30.04.2013 Views

versione pdf - Sardegna DigitalLibrary

versione pdf - Sardegna DigitalLibrary

versione pdf - Sardegna DigitalLibrary

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

294 Carla Caprioli<br />

gimento di questo obiettivo, l’articolo 151 del trattato CE conferisce alla Comunità<br />

europea il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati<br />

membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali. Esso, inoltre, impegna<br />

la Comunità europea a tener conto degli aspetti culturali in tutte le sue<br />

azioni (Reding 2002).<br />

A fronte di tali dichiarazioni estremamente aperte e disponibili, bisogna considerare<br />

quali sono i reali ambiti di competenza e di azione dell’Unione europea.<br />

In base al principio di attribuzione, la Comunità può agire secondo le<br />

competenze previste dai trattati. In particolare, per il tema che ci interessa,<br />

possiamo riferirci agli articoli 151 e 149.<br />

Dall’articolo 151 del trattato CE in materia di “Cultura” (Commissione<br />

europea 2002j) 1 possiamo trarre due elementi: in primo luogo, l’azione della<br />

Comunità sostiene e si affianca a quella degli Stati membri; in secondo luogo,<br />

il Consiglio realizza questa azione sia con atti vincolanti (per es. decisioni)<br />

che con atti non vincolanti (per es. raccomandazioni), deliberando all’unanimità.<br />

Il ruolo della Commissione, non menzionato esplicitamente nell’art.<br />

151, è quello propositivo tipico di questa istituzione – e tale ruolo è comunque<br />

fondamentale in quanto il Consiglio non può decidere in assenza di proposte<br />

della Commissione. La funzione della Commissione europea non si esaurisce<br />

infatti nel controllo sugli Stati membri per il rispetto del diritto comunitario,<br />

ma si esplica attraverso l’elaborazione di proposte di atti normativi al Consiglio.<br />

2<br />

L’articolo 149 del trattato CE in materia di “Istruzione, formazione professionale<br />

e gioventù” consente alla Comunità di incentivare, affiancando l’azione<br />

degli Stati, la componente linguistica dell’insegnamento. È da notare che in<br />

questa materia il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. La scelta di<br />

adottare un atto in base all’uno o all’altro articolo del trattato dipende dal contenuto<br />

e dagli obiettivi dell’azione proposta.<br />

2. Multilinguismo e diversità linguistica<br />

Il principio del multilinguismo garantisce la trasparenza democratica e la<br />

parità di diritti per i cittadini e gli Stati membri dell’Unione europea, per<br />

quanto riguarda l’accesso alla normativa e alla comunicazione con le istituzioni<br />

dell’Unione. Garantisce inoltre la certezza del diritto: gli atti normativi<br />

che si applicano direttamente negli Stati membri devono essere adottati nelle<br />

varie lingue per consentire a tutti gli interessati di prenderne conoscenza in<br />

condizioni di parità. 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!