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CONOSCERE L'AMBIENTE PER DIFENDERLO - Cesvot

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ne riconosce ancora una volta il ruolo, ma perché ne specifica tre importanti caratteristiche: il<br />

riconoscimento, la preparazione, l'idoneità fisica certificata. Tali limitazioni, seppure incrementino<br />

una certa "burocratizzazione" del Volontariato serviranno di certo a far piazza pulita di tutti<br />

quei gruppuscoli di pseudo e sedicenti volontari che non hanno caratteristiche di affidabilità e<br />

preparazione.<br />

Modifiche al codice penale ex l. 353/2000<br />

Tali modifiche introducono, finalmente, il reato di incendio boschivo:<br />

- Art. 423-bis del C.P. "Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai<br />

forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.<br />

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da 1 a 5<br />

anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva<br />

pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma<br />

sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".<br />

Se confrontiamo il 423-bis con il 423 notiamo, icto oculi, un considerevole inasprimento della<br />

sanzione con l'innalzamento dei minimi edittali da 3 a 5 anni e dei massimi da 7 a 10 anni di<br />

reclusione. Particolarmente significativa è poi la duplice previsione di aggravanti soprattutto<br />

qualora si consideri che difficilmente gli incendi dolosi non cagionano danni gravi, estesi, permanenti.<br />

Anche in questo non ci resta che attendere la giurisprudenza, augurandoci in un uso particolarmente<br />

parsimonioso - da parte degli organi giudicanti - degli istituti della sospensione della<br />

pena, della condizionale, degli arresti domiciliari e via dicendo. Se, infatti, l'istituto della detenzione<br />

in carcere è considerato dal nostro impianto normativo come l'ultimo rimedio a cui ricorrere,<br />

è pur vero che un certo rigore in materia dovrà esser mostrato, a meno di non voler svuotare<br />

di significato una norma volutamente e doverosamente rigorosa.<br />

Tornando al vigente Codice Penale, anche gli artt. 424 e 449 subiscono una variazione assumendo<br />

il seguente aspetto:<br />

- Art. 424 C.P. "Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una<br />

cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da<br />

6 mesi a 2 anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art, precedente, ma la pena<br />

è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali<br />

destinati al rimboschimento, segue incendio si applicano le pene previste dall'art. 423-bis".<br />

- Art. 449 C.P. "Chiunque al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis<br />

cagiona per colpa un incendio [omissis] è punito con la reclusione da 1 a 5 anni”.<br />

Anche in questi due ultimi articoli si è sottratto il caso dell'incendio o dell'appiccagione del<br />

fuoco al regime, per così dire, ordinario per sottoporlo a quello, più rigoroso, della nuova fattispecie<br />

di reato dell'incendio boschivo.<br />

Legislazione regionale toscana<br />

Risalendo indietro nel tempo, incontriamo la Legge della Regione Toscana 1 Agosto 1981 n°<br />

62 che, in un articolo unico, "... attribuisce al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione<br />

dello stato di grave pericolosità di cui all'art. 9 della Legge 1 Marzo 1975 n° 47... (omissis)...”<br />

Subito prima la fondamentale L.R.T. 52/73, recentemente abrogata, la quale ha anticipato,<br />

cronologicamente parlando, la legislazione nazionale del settore (che risale, con la 47, al<br />

1975).<br />

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