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PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino

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3. Ai sensi <strong>del</strong>l’All. I <strong>del</strong>la Direttiva 92/43/CEE, gli Habitat d’interesse comunitario non forestali<br />

presenti all’interno <strong>del</strong>l’Area protetta collegati dinamicamente o in mosaico con i boschi sono i<br />

seguenti, salvo futuri aggiornamenti:<br />

6210 - “Formazioni erbose secche seminaturali e facie coperte da cespugli su substrato<br />

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”<br />

6510 – “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba<br />

officinalis)”<br />

3150 – “Laghi eutrofici naturali con vegetazione <strong>del</strong> Magnopotamion e Hydrocharition”<br />

3260 “Fiumi <strong>del</strong>le pianure e montani con vegetazione <strong>del</strong> Ranunculion fluitantis e<br />

Callitricho-Batrachion<br />

Art. 3 - Interventi selvicolturali<br />

1. Le norme per la realizzazione degli interventi selvicolturali contenute nel presente articolato<br />

sono applicabili a tutti i soprassuoli forestali di cui all’art 1 lettera c).<br />

2. La gestione attiva è applicabile, a prescindere dalla Categoria Forestale e dalla<br />

Compartimentazione di Piano Forestale, ai soli soprassuoli forestali caratterizzati da altezza<br />

media superiore a 10 metri e/o copertura a maturità di specie arboree superiore al 70%, ovvero<br />

alle aree non paludose.<br />

3. Gli interventi selvicolturali si attuano per iniziativa dei proprietari o aventi diritto o dall’Ente<br />

Gestore; in caso di inerzia dei proprietari l’Ente Gestore può comunque procedere d’ufficio per<br />

assicurare le funzioni istituzionali <strong>del</strong> bosco, prevenirne il degrado o scongiurare pericoli per la<br />

pubblica incolumità, previo sollecito e mettendo a disposizione eventuali prodotti legnosi di<br />

risulta e senza oneri per il proprietario.<br />

4. Sono escluse da ogni intervento selvicolturale attivo i soprassuoli forestali con altezza media<br />

superiore a 10 metri e/o copertura a maturità di specie arboree superiore al 70%, ovvero i greti, le<br />

aree con depositi ghiaiosi affioranti e le zone paludose, ad esclusione di interveti di eradicazione<br />

e contenimento di specie esotiche invasive di cui all’art. 14.<br />

5. Al fine di perseguire una gestione sostenibile <strong>del</strong> patrimonio boschivo in accordo con le<br />

dinamiche naturali e con la tutela <strong>del</strong>la biodiversità, la relazione di piano per gli aspetti relativi<br />

alle modalità di realizzazione degli interventi selvicolturali (Cap. 9) e la carta degli interventi<br />

gestionali e <strong>del</strong>la viabilità hanno valore cogente.<br />

Art. 4 - Procedure per l’attuazione degli interventi selvicolturali<br />

1. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione sono presentate dalla proprietà, dal soggetto<br />

gestore o dal possessore a qualunque titolo giuridicamente valido secondo le modalità previste<br />

dall’Art. 3 <strong>del</strong> Regolamento regionale n. 4/R <strong>del</strong> 15.02.2010 e successive modificazioni ed<br />

integrazioni.<br />

2. Copia <strong>del</strong>le comunicazioni e <strong>del</strong>le istanze di autorizzazione dovranno essere<br />

contemporaneamente trasmesse all’Ente Gestore.<br />

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