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CONOSCERE L'AMBIENTE PER DIFENDERLO - Cesvot

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(come viene ammesso in Spagna, Portogallo, Francia, Grecia).<br />

Legislazione “storica” e vigente in Italia.<br />

Fondamentale per la comprensione e l'interpretazione della normativa in materia di incendi<br />

boschivi è, a mio avviso, l'art. 59 del Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, cioè del T.U.L.P.S.<br />

(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di matrice fascista, abrogato per la maggior<br />

parte delle sue statuizioni divenute incostituzionali dopo il 1948) il quale elenca quelli che sono<br />

i divieti posti all'abbruciamento di stoppie:<br />

"È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni<br />

stabilite dai regolamenti locali e a distanza minore da quella in essi determinata. In mancanza<br />

di regolamenti, è vietato di dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto<br />

e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi,<br />

dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia<br />

infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla<br />

distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e<br />

chi ha acceso un fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando<br />

il fuoco sia spento".<br />

Tale norma, forse obsoleta in alcune sue parti, è però quella (potremmo sentirci di asserire) sulla<br />

base della quale sono state plasmate le successive Leggi analoghe e dalla quale prendono le<br />

mosse gli annuali decreti che vengono emanati per limitare il rischio degli incendi boschivi.<br />

Ovviamente si sono persi per strada tutti quegli espliciti riferimenti a quei beni privati (biada,<br />

fieno, foraggio etc...) che allora rivestivano un'importanza oggi difficilmente comprensibile, e<br />

si è preferito, invece, sottolineare la ratio della difesa del bosco-patrimonio di tutti. Effetto quest'ultimo<br />

della sensibilizzazione che si è fatta strada in proposito anche a livello politico, anche<br />

se spesso con intento demagogico più che di reale difesa dell'ambiente.<br />

Fondamentale - anche se è stata espressamente abrogata con l'entrata in vigore della L. n. 353<br />

del 21/11/2000 - è inoltre la:<br />

LEGGE 1 MARZO 1975 N° 47<br />

intitolata "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi", alla quale veniva fatto<br />

costantemente riferimento, dagli organi preposti, per la risoluzione del contenzioso agro forestale.<br />

L'art. 1 del titolo I predispone che i "piani regionali ed interregionali articolati per province o<br />

per aree territoriali omogenee... elaborati dagli organi competenti delle Regioni avvalendosi del<br />

personale tecnico del CFS, di intesa con il Corpo Nazionale dei VV.F., sentite le Comunità<br />

Montane, sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le Foreste di concerto con<br />

il Ministro per l'interno e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali..." (Ministero quest'ultimo<br />

oggi affiancato, nelle competenze, dal Ministero dell'Ambiente).<br />

Vediamo da qui quella sorta di delega alla legislazione regionale, (che sarà completata dal DPR<br />

616/77 di cui di seguito) in base alla quale ogni Regione ha potuto organizzare il piano antincendio<br />

in modo razionalizzato in relazione alle esigenze locali e, soprattutto, notiamo quello<br />

sdoppiamento di competenze fra più Ministeri (come accennato in precedenza) che è, al contempo,<br />

funzionale al sistema e patologico dello stesso.<br />

Il successivo art. 2 circostanzia quanto dovrà essere contenuto dai piani regionali di cui all'articolo<br />

precedente, mentre l'art. 3 elenca quelli che sono considerati "opere e mezzi per la prevenzione<br />

ed estinzione degli incendi boschivi" stabilendo che essi, se inseriti nei piani, sono a<br />

totale carico dello Stato.<br />

Degno di menzione è l'art. 5 che istituisce il Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale<br />

dello Stato "articolato in uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione<br />

e di pronto impiego" che sono stati oggi - almeno in Toscana - se non demoliti di<br />

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