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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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GLOSSARIO<br />

ESCLUSIONI<br />

-----------------------------------------------------<br />

L’esclusione viene espressa sotto forma<br />

<strong>di</strong> clausola all’interno <strong>della</strong> polizza assicurativa,<br />

quale che sia il ramo <strong>di</strong> appartenenza<br />

e l’oggetto <strong>della</strong> garanzia.<br />

Elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in<br />

cui la garanzia stessa non è operante<br />

per la tipologia <strong>degli</strong> eventi.<br />

FRANCHIGIA<br />

-----------------------------------------------------<br />

La franchigia è la limitazione alla copertura<br />

assicurativa, prevista nella polizza. Si<br />

intende la quota del danno che rimane a<br />

carico dell’assicurato prevista nella polizza<br />

assicurativa in caso <strong>di</strong> liquidazione<br />

del sinistro. Può essere espressa in valore<br />

assoluto o in percentuale come nel caso<br />

dello scoperto che si applica sul valore<br />

del danno. La franchigia viene applicata<br />

sulla somma assicurata e può essere <strong>di</strong><br />

due tipi: assoluta quando il suo ammontare<br />

rimane in ogni caso a carico dell’assicurato,<br />

qualunque sia l’entità del danno<br />

che egli ha subito; relativa quando l’applicazione<br />

o meno <strong>della</strong> stessa <strong>di</strong>pende<br />

dall’entità del danno: se il danno è inferiore<br />

alla franchigia l’assicuratore non<br />

sarà tenuto a versare alcun risarcimento,<br />

se invece è superiore sarà obbligato a<br />

corrispondere l’intero ammontare del<br />

danno senza tener conto <strong>della</strong> franchigia.<br />

GESTIONE DELLA VERTENZA<br />

O LITE O CAUSA<br />

-----------------------------------------------------<br />

È l’accordo tra assicuratore e assicurato<br />

contenuto nelle polizze <strong>di</strong> RC (Responsabilità<br />

Civile), che conferisce al primo la<br />

gestione <strong>della</strong> controversia tra assicurato<br />

e danneggiato, sia nel civile sia nel<br />

penale, al fine <strong>di</strong> evitare effetti pregiu<strong>di</strong>zievoli<br />

che una negligente o superficiale<br />

<strong>di</strong>fesa potrebbe avere.<br />

Le spese sostenute per la gestione sono<br />

a carico dell’assicuratore, salvo che il<br />

danno superi il massimale previsto e in<br />

tal caso saranno <strong>di</strong>vise in proporzione al<br />

rispettivo interesse.<br />

Sono invece escluse le spese incontrate<br />

<strong>di</strong>rettamente dall’assicurato che non<br />

siano state autorizzate, le multe, le ammende<br />

e le spese <strong>di</strong> giustizia penale.<br />

Vedesi Art. 1917 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

IMPERIZIA<br />

-----------------------------------------------------<br />

È la negligenza tecnica, quale inosservanza<br />

delle regole tecniche <strong>di</strong> un’arte o<br />

<strong>di</strong> una professione (stato d’incapacità<br />

tecnica derivata da ignoranza e/ inabilità).<br />

È un aspetto <strong>della</strong> Colpa.<br />

INDENNIZZO<br />

-----------------------------------------------------<br />

L’indennizzo è la somma <strong>di</strong> denaro corrisposta<br />

dall’assicuratore all’assicurato a<br />

titolo <strong>di</strong> riparazione del danno causato da<br />

un sinistro. Deve essere intesa come la<br />

controparte del premio assicurativo.<br />

ISVAP<br />

-----------------------------------------------------<br />

L’ISVAP viene istituito in Italia nel 1982 e<br />

si configura come ente dotato <strong>di</strong> personalità<br />

giuri<strong>di</strong>ca, nonché <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico.<br />

L’ente ha lo scopo <strong>di</strong> vigilare sull’operato<br />

delle imprese e dei soggetti ,<br />

agenti e me<strong>di</strong>atori, che rientrano nel set-<br />

108<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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