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DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA

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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />

‣ Imaging del polmone<br />

La valutazione dell’appropriatezza di interventi di screening per il tumore del polmone è stata<br />

recentemente oggetto di una revisione sistematica negli Stati Uniti (U.S.DHHS 2013), nella quale<br />

vengono affrontati e discussi i seguenti temi “collaterali” inerenti a questo approccio diagnostico:<br />

dosimetria cumulativa di radiazioni ionizzanti conseguente alla diagnostica per immagini seriata;<br />

possibilità di “overdiagnosis”, ovvero la messa in evidenza di neoformazioni polmonari maligne che<br />

potrebbero non assumere significato clinico. In sintesi, l’opinione degli esperti statunitensi depone<br />

per un’evidenza positiva nell’applicazione della metodica, da un lato, in base ai risultati dello studio<br />

randomizzato americano NLST, per una significativa riduzione di mortalità per tumore del polmone<br />

in soggetti ad alto rischio, dall’altro per modesta rilevanza di rischio aggiuntivo da radiazioni<br />

ionizzanti e per la difficoltà a definire l’esistenza o meno del fenomeno della “overdiagnosis”.<br />

D’altro canto, ad oggi, in Europa tutte le raccomandazioni scoraggiano lo screening per il tumore<br />

del polmone, in attesa della pubblicazione dei risultati degli studi randomizzati europei, che<br />

potranno offrire contributi importanti per le valutazioni di efficacia e costo-beneficio (Paci 2016).<br />

Per quanto riguarda infine la dosimetria da radiazioni ionizzanti, gli esperti sottolineano che: (i) sulla<br />

base delle informazioni rese disponibili da due trial randomizzati e da due studi di coorte, la dose<br />

associata ad una LDTC varia da 0,65 a 1,5 mSV; (ii) sulla base di uno studio italiano (ITALUNG trial),<br />

la dose cumulativa per un follow-up di 4 anni è compresa tra 6 e 7 mSV; (iii) la dose cumulativa è<br />

sensibilmente ridotta utilizzando apparecchiatura con “multidetector”; (iv) per offrire un metro di<br />

paragone, un volo New York-Londra comporta un’esposizione a radiazioni ionizzanti dell’ordine di<br />

0,1 mSV.<br />

4) Federazione Nazionale Fonderie - ASSOFOND<br />

‣ Formaldeide (Assofond 2016a)<br />

Il 1° gennaio 2016 è terminato il periodo transitorio, iniziato nel 2014 (Regolamento UE n.<br />

605/2014 del 5 giugno 2014) in seguito alla riclassificazione della formaldeide da "Carc. 2 - H351:<br />

sospettato di provocare il cancro" a "Carc. 1B - H350: può provocare il cancro", per permettere alle<br />

aziende di provvedere all’adempimento di quanto previsto dal Capo II del Titolo IX del Testo Unico:<br />

Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni.<br />

Per effetto della suddetta riclassificazione, molte famiglie di resine correntemente in uso presso<br />

molte fonderie, contenenti formaldeide in percentuale superiore allo 0,1%, saranno, a loro volta,<br />

riclassificate, con impatto diretto sugli adempimenti legati ad igiene e sicurezza dei lavoratori e<br />

sull’ambiente (emissioni, classificazione dei rifiuti, ecc.). Si ritiene, pertanto, necessario verificare se<br />

le resine in uso presso la propria azienda contengono formaldeide (Sezione 3 della Scheda di<br />

Sicurezza) e, nel caso in cui il quantitativo fosse superiore allo 0,1%, richiedere al proprio fornitore<br />

l’aggiornamento della classificazione della resina (Sezione 2 della Scheda di Sicurezza).<br />

L’azione cancerogena della formaldeide era nota anche prima ma ora diviene un obbligo operare<br />

secondo quanto stabilito dal Testo Unico, ovvero:<br />

1. valutare la possibilità della sostituzione del prodotto classificato come cancerogeno con un<br />

prodotto alternativo non classificato cancerogeno (art. 235 del D.lgs. 81/2008);<br />

2. solamente nel caso in cui la sostituzione non fosse tecnicamente possibile ed allo scopo di<br />

identificare le corrette modalità gestionali<br />

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