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DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA

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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />

agli agenti lesivi occupazionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Essa è una<br />

metodologia che fa parte della prevenzione secondaria; utilizza come strumenti operativi i principi<br />

della Medicina del Lavoro ed ha come obiettivi valutazione e mantenimento dello stato di salute dei<br />

lavoratori esposti ai rischi occupazionali e la prevenzione delle malattie da lavoro e degli infortuni<br />

sul lavoro. In accordo con il significato attribuitole dall’International Labour Organization (ILO) e<br />

dall’American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM), essa può anche<br />

essere considerata “sorveglianza sanitaria dei rischi”, nel senso che è da attuare per monitorare<br />

esclusivamente i lavoratori esposti ad agenti occupazionali che rappresentano un rischio per la loro<br />

salute, potendo evidenziare l’insorgenza di modificazioni in senso peggiorativo, precoci e ancora<br />

reversibili, a carico degli organi bersaglio dei rischi e consentendo la valutazione della compatibilità<br />

tra operazioni previste nella mansione e stato di salute dei lavoratori (ACOEM 2011, ILO 1998).<br />

Questo significato peraltro emerge in maniera evidente dalla normativa nazionale vigente in materia<br />

di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e si rileva anche nelle<br />

linee guida per la SS prodotte da società scientifiche nazionali, che riportano le metodologie di<br />

buona pratica e l’esperienza operativa di Medicina del Lavoro (SIMLII 2004a). Il D.lgs. 81/2008 e<br />

s.m.i., infatti, prevede che lo svolgimento della SS, effettuata dal Medico Competente (MC), debba<br />

sempre essere successiva alla evidenziazione di rischi occupazionali presenti nella mansione svolta<br />

dal lavoratore, emersi durante il procedimento di valutazione del rischio e riportati nel documento<br />

di valutazione del rischio (DVR). Poiché il MC partecipa, insieme al Datore di Lavoro (DL) ed al<br />

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sia alla valutazione del rischio che alla<br />

stesura del DVR o ne prende visione se quest’ultimo documento è stato già prodotto prima della<br />

sua accettazione dell’incarico di MC, egli è a conoscenza dei rischi presenti nella mansione e quindi<br />

può predisporre un programma di SS per mansione, sotto forma di protocollo sanitario mirato.<br />

Questa impostazione concettuale e normativa della SS rispetta i criteri indicati dall’ILO (ILO 1998)<br />

per valutare la sua appropriatezza, caratterizzata dai seguenti aspetti:<br />

• necessità: la SS è da effettuare in presenza di un effettivo rischio occupazionale;<br />

• attinenza: dovrà riguardare gli organi specificamente esposti ai rischi occupazionali;<br />

• evidenza scientifica dei risultati: dovrà evidenziare precocemente modificazioni in senso<br />

peggiorativo a carico degli organi bersaglio dei rischi;<br />

• efficacia: i risultati dovranno confermare la validità della sua esecuzione.<br />

Viceversa, in assenza di esposizione dei lavoratori ad agenti lesivi occupazionali che rappresentano<br />

un rischio per la salute o in assenza di patologia attesa in presenza di un rischio soltanto ipotizzato,<br />

la SS ha lo scopo di contribuire alla promozione della salute e non dovrà rientrare tra le attività<br />

sanitarie per le quali sono previsi compiti e doveri anche sanzionati per il MC secondo il predetto<br />

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Soleo et al. 2015).<br />

L’esecuzione della SS sui lavoratori esposti ai rischi occupazionali, come stabilisce la normativa<br />

vigente, è un obbligo: per il DL, sui cui ricade la responsabilità di sottoporre ad essa i lavoratori<br />

esposti a rischio specifico; per il lavoratore, che non può sottrarsi agli accertamenti sanitari che il<br />

MC ha stabilito attraverso il protocollo sanitario e che sono indispensabili per la formulazione del<br />

giudizio di idoneità, che gli consente la prosecuzione della mansione svolta; e per il MC, che la deve<br />

effettuare. Per tutti e tre i soggetti sono previste sanzioni in caso di inosservanza.<br />

L’obbligo di svolgimento della SS risale all’art. 32, comma 2 della Costituzione, che riporta: “Nessuno<br />

può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.<br />

Pertanto, poiché la SS è prevista dall’art. 41 del D.lgs. 81/2008 e sm.i. e quindi effettuata per obbligo<br />

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