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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

quella riguardante la <strong>di</strong>rezione dei lavori e il collaudo <strong>di</strong> opere a struttura metallica<br />

o in cemento armato.<br />

Per concludere, è importante fare alcune considerazioni anche sul delicato<br />

e complesso problema delle responsabilità <strong>di</strong> natura penale che l’ingegnere può<br />

assumere allorché la sua prestazione possa incidere in maniera <strong>di</strong>retta o in<strong>di</strong>retta<br />

sulla gestione dei contratti <strong>di</strong> appalto e sui costi effettivi dell’opera. A stretto<br />

rigore esso dovrebbe essere considerato assolutamente estraneo al problema;<br />

ciononostante nella pratica egli può incidere in maniera decisiva con il suo operato<br />

su questo aspetto (si pensi all’incidenza sui costi <strong>di</strong> produzione che possono<br />

avere varianti in corso d’opera, or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> servizio, perizie suppletive…).<br />

Se il professionista dunque adotta provve<strong>di</strong>menti o scelte opinabili nel merito<br />

facendo lievitare gli oneri per una delle due parti (la stazione appaltante) a favore<br />

<strong>della</strong> controparte (l’impresa esecutrice) per errore o per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza,<br />

egli sarà eventualmente soggetto a giu<strong>di</strong>zio in sede civile che ne accerti le effettive<br />

responsabilità. Accade però spesso che in questo genere <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>menti<br />

al professionista sia imputabile una volontarietà e consapevolezza delle scelte<br />

prese: il comportamento dell’ingegnere solitamente è dettato dalla contingenza<br />

<strong>di</strong> portare a compimento un’opera trovando sul piano economico una serie <strong>di</strong><br />

compromessi fra stazione appaltante e impresa esecutrice, per mezzo <strong>di</strong> irregolarità<br />

da parte <strong>di</strong> una e reciproca comprensione da parte dell’altra. Sebbene<br />

in questi casi il professionista non ne riceva un utile (se non quello eventualmente<br />

<strong>di</strong> vedere portata a compimento l’opera da lui progettata) ad egli è imputabile<br />

la gran parte <strong>della</strong> responsabilità dell’illecito che si configura a norma<br />

dell’art. 640 C.P. (“Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in<br />

errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con<br />

la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032).<br />

La pena è <strong>della</strong> reclusione da uno a cinque anni e <strong>della</strong> multa da euro 309<br />

a euro 1.549:<br />

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o <strong>di</strong> un altro ente pubblico o col<br />

pretesto <strong>di</strong> far esonerare taluno dal servizio militare;<br />

58<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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