
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