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Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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B) una serie di modifiche ad altre parti del TUIR volte ad armonizzare, per quanto concerne gli<br />

aspetti valutativi, le regole fiscali con quelle contabili. Sono un esempio di questo secondo<br />

genere di modifiche la previsione della rilevanza fiscale delle valutazioni delle azioni del<br />

portafoglio di trading, delle valutazioni imputate a conto economico delle immobilizzazioni<br />

finanziarie diverse dalle azioni e della valutazione delle passività finanziarie (art. 110, commi 1<br />

bis e 1 ter del TUIR).<br />

Al riguardo, il D.M. 1 aprile 2009, n. 48 (c.d. “Decreto IAS”) ha chiarito che “anche ai soggetti IAS si<br />

applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del Testo Unico che prevedono limiti quantitativi alla<br />

deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di<br />

imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del<br />

reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più<br />

periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio,<br />

rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento”.<br />

Nella determinazione del reddito imponibile di <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> S.p.A., le principali differenze permanenti<br />

tra risultato civilistico e risultato fiscale sono originate dalle seguenti fattispecie:<br />

A) dividendi incassati nell’esercizio relativi a partecipazioni non iscritte nel trading (art. 89 TUIR);<br />

B) parziale indeducibilità degli interessi passivi (art. 96 comma 5bis TUIR).<br />

La Finanziaria 2008 (L. 244 del 24/12/2007) ha anche apportato modifiche alle modalità di<br />

determinazione della base imponibile IRAP, fissando una diretta rilevanza delle voci di bilancio, così<br />

come classificate in base ai corretti principi contabili.<br />

Di conseguenza, la base imponibile IRAP viene sostanzialmente determinata sottraendo al margine di<br />

intermediazione il 50% dei dividendi incassati e il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e<br />

immateriali e delle spese amministrative, deducendo quelle relative al personale.<br />

L’art. 2, comma 55 del D.L. 225/2010 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe” convertito nella L.<br />

10/2011), ha previsto che, in previsione dell’entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività<br />

per imposte anticipate iscritte in bilancio relative a svalutazioni di crediti (art. 106, comma 3 del TUIR),<br />

avviamento e altre attività immateriali, i cui componenti siano deducibili in più periodi di imposta ai fini<br />

delle imposte sui redditi, siano trasformate in crediti di imposta qualora nel bilancio individuale della<br />

società venga rilevata una perdita di esercizio. La trasformazione decorrerà dalla data di approvazione<br />

del bilancio chiuso in perdita, per un ammontare corrispondente al prodotto tra la perdita di esercizio e<br />

il rapporto fra le attività per imposte anticipate e la somma del capitale sociale e delle riserve.<br />

Tra le attività per imposte anticipate presenti in bilancio e richiamate dal decreto, si rilevano 78,7<br />

milioni di euro per avviamento e 68,8 milioni di euro per rettifiche su crediti per un totale di 147,5<br />

milioni di euro.<br />

L’utilità concreta della norma si sostanzierà nella possibilità di conteggiare comunque, anche a<br />

prescindere dal conseguimento di perdite, dette imposte anticipate nel calcolo dei requisiti patrimoniali<br />

richiesti dall’accordo di Basilea 3, con evidenti benefici sia per la banca che, più in generale, per<br />

l’intero sistema bancario italiano.<br />

L’art. 8 del D.L. 201/2011 (cosiddetto “Salva Italia” convertito nella L. 214/2011), ha ulteriormente<br />

ampliato la possibilità di monetizzare le differite attive già ricomprese nella normativa del “Decreto<br />

Milleproroghe” prevedendone la trasformazione in crediti d’imposta anche in caso di perdita fiscale, per<br />

la parte riferita a dette poste, e il possibile utilizzo del credito per compensare altri debiti d’imposta o<br />

per essere ceduto ad altre società del <strong>Gruppo</strong> o infine per essere chiesto a rimborso.<br />

Detta modifica rende pertanto praticamente certa la recuperabilità delle imposte anticipate in questione<br />

e di conseguenza il loro conteggio nel calcolo dei requisiti patrimoniali richiesti dall’accordo di Basilea<br />

3.<br />

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