DOCUMENTO GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE FONDERIE DI GHISA
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<strong>DOCUMENTO</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>VALUTAZIONE</strong> <strong>DEI</strong> <strong>RISCHI</strong> E <strong>LA</strong> <strong>SORVEGLIANZA</strong> <strong>SANITARIA</strong> <strong>NELLE</strong> <strong>FONDERIE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GHISA</strong><br />
a) valutare tutti gli impatti sugli aspetti di igiene e sicurezza, applicando i principi di prevenzione<br />
contenuti nel Titolo IX - Capo II del D.lgs. 81/2008 – Protezione da agenti cancerogeni e<br />
mutageni<br />
- aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi<br />
- misure tecniche, misure operative e gestionali per la riduzione della esposizione dei lavoratori<br />
- informazione e formazione<br />
- accertamenti sanitari<br />
- registri di esposizione<br />
b) valutare tutti gli impatti sull’ambiente (limitazioni all’impiego di agenti pericolosi contenute<br />
nelle autorizzazioni, emissioni, classificazione dei rifiuti, ecc.).<br />
Nella valutazione della entità del rischio cancerogeno, è fondamentale la partecipazione del<br />
medico competente che, qualora fosse confermata l’impossibilità della sostituzione della<br />
sostanza, dovrà attivare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica degli esposti, curare il<br />
registro degli esposti istituito dal datore di lavoro, sollecitare il datore di lavoro ad inviare<br />
copia del registro all’ATS e all’INAIL ogni 3 anni, inviare la cartella sanitaria e di rischio del<br />
lavoratore esposto alla cessazione del rapporto di lavoro unitamente alla sua scheda del<br />
registro degli esposti (l’INAIL conserverà la cartella per almeno 40 anni), richiedere all’INAIL la<br />
cartella sanitaria e di rischio in assunzione di un esposto a cancerogeni (qualora il lavoratore<br />
non sia in possesso della copia che obbligatoriamente deve essergli consegnata dal medico<br />
competente dell’azienda in cui cessa il rapporto di lavoro), collaborare all’informazione ed alla<br />
formazione specifica sul tema dell’esposizione a cancerogeni, informare il lavoratore che<br />
dovrà sottoporsi ad accertamenti periodici anche al termine dell’esposizione/cessazione del<br />
rapporto di lavoro, collaborare alla scelta dei DPI adeguati.<br />
‣ Silice Libera Cristallina (Assofond 2016b)<br />
Per migliorare la protezione dei lavoratori dalle sostanze chimiche che provocano il cancro, la<br />
Commissione Europea oggi propone importanti modifiche alla Direttiva 2004/37/CE (recepita<br />
in Italia dal Titolo IX, Capo II del D.lgs. 81/2008) che regolamenta la protezione dei lavoratori<br />
dai rischi associati alla esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. In<br />
concreto, la Commissione propone di includere 13 nuove sostanze (1,2-epossipropano; 1,3-<br />
butadiene; 2-nitropropano; acrilammide; bromoetilene; cromo (VI) composti; ossido di etilene;<br />
polveri di legno duro; idrazina; o-toluidine; silice cristallina respirabile; fibre ceramiche<br />
refrattarie; cloruro di vinile monomero) nella Direttiva 2004/37/CE, modificando, in particolare,<br />
i due Allegati: Allegato I - Elenco di sostanze, preparati e procedimenti che espongono i<br />
lavoratori a rischio cancerogeno e mutageno (coincidente con l’Allegato XLII al D.lgs. 81/2008);<br />
Allegato III - Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse (coincidente con<br />
l’Allegato XLIII al D.lgs. 81/2008).<br />
Tra gli agenti chimici inclusi nella proposta vi è la silice cristallina respirabile (RCS), che la<br />
Commissione propone di includere nell’Allegato I alla Direttiva come sostanza generata da un<br />
processo di lavorazione e per la quale propone la definizione di un limite di esposizione<br />
professionale il cui valore è ancora oggetto di discussione (0,1 ovvero 0,05 mg/m 3 ).<br />
L’esposizione professionale alla silice cristallina respirabile si verifica in molte fonderie<br />
(utilizzatrici di prodotti contenenti silice quali sabbie, rivestimenti refrattari, ecc.).<br />
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