Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
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GLOSSARIO<br />
ESCLUSIONI<br />
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L’esclusione viene espressa sotto forma<br />
<strong>di</strong> clausola all’interno <strong>della</strong> polizza assicurativa,<br />
quale che sia il ramo <strong>di</strong> appartenenza<br />
e l’oggetto <strong>della</strong> garanzia.<br />
Elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in<br />
cui la garanzia stessa non è operante<br />
per la tipologia <strong>degli</strong> eventi.<br />
FRANCHIGIA<br />
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La franchigia è la limitazione alla copertura<br />
assicurativa, prevista nella polizza. Si<br />
intende la quota del danno che rimane a<br />
carico dell’assicurato prevista nella polizza<br />
assicurativa in caso <strong>di</strong> liquidazione<br />
del sinistro. Può essere espressa in valore<br />
assoluto o in percentuale come nel caso<br />
dello scoperto che si applica sul valore<br />
del danno. La franchigia viene applicata<br />
sulla somma assicurata e può essere <strong>di</strong><br />
due tipi: assoluta quando il suo ammontare<br />
rimane in ogni caso a carico dell’assicurato,<br />
qualunque sia l’entità del danno<br />
che egli ha subito; relativa quando l’applicazione<br />
o meno <strong>della</strong> stessa <strong>di</strong>pende<br />
dall’entità del danno: se il danno è inferiore<br />
alla franchigia l’assicuratore non<br />
sarà tenuto a versare alcun risarcimento,<br />
se invece è superiore sarà obbligato a<br />
corrispondere l’intero ammontare del<br />
danno senza tener conto <strong>della</strong> franchigia.<br />
GESTIONE DELLA VERTENZA<br />
O LITE O CAUSA<br />
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È l’accordo tra assicuratore e assicurato<br />
contenuto nelle polizze <strong>di</strong> RC (Responsabilità<br />
Civile), che conferisce al primo la<br />
gestione <strong>della</strong> controversia tra assicurato<br />
e danneggiato, sia nel civile sia nel<br />
penale, al fine <strong>di</strong> evitare effetti pregiu<strong>di</strong>zievoli<br />
che una negligente o superficiale<br />
<strong>di</strong>fesa potrebbe avere.<br />
Le spese sostenute per la gestione sono<br />
a carico dell’assicuratore, salvo che il<br />
danno superi il massimale previsto e in<br />
tal caso saranno <strong>di</strong>vise in proporzione al<br />
rispettivo interesse.<br />
Sono invece escluse le spese incontrate<br />
<strong>di</strong>rettamente dall’assicurato che non<br />
siano state autorizzate, le multe, le ammende<br />
e le spese <strong>di</strong> giustizia penale.<br />
Vedesi Art. 1917 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
IMPERIZIA<br />
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È la negligenza tecnica, quale inosservanza<br />
delle regole tecniche <strong>di</strong> un’arte o<br />
<strong>di</strong> una professione (stato d’incapacità<br />
tecnica derivata da ignoranza e/ inabilità).<br />
È un aspetto <strong>della</strong> Colpa.<br />
INDENNIZZO<br />
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L’indennizzo è la somma <strong>di</strong> denaro corrisposta<br />
dall’assicuratore all’assicurato a<br />
titolo <strong>di</strong> riparazione del danno causato da<br />
un sinistro. Deve essere intesa come la<br />
controparte del premio assicurativo.<br />
ISVAP<br />
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L’ISVAP viene istituito in Italia nel 1982 e<br />
si configura come ente dotato <strong>di</strong> personalità<br />
giuri<strong>di</strong>ca, nonché <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico.<br />
L’ente ha lo scopo <strong>di</strong> vigilare sull’operato<br />
delle imprese e dei soggetti ,<br />
agenti e me<strong>di</strong>atori, che rientrano nel set-<br />
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134/2012<br />
L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E