31.10.2014 Views

CONOSCERE L'AMBIENTE PER DIFENDERLO - Cesvot

CONOSCERE L'AMBIENTE PER DIFENDERLO - Cesvot

CONOSCERE L'AMBIENTE PER DIFENDERLO - Cesvot

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

e; ma la matrice di questo interesse è il diritto alla vita, perchè se questo diritto viene negato<br />

anche l’interesse a non soffrire non ha alcun senso.<br />

Anche ammettendo che in alcuni casi la vita degli animali possa essere sacrificata in<br />

funzione di interessi umani ritenuti prevalenti, tuttavia si tratta di eccezioni da applicare in<br />

maniera assolutamente restrittiva e tassativa, al di fuori delle quali si riespande il diritto alla vita<br />

di qualunque essere vivente.<br />

L’art. 727/I comma deve quindi essere interpretato nel senso di considerare sempre<br />

punita l’uccisione ingiustificata di animali: con la pena base, oppure con la pena aggravata ove<br />

si provi che la morte è derivata da un precedente maltrattamento.<br />

Il coordinamento con la legislazione speciale<br />

Il II comma dell’art. 727 prevede che il reato di maltrattamento è aggravato se è commesso<br />

nell’ambito del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione<br />

o di uno spettacolo di animali.<br />

Si tratta delle principali attività che prevedono l’utilizzazione di animali; attività che<br />

dunque sono di per sé lecite, anche se leggi specifiche ne impongono l’esercizio con particolari<br />

modalità, al fine di ridurre al minimo la sofferenza degli animali. Siamo quindi su un piano<br />

diverso: il maltrattamento non deriva da crudeltà gratuita, ma dalla violazione delle modalità di<br />

esercizio di attività lecite.<br />

Prima della riforma dell’art. 727 era dubbio se la violazione di queste norme potesse<br />

rientrare nel reato di maltrattamento; adesso si è creato un importante punto di raccordo tra la<br />

norma generale e le discipline di settore.<br />

La conseguenza di questo raccordo è che risulta notevolmente ampliata la sfera dei<br />

comportamenti punibili in base all’art. 727: questo comprende cioè, oltre alle crudeltà gratuite,<br />

anche tutte quelle violazioni che riguardano soltanto le modalità di esercizio di un’attività lecita.<br />

Non solo, ma in questi casi, a differenza delle ipotesi previste dal I comma, l’applicabilità<br />

dell’art. 727 non dovrebbe richiedere alcun accertamento in concreto circa la sofferenza<br />

arrecata all’animale, poiché questa dovrebbe ritenersi presunta. Infatti, la valutazione circa l’idoneità<br />

ad arrecare sofferenza è stata già fatta nel momento in cui sono state individuate quelle<br />

modalità di trattamento degli animali (ad es. le dimensioni minime delle gabbie, le tecniche<br />

di macellazione; ma sebbene non siano richiamate, lo stesso vale per le norme in materia di caccia<br />

e di sperimentazione); modalità che sono determinate appunto dall’esigenza di circoscrivere<br />

la sofferenza alla soglia minima che risulti assolutamente indispensabile e inevitabile. È evidente,<br />

quindi, che la violazione di queste prescrizioni minime è di per sé idonea a cagionare sofferenza.<br />

Il fatto che in tutti questi casi sia superflua la prova della sofferenza, è un dato che<br />

dovrebbe contribuire non poco alla valorizzazione dell’art. 727.<br />

Eppure, come si è anticipato, questa norma è scarsamente efficace. Nonostante che ad<br />

essa possa riconoscersi un ambito di applicabilità potenzialmente molto ampio, essa viene<br />

applicata raramente, e soprattutto non esercita quel potere dissuasivo che normalmente è collegato<br />

alle norme penali e alla minaccia della pena. E se la prima ragione risiede nell’incertezza<br />

che caratterizza la nozione di maltrattamento, la seconda ragione deve essere individuata nell’inadeguatezza<br />

dell’apparato sanzionatorio.<br />

131

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!