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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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3. GLI ASSICURATORI<br />

trice anglosassone ed entrate nella prassi del nostro sistema contrattualistico da<br />

circa un decennio, delimitano l’operatività <strong>della</strong> garanzia alle richieste <strong>di</strong> risarcimento<br />

avanzate all’assicuratore entro il periodo <strong>di</strong> vigenza <strong>della</strong> polizza (o anche<br />

ampliando i limiti <strong>di</strong> tale vigenza contrattuale ad un periodo postumo, come vedremo<br />

più avanti), ancorchè il danno o la condotta lesiva si siano verificate antecedentemente<br />

rispetto al momento <strong>della</strong> stipula <strong>della</strong> copertura assicurativa.<br />

Dal momento in cui le polizze claims made hanno invaso il mercato assicurativo<br />

italiano, la giurisprudenza è alla ricerca <strong>di</strong> una comune impostazione<br />

sulla loro valutazione, incentrando sostanzialmente l’analisi sulla tipicità o<br />

meno <strong>di</strong> queste clausole e sull’eventuale vessatorietà delle stesse.<br />

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha negato che l’inserimento<br />

<strong>della</strong> clausola contrattuale renda automaticamente il contratto atipico e la sentenza<br />

n. 3527/10 del Tribunale <strong>di</strong> Milano ha evidenziato che, per rendere atipico<br />

un contratto, è necessario che la deroga apportata contrattualmente dalle<br />

parti infici gli elementi essenziali dello stesso.<br />

La clausola claims made “non mo<strong>di</strong>fica e non elimina la natura aleatoria del<br />

contratto, né l’oggetto, che continua ad essere rappresentato dal fatto illecito<br />

dedotto nella polizza”; la clausola, così come prevista, si limita “semplicemente<br />

a con<strong>di</strong>zionare l’operatività alla circostanza che il danneggiato avanzi la relativa<br />

richiesta <strong>di</strong> risarcimento” nel periodo <strong>di</strong> vigenza <strong>della</strong> polizza.<br />

La clausola claims made, non solo non si pone in deroga alla previsione del<br />

dettato co<strong>di</strong>cistico ex art. 1917 c.c., “ma ne integra semplicemente il precetto,<br />

al pari <strong>della</strong> clausola loss occurrence, a seconda che i contraenti adottino l’una<br />

o l’altra prospettiva”.<br />

Per quanto riguarda la presunta vessatorietà <strong>della</strong> clausola, il Tribunale <strong>di</strong> Milano,<br />

con la recente sentenza n. 2738/11 ha precisato che “appaiono lecite tutte<br />

le clausole in cui si intende assicurare anche un periodo antecedente alla stipulazione<br />

del contratto, alla con<strong>di</strong>zione che vi sia un’alea <strong>di</strong> incertezza in<strong>di</strong>spensabile<br />

nel contratto <strong>di</strong> assicurazione”. Quin<strong>di</strong>, affinché la clausola claims<br />

66<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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