DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA
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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />
‣ Imaging del polmone<br />
La valutazione dell’appropriatezza di interventi di screening per il tumore del polmone è stata<br />
recentemente oggetto di una revisione sistematica negli Stati Uniti (U.S.DHHS 2013), nella quale<br />
vengono affrontati e discussi i seguenti temi “collaterali” inerenti a questo approccio diagnostico:<br />
dosimetria cumulativa di radiazioni ionizzanti conseguente alla diagnostica per immagini seriata;<br />
possibilità di “overdiagnosis”, ovvero la messa in evidenza di neoformazioni polmonari maligne che<br />
potrebbero non assumere significato clinico. In sintesi, l’opinione degli esperti statunitensi depone<br />
per un’evidenza positiva nell’applicazione della metodica, da un lato, in base ai risultati dello studio<br />
randomizzato americano NLST, per una significativa riduzione di mortalità per tumore del polmone<br />
in soggetti ad alto rischio, dall’altro per modesta rilevanza di rischio aggiuntivo da radiazioni<br />
ionizzanti e per la difficoltà a definire l’esistenza o meno del fenomeno della “overdiagnosis”.<br />
D’altro canto, ad oggi, in Europa tutte le raccomandazioni scoraggiano lo screening per il tumore<br />
del polmone, in attesa della pubblicazione dei risultati degli studi randomizzati europei, che<br />
potranno offrire contributi importanti per le valutazioni di efficacia e costo-beneficio (Paci 2016).<br />
Per quanto riguarda infine la dosimetria da radiazioni ionizzanti, gli esperti sottolineano che: (i) sulla<br />
base delle informazioni rese disponibili da due trial randomizzati e da due studi di coorte, la dose<br />
associata ad una LDTC varia da 0,65 a 1,5 mSV; (ii) sulla base di uno studio italiano (ITALUNG trial),<br />
la dose cumulativa per un follow-up di 4 anni è compresa tra 6 e 7 mSV; (iii) la dose cumulativa è<br />
sensibilmente ridotta utilizzando apparecchiatura con “multidetector”; (iv) per offrire un metro di<br />
paragone, un volo New York-Londra comporta un’esposizione a radiazioni ionizzanti dell’ordine di<br />
0,1 mSV.<br />
4) Federazione Nazionale Fonderie - ASSOFOND<br />
‣ Formaldeide (Assofond 2016a)<br />
Il 1° gennaio 2016 è terminato il periodo transitorio, iniziato nel 2014 (Regolamento UE n.<br />
605/2014 del 5 giugno 2014) in seguito alla riclassificazione della formaldeide da "Carc. 2 - H351:<br />
sospettato di provocare il cancro" a "Carc. 1B - H350: può provocare il cancro", per permettere alle<br />
aziende di provvedere all’adempimento di quanto previsto dal Capo II del Titolo IX del Testo Unico:<br />
Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni.<br />
Per effetto della suddetta riclassificazione, molte famiglie di resine correntemente in uso presso<br />
molte fonderie, contenenti formaldeide in percentuale superiore allo 0,1%, saranno, a loro volta,<br />
riclassificate, con impatto diretto sugli adempimenti legati ad igiene e sicurezza dei lavoratori e<br />
sull’ambiente (emissioni, classificazione dei rifiuti, ecc.). Si ritiene, pertanto, necessario verificare se<br />
le resine in uso presso la propria azienda contengono formaldeide (Sezione 3 della Scheda di<br />
Sicurezza) e, nel caso in cui il quantitativo fosse superiore allo 0,1%, richiedere al proprio fornitore<br />
l’aggiornamento della classificazione della resina (Sezione 2 della Scheda di Sicurezza).<br />
L’azione cancerogena della formaldeide era nota anche prima ma ora diviene un obbligo operare<br />
secondo quanto stabilito dal Testo Unico, ovvero:<br />
1. valutare la possibilità della sostituzione del prodotto classificato come cancerogeno con un<br />
prodotto alternativo non classificato cancerogeno (art. 235 del D.lgs. 81/2008);<br />
2. solamente nel caso in cui la sostituzione non fosse tecnicamente possibile ed allo scopo di<br />
identificare le corrette modalità gestionali<br />
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