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Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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Nel maggio 2011 lo IASB ha pubblicato un set<br />

di nuovi principi che introducono una nuova disciplina<br />

per il bilancio consolidato, le Joint Ventures<br />

e la relativa informativa richiesta.<br />

In particolare:<br />

- IFRS 10 – Il bilancio consolidato. Il nuovo<br />

principio nasce dall‟esigenza di avere<br />

un unico documento contenente la disciplina<br />

del bilancio consolidato - cercando<br />

di uniformare il concetto di controllo<br />

per minimizzare le difformità pratiche<br />

riscontrate nel sistema - in sostituzione<br />

delle previsioni previste dallo IAS<br />

27 - <strong>Bilancio</strong> consolidato e separato e<br />

dell‟interpretazione SIC 12 “Consolidamento<br />

- Società a destinazione specifica<br />

(società veicolo)”;<br />

- IFRS 11 - Accordi di compartecipazione,<br />

relativo alla contabilizzazione degli accordi<br />

tra imprese in sostituzione dello<br />

IAS 31 “Partecipazioni in Joint venture”<br />

e del SIC 13 “Entità a controllo congiunto<br />

- Conferimenti in natura da parte<br />

dei partecipanti al controllo”;<br />

- IFRS 12 - Informazioni integrative su<br />

partecipazioni in altre entità. Lo IASB ha<br />

deciso di racchiudere in un unico principio<br />

contabile i requisiti di informativa<br />

per le partecipazioni in entità controllate,<br />

collegate, non incluse nell‟area di<br />

consolidamento e joint arrangement.<br />

In concomitanza con la pubblicazione dei principi<br />

sopradescritti sono stati emendati i seguenti<br />

principi:<br />

- IAS 27 - Il bilancio separato. Il principio<br />

è stato revisionato per eliminare la parte<br />

relativa al bilancio consolidato, ricompresa<br />

nell‟IFRS 10;<br />

- IAS 28 - Partecipazioni in società collegate<br />

e joint venture. Il principio è stato<br />

revisionato per estendere l‟ambito di<br />

applicazione, anche alle Joint ventures.<br />

Sempre nel corso dell‟anno si segnalano gli ulteriori<br />

documenti pubblicati dallo IASB:<br />

- IFRS 13 – Misurazione del fair value. Il<br />

principio è stato emesso allo scopo di<br />

armonizzare ed unificare in un unico<br />

documento le regole di misurazione al<br />

fair value e la relativa informativa (pubblicato<br />

il 13/05/2011);<br />

- Modifiche allo IAS 1 - Presentazione delle<br />

voci del prospetto della redditività<br />

complessiva (pubblicato il<br />

16/06/2011);<br />

- Modifiche allo IAS 19 – Benefici per i<br />

dipendenti (pubblicato il 16/06/2011);<br />

- Modifiche allo IAS 32 – Strumenti finanziari,<br />

esposizione nel bilancio – Compensazione<br />

di attività e passività finanziarie<br />

(pubblicato il 16/12/2011);<br />

- Modifiche all‟IFRS 7 – Strumenti finanziari:<br />

informazioni integrative - Compensazione<br />

di attività e passività finanziarie<br />

(pubblicato il 16/12/2011);<br />

- Modifiche all‟IFRS 9 – Strumenti finanziari<br />

ed all‟IFRS 7 - Strumenti finanziari:<br />

informazioni integrative (pubblicato il<br />

16/12/2011): Data di efficacia obbligatoria<br />

e Informazioni transitorie; il documento<br />

posticipa la data di entrata in vigore<br />

dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio<br />

2015. Rimane comunque consentita<br />

l‟applicazione anticipata.<br />

REGOLE DI RICLASSIFICAZIONE DEGLI<br />

STRUMENTI FINANZIARI<br />

Il dettaglio delle riclassificazioni, ed i relativi effetti<br />

economico – patrimoniali, effettuate dalla<br />

<strong>Banca</strong> sono descritti nella parte A – Politiche<br />

Contabili, sezione A.3 “Informativa sul fair value”<br />

della Nota Integrativa, al punto A.3.1 denominato<br />

“Trasferimenti tra portafogli”. Si tratta<br />

di una informativa introdotta dal 1° aggiornamento<br />

della circolare 262 di <strong>Banca</strong> d‟Italia – Il<br />

bilancio bancario: schemi e regole di compilazione,<br />

che ha recepito le modifiche apportate<br />

dagli emendamenti allo IAS 39 e all‟IFRS 7<br />

nell‟ottobre del 2008. Tali modifiche autorizzano<br />

la riclassificazione di strumenti rappresentativi<br />

di debito rilevati al fair value dalla categoria<br />

“posseduti per la negoziazione” (HFT) in circostanze<br />

rare e qualora l‟attività finanziaria non<br />

sia più detenuta per essere venduta o riacquistata<br />

a breve 1 . In particolare le attività finanziarie<br />

per la negoziazione possono essere riclassificate<br />

alla categoria delle attività disponibili per la<br />

vendita, delle attività detenute fino alla scadenza<br />

e dei finanziamenti e crediti (qualora soddisfino<br />

alla data di riclassifica la definizione di “Finanziamenti<br />

e crediti”) 2 . Rimane il divieto assoluto<br />

per i derivati e gli strumenti finanziari rilevati al<br />

1<br />

La riclassificazione non è consentita per gli strumenti ibridi per i<br />

quali non si sia in grado di valutare separatamente il derivato da<br />

scorporare.<br />

2<br />

Tali riclassifiche, con le medesime regole, valgono anche nel<br />

senso opposto.<br />

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