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CONOSCERE L'AMBIENTE PER DIFENDERLO - Cesvot

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una volta constatato che "... la foresta della Comunità è fortemente danneggiata dagli incendi e<br />

che questa aggressione ... registra un inquietante sviluppo...".<br />

In ultimo, un accenno ai due articoli del Codice Penale che abbiamo prima menzionato nella<br />

loro formulazione antecedente alla modifica introdotta con la L. 353/2000:<br />

- l'art. 423 comma 1 C.P. dice testualmente che: "chiunque cagiona un incendio è punito con<br />

la reclusione da tre a sette anni" precisando subito dopo che ciò si applica anche se l'incendio<br />

ha riguardato la cosa propria, se da esso è derivato pericolo per la pubblica incolumità”.<br />

- l' art. 449 comma 1 (del Capo III sui delitti colposi di comune pericolo) recita come segue:<br />

"chiunque cagiona per colpa un incendio ... (omissis) ... è punito con la reclusione da uno a cinque<br />

anni"; prevedendo il primo articolo l'ipotesi dell'incendio doloso e quest'ultimo quella del<br />

fuoco appiccato per incuria, disattenzione, mancanza o deficienza delle opportune misure di<br />

sicurezza.<br />

Le novità introdotte con la l. 353/2000<br />

Il 21 Novembre è stata emanata la nuova Legge 353 che viene ad incidere in maniera determinante<br />

sull'approccio normativo al problema degli incendi boschivi: perché abroga la L. 47/75,<br />

perché modifica il codice penale introducendo l'ipotesi di reato dell'incendio boschivo, perché<br />

ridetta le "regole del gioco" in tema di competenze ed attribuzioni.<br />

Trattasi di una norma chiara e ben formulata per la quale rimando alla sessione normativa del<br />

sito limitandomi ad alcune considerazioni, la prima delle quali concerne l'art. 1 che, finalmente,<br />

pone il patrimonio boschivo come "bene insostituibile per la qualità della vita".<br />

Appare subito quel cambiamento, in termini soprattutto culturali, che intercorre fra quanto<br />

riportato dal T.U.L.P.S. (che dava particolare valore economico alla campagna) e la nuova affermazione<br />

di principio della Norma attuale: attenzione al bosco quale elemento indispensabile per<br />

garantire salubrità alla vita dei cittadini, emersione dell'ambiente come valore - anche estetico<br />

- atto ad influire sulla qualità stessa della vita dell'uomo.<br />

Peccando, forse, di egocentrismo mi sento di affermare che questo è anche il risultato dell'opera<br />

di quelle Associazioni di Volontariato, di quei Gruppi ambientalisti, di quei partiti politici che<br />

da anni lottano per una tutela dell'ambiente che prescinda da qualsiasi valutazione economica<br />

dello stesso: dall'azione concreta della V.A.B. agli arrembaggi di Greenpeace, dalle azioni<br />

dimostrative di Legambiente alle campagne del WWF al popolo di Seattle credo siano numerosi<br />

i fattori che hanno contribuito a cambiare un certo modo di gestire il paese…<br />

Superando i principi cui la Legge si ispira, è l'art. 2 ad attirare la mia attenzione, con la sua definizione<br />

di incendio boschivo: "un fuoco con suscettibilità a espandersi su aree boscate, cespugliate<br />

o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle<br />

predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".<br />

Si tratta, evidentemente, di una definizione molto ampia che può - a mio avviso - creare alcune<br />

difficoltà di carattere operativo su quelle che sono le competenze di intervento. Penso, infatti,<br />

all'ampia gamma di casi che possono essere compresi nel periodo "strutture e infrastrutture<br />

antropizzate" ed immagino probabili incomprensioni fra VV.F. e Volontari o casi di "rambismo"<br />

da parte di gruppi di questi ultimi….<br />

Il succedaneo art. 7, poi, pone le Regioni quali titolari della funzione di programmazione e di<br />

coordinamento delle strutture proprie e statali, avvalendosi delle strutture di: VV.F., C.F.S.,<br />

Organizzazioni di Volontariato "riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata<br />

preparazione professionale e di certificata idoneità fisica" . Seguono, infine, in posizione del<br />

tutto straordinaria le Forze Armate e quelle di Polizia dello Stato.<br />

Dal punto di vista del Volontariato quest'articolo risulta essere significativo, non tanto perché<br />

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