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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

lare responsabilità che può essere attivata a tutela dei danni subiti dalla Pubblica<br />

Amministrazione a causa dell’operato del professionista.<br />

Contrariamente a quanto molti pensano, questa responsabilità non riguarda<br />

soltanto gli ingegneri pubblici <strong>di</strong>pendenti, ma anche i liberi professionisti nel<br />

momento in cui assumono determinati incarichi, tal da incar<strong>di</strong>nare un rapporto<br />

<strong>di</strong> servizio con la Pubblica Amministrazione. La Corte dei Conti, quin<strong>di</strong>, rimane<br />

competente, in questo caso, a giu<strong>di</strong>care anche soggetti che non sono <strong>di</strong>pendenti<br />

pubblici o amministratori.<br />

Occorre peraltro tenere <strong>di</strong>stinta la posizione del progettista dell’opera pubblica<br />

da quella del <strong>di</strong>rettore dei lavori. Dopo un lungo <strong>di</strong>battito su questo tema,<br />

infatti, una sentenza (Cass. S.U. n.5781/2004) ha sancito che il <strong>di</strong>rettore dei lavori<br />

<strong>di</strong> un’opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che<br />

gli sono devoluti i quali comportano l’esercizio <strong>di</strong> poteri autoritativi nei confronti<br />

dell’appaltatore e l’assunzione <strong>della</strong> veste <strong>di</strong> “agente”, deve ritenersi funzionalmente<br />

e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo <strong>della</strong><br />

pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, assumendo la qualità<br />

<strong>di</strong> “organo tecnico e straor<strong>di</strong>nario <strong>della</strong> stessa”, con la conseguenza che, “con<br />

riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico<br />

stesso, è soggetto alla giuris<strong>di</strong>zione <strong>della</strong> Corte dei Conti”.<br />

Tali caratteristiche non sono invece riscontrabili, almeno secondo parte <strong>della</strong><br />

giurisprudenza <strong>della</strong> Corte dei Conti, nel progettista dell’opera pubblica, in<br />

quanto il rapporto che viene instaurato non è una relazione funzionale con<br />

l’ente pubblico tale da determinare l’esercizio <strong>di</strong> poteri propri <strong>della</strong> pubblica<br />

amministrazione. Il progetto,infatti, viene fatto proprio dall’ente me<strong>di</strong>ante una<br />

specifica approvazione, così che il rapporto rimane caratterizzato dalla natura<br />

<strong>di</strong> contratto d’opera professionale, senza l’inserimento <strong>di</strong> quelle connotazioni<br />

pubblicistiche sopra citate a proposito <strong>della</strong> <strong>di</strong>rezione lavori.<br />

Nel caso in cui si cumulino le posizioni <strong>di</strong> progettista e <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore dei lavori<br />

scatta ugualmente la giuris<strong>di</strong>zione <strong>della</strong> Corte dei Conti sulle pretese risarcitorie<br />

connesse alla attività nel suo complesso, atteso che, in tali casi, i doveri <strong>di</strong> veri-<br />

60<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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