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Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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euro 10 milioni in termini di imposta, oltre interessi liquidati in 1,6 milioni di euro e sanzioni in misura<br />

pari al 186% della ritenuta.<br />

<strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong>, in data 28 maggio 2011, ha impugnato innanzi la competente CTP di Genova gli avvisi<br />

di accertamento. La discussione per il ricorso, già fissata per il 6 febbraio 2012, è stata rinviata al 3<br />

ottobre 2012. L’Agenzia ha altresì notificato, in data 22 febbraio 2012, Atti di irrogazione sanzioni, sia<br />

per la parte relativa alle ritenute, che per l’imposta sui redditi che verranno impugnati innanzi la<br />

competente commissione tributaria.<br />

In data 29 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Liguria ha notificato a <strong>Banca</strong><br />

<strong>Carige</strong> avvisi di accertamento, relativamente all’anno 2006, contenenti rilievi relativi a due tipologie di<br />

operazioni di investimento simili a quelle già contestate l’anno precedente.<br />

- Acquisto a pronti e cessione a termine di titoli obbligazionari emessi nel Regno Unito<br />

Si tratta di acquisto a pronti e cessione a termine di titoli obbligazionari emessi da soggetto residente nel<br />

Regno Unito, cui era collegato un contratto di swap (con controparte soggetto residente in Francia)<br />

relativo ai flussi di interessi generati dai titoli nel periodo in cui gli stessi erano di proprietà di <strong>Banca</strong><br />

<strong>Carige</strong>.<br />

L’operazione ha generato un credito per imposte assolte all’estero disconosciuto nell’avviso di<br />

accertamento notificato il 29 dicembre 2011 per l’ammontare di 1,2 milioni in termini di imposta, oltre<br />

a interessi fino al 28 febbraio 2012 pari a in 0,2 milioni e sanzioni in misura pari a circa il 240%<br />

dell’imposta.<br />

- Pronti contro termine aventi ad oggetto titoli azionari italiani quotati<br />

Si tratta di operazioni di investimento in titoli azionari quotati analoghe a quelle effettuate nel 2005.<br />

A differenza degli anni precedenti, tuttavia, a fronte dell’esenzione del dividendo nella misura del 95%, il<br />

differenziale negativo tra prezzo a pronti e prezzo a termine non è stato più dedotto a fini IRES e IRAP in<br />

applicazione del comma 3 bis dell’art. 109 del TUIR, in vigore dal 1 gennaio 2006.<br />

A fini IRES non è stata pertanto proposta alcuna ripresa a tassazione mentre, con riferimento all’IRAP è<br />

stata contestata la differenza tra il 95% del dividendo esentato e l’ammontare del differenziale negativo<br />

non dedotto.<br />

In sintesi, per il 2006 nell’avviso di accertamento è stata contestata una maggiore IRAP per 0,15 milioni<br />

oltre a sanzioni pari a circa il 180% e interessi al 28/2/2012 pari a 23 migliaia di euro. In relazione ai<br />

differenziali negativi, è stata invece contestata l’omessa applicazione della ritenuta per l’importo di 17,1<br />

milioni, oltre a interessi fino al 28 febbraio 2012 pari a 3 milioni e sanzioni in misura pari a circa il<br />

230% dell’imposta. Avverso tali Avvisi è intenzione della <strong>Banca</strong> presentare gli opportuni ricorsi.<br />

Le operazioni di investimento sopradescritte hanno prodotto rendimenti coerenti con il profilo<br />

rischio/rendimento delle stesse, in linea con la redditività del portafoglio titoli e, comunque, inferiori al<br />

rendimento del complesso delle operazioni di impiego.<br />

Tutte le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate si basano sostanzialmente sulla pretesa applicabilità del<br />

principio di ”abuso del diritto”.<br />

<strong>Carige</strong>, supportata dal parere di qualificati professionisti esterni, ritiene che sussistano i presupposti di<br />

fatto e di diritto per vedere riconosciute le ragioni in merito alla legittimità del proprio operato, ragioni<br />

che saranno tutelate in ogni opportuna sede nazionale e internazionale.<br />

Da un punto di vista contabile, <strong>Carige</strong> – sempre confortata dal parere di qualificati professionisti esterni -<br />

ha ritenuto non sussistere i presupposti richiesti dal principio contabile di riferimento (IAS 37) per<br />

effettuare accantonamenti in bilancio, ad eccezione del solo contenzioso relativo all’anno 2004. Per<br />

quest’ultimo, tenuto conto della soccombenza in entrambi i gradi di giudizio (Commissione Tributaria<br />

Provinciale e Commissione Tributaria Regionale di Genova) e al conseguente residuare del solo giudizio<br />

in Cassazione, che investe unicamente questioni di legittimità, è stato appostato in bilancio apposito<br />

accantonamento per la parte relativa all’imposta accertata e agli interessi per un ammontare pari a 5,3<br />

milioni di euro (Cfr. Sez. 13 Attivo - Attività e Passività fiscali - paragrafo 13.2.2).<br />

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