PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino
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3. Ai sensi <strong>del</strong>l’All. I <strong>del</strong>la Direttiva 92/43/CEE, gli Habitat d’interesse comunitario non forestali<br />
presenti all’interno <strong>del</strong>l’Area protetta collegati dinamicamente o in mosaico con i boschi sono i<br />
seguenti, salvo futuri aggiornamenti:<br />
6210 - “Formazioni erbose secche seminaturali e facie coperte da cespugli su substrato<br />
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”<br />
6510 – “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba<br />
officinalis)”<br />
3150 – “Laghi eutrofici naturali con vegetazione <strong>del</strong> Magnopotamion e Hydrocharition”<br />
3260 “Fiumi <strong>del</strong>le pianure e montani con vegetazione <strong>del</strong> Ranunculion fluitantis e<br />
Callitricho-Batrachion<br />
Art. 3 - Interventi selvicolturali<br />
1. Le norme per la realizzazione degli interventi selvicolturali contenute nel presente articolato<br />
sono applicabili a tutti i soprassuoli forestali di cui all’art 1 lettera c).<br />
2. La gestione attiva è applicabile, a prescindere dalla Categoria Forestale e dalla<br />
Compartimentazione di Piano Forestale, ai soli soprassuoli forestali caratterizzati da altezza<br />
media superiore a 10 metri e/o copertura a maturità di specie arboree superiore al 70%, ovvero<br />
alle aree non paludose.<br />
3. Gli interventi selvicolturali si attuano per iniziativa dei proprietari o aventi diritto o dall’Ente<br />
Gestore; in caso di inerzia dei proprietari l’Ente Gestore può comunque procedere d’ufficio per<br />
assicurare le funzioni istituzionali <strong>del</strong> bosco, prevenirne il degrado o scongiurare pericoli per la<br />
pubblica incolumità, previo sollecito e mettendo a disposizione eventuali prodotti legnosi di<br />
risulta e senza oneri per il proprietario.<br />
4. Sono escluse da ogni intervento selvicolturale attivo i soprassuoli forestali con altezza media<br />
superiore a 10 metri e/o copertura a maturità di specie arboree superiore al 70%, ovvero i greti, le<br />
aree con depositi ghiaiosi affioranti e le zone paludose, ad esclusione di interveti di eradicazione<br />
e contenimento di specie esotiche invasive di cui all’art. 14.<br />
5. Al fine di perseguire una gestione sostenibile <strong>del</strong> patrimonio boschivo in accordo con le<br />
dinamiche naturali e con la tutela <strong>del</strong>la biodiversità, la relazione di piano per gli aspetti relativi<br />
alle modalità di realizzazione degli interventi selvicolturali (Cap. 9) e la carta degli interventi<br />
gestionali e <strong>del</strong>la viabilità hanno valore cogente.<br />
Art. 4 - Procedure per l’attuazione degli interventi selvicolturali<br />
1. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione sono presentate dalla proprietà, dal soggetto<br />
gestore o dal possessore a qualunque titolo giuridicamente valido secondo le modalità previste<br />
dall’Art. 3 <strong>del</strong> Regolamento regionale n. 4/R <strong>del</strong> 15.02.2010 e successive modificazioni ed<br />
integrazioni.<br />
2. Copia <strong>del</strong>le comunicazioni e <strong>del</strong>le istanze di autorizzazione dovranno essere<br />
contemporaneamente trasmesse all’Ente Gestore.<br />
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