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PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino

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Art.14 – Area di pertinenza dei corpi idrici<br />

1. Nelle aree boscate situate lungo i corsi d’acqua naturali, i corsi d’acqua artificiali ad elevata<br />

valenza naturalistica, i fontanili, le lanche e le zone umide, è necessario mantenere una fascia di<br />

rispetto di almeno trenta metri (estesa a 50 metri per il fiume <strong>Ticino</strong>) nella quale effettuare solo<br />

interventi di eliminazione-contenimento <strong>del</strong> Prunus serotina o di altre infestanti definite<br />

dall’Ente Gestore, interventi fitosanitari, di messa in sicurezza idraulica di cui al successivo<br />

comma 4, interventi necessari per la sicurezza dei manufatti, interventi ad evoluzione controllata<br />

prevista al Capitolo 9.1 paragrafo 9.1.1.5, interventi di gestione degli Alneti di ontano nero<br />

descritti al paragrafo 9.2.4, interventi di gestione dei Saliceti e Pioppeti descritti al paragrafo<br />

9.2.5.<br />

Sono inoltre consentiti interventi di rinaturalizzazione volti al miglioramento degli habitat ed<br />

approvati dall’Ente Gestore.<br />

2. Per le aree con forte presenza di Prunus serotina o altre infestanti esotiche, se la copertura<br />

arboreo-arbustiva residua dopo gli interventi è inferiore al 70%, occorre procedere a rinfoltimenti<br />

con specie autoctone secondo le indicazioni fornite dall’Ente Gestore.<br />

3. All’interno <strong>del</strong>le fasce di cui al comma 1 gli interventi selvicolturali devono essere<br />

programmati operando per tratte continue di lunghezza non superiore a 300 metri, separate da<br />

fasce di lunghezza non inferiore a 500 metri non trattate nell’arco di almeno 5 anni. I tagli su<br />

sponde opposte devono possibilmente essere intercalati in modo da avere aree trattate di fronte<br />

ad altre non trattate.<br />

4. Nell’alveo inciso dei corsi d’acqua naturali, dei corsi d’acqua artificiali ad elevata valenza<br />

naturalistica, dei fontanili, <strong>del</strong>le lanche e <strong>del</strong>le zone umide sono consentiti, previo parere<br />

favorevole <strong>del</strong>l’Ente Gestore, il prelievo <strong>del</strong>la vegetazione arborea ed arbustiva che può<br />

costituire effettivo pericolo per l’ostruzione <strong>del</strong>la sezione idraulica o particolarmente esposta alle<br />

piene; il taglio selettivo è finalizzato al mantenimento in condizioni giovanili <strong>del</strong>la vegetazione<br />

forestale con selezione <strong>del</strong>le specie maggiormente resistenti alla corrente.<br />

5. Sono sempre consentiti interventi di massima urgenza per la sicurezza idraulica o per la<br />

pubblica incolumità eseguiti o predisposti da Enti pubblici.<br />

Art. 15 - Contenimento <strong>del</strong>le specie invasive alloctone<br />

1. Sul territorio protetto è fatto divieto di introdurre specie vegetali anche non arboree, estranee<br />

alla flora autoctona locale nonché di ampliare la diffusione di quelle già presenti o naturalizzate.<br />

2. All’interno <strong>del</strong>l’area protetta sono considerate specie invasive: ciliegio tardivo, quercia rossa,<br />

ailanto, acero negundo tra le arboree, Reynoutria japonica, Spiraea japonica, Buddleja davidii,<br />

Sycios angulatus, Hemerocallis fulva tra le erbacee.<br />

3. In tutti gli interventi selvicolturali le specie di cui al precedente comma 2 devono essere<br />

attivamente contrastate secondo le modalità seguenti:<br />

a) nei popolamenti di qualsiasi Categoria ove la presenza <strong>del</strong>le specie arboree di cui al<br />

comma 2 è al di sotto <strong>del</strong> 5% (classi 1 a 2 <strong>del</strong>la Carta <strong>del</strong>la presenza <strong>del</strong> ciliegio tardivo)<br />

occorre procedere con:<br />

eliminazione dei portaseme presenti, ovvero degli individui in grado di fruttificare in<br />

contemporanea agli interventi selvicolturali;<br />

anellatura <strong>del</strong>la zona corticale in modo da indebolire senza consentirne la pollonatura<br />

eccessiva;<br />

controllo dei ricacci o dei semenzali con trattamenti chimici, realizzati cotto il<br />

controllo <strong>del</strong>l’Ente gestore.<br />

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