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DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA

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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />

Il giudizio deve quindi discendere da due fasi conoscitive e da un successivo processo logicovalutativo.<br />

La conoscenza del binomio uomo-ambiente si attua tramite l’analisi del lavoro e la<br />

sorveglianza sanitaria.<br />

Il giudizio di idoneità possiede le seguenti caratteristiche intrinseche (SIMLII 2004a, Soleo et al.<br />

2015): è preventivo nel senso che, essendo emesso a conclusione degli accertamenti per SS,<br />

garantisce al DL che il lavoratore in rapporto alle sue condizioni di salute può sopportare il rischio<br />

cui è esposto; è individuale in quanto discende dalla valutazione del binomio lavoratore/mansione,<br />

che è unico e specifico; ha scadenza temporale, che è quella prevista per gli accertamenti successivi<br />

riportata nel protocollo di sorveglianza sanitaria, annotata sia sulla cartella sanitaria e di rischio che<br />

sul certificato di idoneità da consegnare al lavoratore e al datore di lavoro (allegato I D.M. 9 luglio<br />

2012, modificato dall’art. 1 comma 1 lettera b) D.M. 12 luglio 2016). Il giudizio di idoneità si riferisce,<br />

inoltre, ai rischi cui è esposto il lavoratore nello svolgimento della mansione, i quali sono riportati<br />

sia nella cartella sanitaria e di rischio che nel certificato di idoneità rilasciato dal MC (allegato I D.M.<br />

9 luglio 2012, modificato dall’art. 1 comma 1 lettera b) D.M. 12 luglio 2016).<br />

La terminologia per formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica è indicata nell’art. 41,<br />

comma 6, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che prevede le seguenti quattro possibilità:<br />

a. idoneità;<br />

b. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;<br />

c. inidoneità temporanea;<br />

d. inidoneità permanente.<br />

Idoneità alla mansione specifica significa piena idoneità allo svolgimento di tutte le operazioni che<br />

la mansione comporta ed all’esposizione ai rischi presenti in essa. Idoneità parziale alla mansione<br />

specifica esprime: una limitazione allo svolgimento di alcune operazioni che la mansione prevede,<br />

che può essere temporanea o permanente in funzione dello stato di salute recuperabile o meno da<br />

parte del lavoratore; una prescrizione riferita all’indicazione da parte del MC di un obbligo che potrà<br />

riguardare, ad esempio, l’uso di un dispositivo di protezione individuale (al di là di quanto previsto<br />

da un punto di vista preventivo generale per lo svolgimento della mansione, ad esempio per<br />

necessità di DPI personalizzati), l’effettuazione di una vaccinazione, la messa in atto di particolari<br />

modalità di lavoro (posture, pause, utilizzo di ausili, etc.). Non idoneità temporanea o permanente<br />

alla mansione specifica si riferisce alla non idoneità, per un tempo definito o permanente, a tutte le<br />

operazioni della mansione, in funzione dello stato di salute del lavoratore. L’art. 41, comma 7, del<br />

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. precisa che in caso di espressione di giudizio di non idoneità temporanea il<br />

MC deve precisare sul certificato i limiti temporali di validità della stessa.<br />

L’art. 41, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. consente il ricorso da parte sia del lavoratore che del<br />

DL contro tutti i tipi di giudizio di idoneità alla mansione specifica formulati dal MC a conclusione<br />

della SS. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni, dalla data in cui ne hanno ricevuto<br />

comunicazione scritta, all’organo di vigilanza territorialmente competente, che, dopo eventuali<br />

ulteriori accertamenti, dispone la conferma, modifica o la revoca del giudizio stesso.<br />

Il MC si può trovare nella condizione di non poter esprimere il giudizio di idoneità alla mansione<br />

specifica per rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti<br />

dell’art. 41 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tale rifiuto pone problemi di sicurezza per la salute del<br />

lavoratore, deontologici per il MC e di responsabilità per il DL. I problemi di sicurezza per la salute<br />

del lavoratore sono relativi alla possibilità che si manifesti una condizione di ipersuscettibilità<br />

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