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Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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Risparmio di Savona S.p.A. (1,2 milioni) e gli impegni nei confronti dei promotori finanziari e degli<br />

agenti assicurativi non dipendenti della <strong>Banca</strong> (0,3 milioni).<br />

Contenzioso tributario<br />

* * - * *<br />

In data 30 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Liguria ha notificato a <strong>Banca</strong><br />

<strong>Carige</strong> avvisi di accertamento relativi ad un’operazione di investimento effettuata nel 2004.<br />

L’operazione consisteva in un acquisto a pronti e in una cessione a termine di titoli obbligazionari emessi<br />

nel Regno Unito e denominati in lire turche, per la quale la <strong>Banca</strong> ha fruito di un credito per imposte<br />

assolte all’estero, previsto sia dall’art. 165 TUIR e sia dalla Convenzione Italia e Regno Unito.<br />

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto il credito per imposte assolte all’estero suscettibile di<br />

disconoscimento, riprendendo a tassazione euro 4,3 milioni in termini di imposta, oltre interessi liquidati<br />

alla data della notifica in 0,6 milioni e sanzioni in misura pari al 100% dell’imposta.<br />

Avverso gli avvisi di accertamento, <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria<br />

Provinciale di Genova.<br />

Pendente il ricorso di primo grado, era stata notificata da Equitalia Sestri SpA cartella di pagamento per<br />

il 50% della maggiore imposta e relativi interessi contro la quale è stato presentato ulteriore autonomo<br />

ricorso e istanza di sospensione alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Genova. La cartella,<br />

inizialmente sospesa, è stata annullata con sentenza depositata in data 9/11/2011.<br />

In data 2 marzo 2011 si è tenuta la discussione di merito relativa all’accertamento di secondo livello<br />

(ovvero riferito alla dichiarazione di consolidato fiscale) che si è conclusa con sentenza depositata il 24<br />

marzo 2011, con cui la CTP di Genova ha respinto il ricorso di <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong>.<br />

Contro tale sentenza negativa, in data 28 giugno 2011, <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> ha presentato appello innanzi<br />

alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Genova. All’interno del medesimo procedimento di<br />

appello è stata anche richiesta e ottenuta la sospensione della cartella di pagamento relativa alle<br />

sanzioni, emessa a seguito della soccombenza in primo grado di giudizio. La discussione dell’Appello è<br />

avvenuta in data 20 dicembre 2011, la sentenza depositata il 6/2/2012 ha respinto l’appello, per cui in<br />

data 14 febbraio è stato disposto il pagamento della cartella relativa alle sanzioni. Contro questa<br />

sentenza è intenzione della <strong>Banca</strong> presentare ricorso in Cassazione.<br />

Relativamente all’accertamento di primo livello e del correlato atto di irrogazione di sanzioni, la CTP di<br />

Genova, con sentenze depositate il 18/11/2011, ha confermato l’operato dell’Agenzia delle Entrate.<br />

Avverso tali sentenze è intenzione della <strong>Banca</strong> presentare appello in CTR di Genova.<br />

In data 31 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Liguria ha notificato a <strong>Banca</strong><br />

<strong>Carige</strong> avvisi di accertamento, relativamente all’anno 2005, contenenti rilievi relativi alle seguenti due<br />

tipologie di operazioni di investimento:<br />

Acquisto a pronti e cessione a termine di titoli obbligazionari emessi nel Regno Unito<br />

Si tratta di due operazioni di investimento, analoghe a quella contestata per l’anno 2004.<br />

Con riferimento a tali operazioni, a fronte del disconoscimento del credito per imposte pagate all’estero,<br />

sono stati ripresi a tassazione euro 11,2 milioni a titolo di imposta, oltre 1,6 milioni a titolo di interessi<br />

liquidati alla data della notifica e sanzioni in misura pari al 208% dell’imposta.<br />

Pronti contro termine di investimento con sottostante titoli azionari italiani quotati<br />

Le operazioni contestate consistono in PCT stipulati con stabile organizzazione italiana di primaria banca<br />

estera, dalla quale <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> ha acquistato a pronti titoli azionari quotati emessi da soggetti residenti<br />

in Italia, rivendendoli a termine ad un prezzo prefissato.<br />

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto l’integrale deduzione del differenziale negativo realizzato nella<br />

compravendita dei titoli a fronte della tassazione nella sola misura del 5% dei dividendi incassati.<br />

L’importo ripreso a tassazione ammonta a euro 13,7 milioni in termini di imposta, oltre interessi liquidati<br />

alla data di notifica in 1,9 milioni e sanzioni in misura pari al 156% dell’imposta.<br />

L’Agenzia ha inoltre contestato l’omessa applicazione della ritenuta prevista dall’art. 26, comma 3 bis,<br />

del DPR n. 600/1973 sui differenziali negativi relativi alle citate operazioni, riprendendo a tassazione<br />

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