DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA
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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla<br />
sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che<br />
occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)<br />
chiedere la convocazione di un’apposita riunione”.<br />
Pertanto, sul piano strettamente formale, l'obbligo di redigere una relazione sanitaria annuale<br />
vige solo nel caso in cui il datore di lavoro convochi la riunione periodica, che è obbligatoria per<br />
le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori mentre può essere convocata su richiesta<br />
del RLS nelle altre aziende o unità produttive. Naturalmente, il fatto che non sia obbligatoria<br />
non significa che non sia non solo opportuna ma anche necessaria. Il MC dovrà agire in base alla<br />
propria sensibilità etico-deontologica.<br />
Contrariamente a quanto riportato in molti siti Internet anche specifici, la relazione sanitaria<br />
annuale non coincide con l’allegato 3B (di cui all’art. 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’allegat o<br />
II del D.M. 9 luglio 2012, modificato dall’art. 1 comma 1 lettera c) D.M. 12 luglio 2016). Infatti,<br />
diversamente da quest’ultimo per cui sono previsti per legge specifici contenuti minimi, la<br />
normativa vigente non specifica i contenuti della relazione. D’altro canto, l’assenza di un format<br />
normativo non significa che essa debba essere un atto sbrigativo e vuoto di contenuti, ovvero<br />
di tipo meramente compilativo e riepilogativo dei numeri delle attività svolte, talora mal ripreso<br />
dall’allegato 3B; anzi, proprio per tale motivo, essa acquista valore proprio e aggiunto solo e<br />
soltanto se ben redatta. Inoltre, mentre l’allegato 3B, per come ad oggi strutturato, persegue<br />
una finalità esclusivamente statistico-epidemiologica, la relazione sanitaria annuale si configura<br />
come strumento atto a “fornire indicazioni…ai fini della attuazione delle misure per la tutela<br />
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”; infatti, i dati e il quadro complessivo<br />
riportati nella relazione dovranno essere in grado di esprimere, operativamente, il loro<br />
significato in funzione della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, come contributo alla<br />
stima del rischio ed elemento di validazione del processo di valutazione del rischio e<br />
dell’efficacia degli interventi preventivi.<br />
Nel CAMPIONE di 32 fonderie di ghisa associate ASSOFOND allo studio è stato possibile acquisire e<br />
consultare 29 relazioni sanitarie annuali (RSA), redatte da 28 MC.<br />
Si riporta di seguito una sintesi qualitativa delle RSA consultate:<br />
• 14% (4/29) insufficienti → una pagina scarsa, riportante riepilogo degli accertamenti eseguiti;<br />
• 34% (10/29) mediocri → meramente compilative;<br />
• 24% (7/29) discrete → apprezzabile sforzo di, seppur minimo, sviluppo critico (alcune<br />
conclusioni essenziali dedotte dai dati collettivi riportati);<br />
• 28% (8/29) buone → adeguato sviluppo critico (numerose deduzioni/considerazioni utili a fini<br />
preventivi, nell’ottica del miglioramento continuo); dati anonimi collettivi relativi non soltanto a<br />
malattie professionali/lavoro-correlate ma anche a malattie non professionali (inquadramento<br />
dello stato di salute generale della popolazione lavorativa sorvegliata).<br />
Si segnalano, inoltre, alcune criticità:<br />
• in 1 RSA riportata elevata prevalenza (23%) di mancata presentazione a visita dei lavoratori<br />
formalmente convocati;<br />
• in 1 RSA mancato rispetto della normativa sulla privacy (D.lgs. 196/2003) e del segreto<br />
professionale (nominativi dei lavoratori riportati a fianco della patologia riscontrata);<br />
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