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Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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Con l’art. 15 comma 10 del Decreto Legge 185/2008 convertito dalla legge 2/2009 il legislatore<br />

fiscale aveva previsto, in deroga alla disciplina generale (art. 176, comma 2-ter, del TUIR), il<br />

riconoscimento fiscale dei “maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e<br />

alle altre attività immateriali” con il versamento di una imposta sostitutiva del 16% consentendone<br />

pertanto l’affrancamento dei maggiori valori soltanto per operazioni quali fusioni, scissioni e<br />

conferimenti.<br />

Erano, quindi, escluse dalla disposizione di cui al comma 10, le operazioni di acquisizione di aziende<br />

effettuate tramite l’acquisto di rami d’azienda e di partecipazioni di controllo nel cui valore di carico<br />

restavano ricompresi i maggiori valori dell’avviamento e delle altre attività immateriali non trovando<br />

autonoma iscrizione nel bilancio individuale ma solo nel bilancio consolidato.<br />

Con l’art. 23 commi da 12 a 14 del Decreto Legge 98/2011 convertito dalla legge 111/2011 è stata<br />

rimossa tale disparità di trattamento consentendo, in via opzionale, il regime del riallineamento previsto<br />

dall’art. 15 comma 10 del Decreto Legge 185/2008, attraverso l’introduzione dei commi 10bis e 10<br />

ter, anche ai maggiori valori relativi all’avviamento e alle altre attività immateriali inclusi nel valore di<br />

carico delle partecipazioni di controllo iscritte nel bilancio individuale, che nel bilancio consolidato sono<br />

imputati ad avviamento, marchi ovvero altre attività immateriali.<br />

La disparità di trattamento permane, invece, in relazione agli avviamenti derivanti da operazioni di<br />

acquisizione di rami d’azienda costituiti da reti di sportelli (come quelle realizzate da <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> nel<br />

corso degli ultimi 20 anni) il cui diverso trattamento fiscale determina anche impatti diversi in termini di<br />

patrimonializzazione.<br />

Detta opzione, è stata esercitata dalla Capogruppo effettuando il versamento in un'unica soluzione<br />

dell’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva entro il termine del 30 novembre 2011.<br />

A fronte di un importo a titolo di avviamento iscritto al 31/12/2010 nel bilancio consolidato di circa<br />

191,7 milioni di euro, l’imposta dovuta è risultata pari a circa 30,7 milioni di euro (16%).<br />

L’effetto positivo a conto economico, derivante dalla differenza fra la fiscalità differita iscritta a seguito<br />

del citato riallineamento (circa 62,3 milioni di euro) e l’imposta sostitutiva liquidata, risulta pari a circa<br />

31,6 milioni di euro.<br />

Non sono stati effettuati stanziamenti per imposte differite passive sulle riserve in sospensione di imposta<br />

ammontanti a 40,9 milioni di euro, tenuto conto:<br />

dell' entità rilevante delle riserve non in sospensione di imposta disponibili per l'eventuale distribuzione;<br />

della constatazione che la distribuzione di riserve in sospensione non si è mai verificata, neppure in<br />

parte, neanche per quelle più remote ( L.576/1975 e L. 72/83).<br />

Pertanto risulta ragionevole ritenere che non saranno effettuate operazioni di iniziativa che ne<br />

comportino la tassazione.<br />

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