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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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5. IL RAPPORTO TRA ASSICURATI E ASSICURATORI ALLA LUCE DELLA LEGGE 148/11<br />

al momento <strong>della</strong> conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito<br />

l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato (1926).<br />

L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per<br />

iscritto all’assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso<br />

o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell’aggravamento del rischio.<br />

Il recesso dell’assicuratore ha effetto imme<strong>di</strong>ato se l’aggravamento è tale che<br />

l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quin<strong>di</strong>ci<br />

giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato<br />

richiesto un premio maggiore.<br />

Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo <strong>di</strong> assicurazione in<br />

corso al momento in cui comunicata la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> recesso.<br />

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione<br />

e per l’efficacia del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento<br />

del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione<br />

se il nuovo stato <strong>di</strong> cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la<br />

somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto<br />

e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al<br />

tempo del contratto stesso”.<br />

La ratio <strong>di</strong> questa previsione costituisce materia <strong>di</strong> ampia <strong>di</strong>scussione in dottrina.<br />

C’è infatti chi considera l’art 1898 c.c. come un’applicazione particolare del<br />

principio generale <strong>di</strong> cui all’art 1467 c.c. risoluzione per eccessiva onerosità<br />

volta alla salvaguar<strong>di</strong>a dell’equilibrio delle prestazioni dovute da ciascuna delle<br />

parti contrattuali.<br />

All’interno <strong>di</strong> questo orientamento vi è poi chi ritiene che l’aggravamento<br />

del rischio costituisca un mutamento dell’oggetto del contratto e chi invece sostiene<br />

che esso rappresenti il venir meno <strong>di</strong> una presunzione, intesa come lo<br />

stato delle cose fatto presente al momento <strong>della</strong> stipula.<br />

96<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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